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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25503/2026

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ello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoMarilia [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, insubordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza del 27 novembre2025 in epigrafe, rigettava la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], diriparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in eccedenza ossia per la penaespiata in carcere per un periodo maggiore di quello determinato in sedeesecutiva e precisamente per il periodo dal 27 giugno 2021 al 13 novembre 2021pari a 139 giorni, data in cui veniva rimesso in libertà, giusto provvedimento diesecuzione pene concorrenti e contestuale scarcerazione emesso dalla Procuragenerale della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva fissata la scadenzadella reclusione al 27 giugno 2021, tenuto conto di n. 999 giorni di liberazioneanticipata.2.

In data 13 novembre 2021 la Procura generale della Repubblica di ReggioCalabria, ufficio esecuzioni penali, emetteva, nell'ambito del procedimenton. 86/2019 SIEP, provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confrontidi condannato già detenuto e contestuale ordine di esecuzione e scarcerazioneex art. 663 cod. proc. pen., con cui, tenuto conto del provvedimento del giudicedell’esecuzione di rideterminazione della pena per riconoscimento dellacontinuazione nonché dei provvedimenti di riconoscimento di complessivi 990giorni a titolo di liberazione anticipata e di n. 9 giorni a titolo di risarcimentodanni ai sensi del D.L. n. 92/2014, determinava la pena residua espiandacomplessiva in anni otto, mesi otto e giorni ventotto di reclusione e fissava ladecorrenza della reclusione al 25 giugno 2015 con scadenza al 22 marzo 2024anzi al 26 giugno 2021; ordinava la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] se nondetenuto per altra causa, con contestuale applicazione della misura di sicurezzadella libertà vigilata per la durata di anni quattro (previo accertamento dellapersistenza della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianzacompetente, se non già accertata).Con la citata ordinanza del 19 ottobre 2021 (depositata il 10.11.2021), laCorte di appello, nell'ambito del proc. n. 88/2021 RGE, in sede di rinvio aseguito di sentenza n.25192/21 della Corte di Cassazione datata 3.3.2021 (dep.1.7.2021), rideterminava la pena per il reato satellite; in particolare, statuiva ladeterminazione della pena complessiva in anni 11 e mesi 10 di reclusione inrelazione ai reati già ritenuti in continuazione (con precedente ordinanza del9.8.2020 della Corte d'Appello in funzione di giudice dell'esecuzione) e giudicaticon sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](irrevocabile il 7.2.2013) e sentenza emessa dalla Corte di appello di ReggioCalabria in data 12.11.2017 (irrevocabile il 24.9.2018).3.

La Corte di appello, come sopra anticipato, con l’ordinanza impugnata harigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto – dopoaver richiamato il principio per cui la detenzione sine titulo legittimante il dirittoalla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da partedell'autorità procedente e non, invece, quando la discrasia tra pena definitiva epena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4, n. 30578del 10/09/2025, Libreri, non mass.) e riaffermata la differenza tra la penadefinita da pronuncia irrevocabile e la pena come risultante dagli interventisuccessivi dell'autorità giudiziaria sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n.37234 del 28/09/2022, Pansera, non mass.) – ha ritenuto che nel caso in esameil "surplus" della pena sofferto da [OSCURATO:PERSONA] sia derivato esclusivamente davicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena e frutto diun'ordinaria attività valutativa/discrezionale del giudice, precisando che lascadenza della pena, "anticipata" al giugno del 2021, è conseguitaesclusivamente alla rideterminazione della pena da parte dal giudicedell'esecuzione e alla detrazione, dalla pena residua complessiva, dei citati 999giorni (a titolo di liberazione anticipata e risarcimento del danno); per cui ladetenzione subita in eccedenza dal [OSCURATO:PERSONA] rappresenta una "fisiologica"conseguenza di vicende intervenute in executivis, da cui non può derivare ilriconoscimento dell'invocato diritto alla riparazione.Il giudice della riparazione ha, poi, richiamato giurisprudenza di legittimitàsecondo cui, in tema di illegittimità sopravvenuta dell'originario ordine diesecuzione, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che «l'ingiustizia delladetenzione che determina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabileanche nel caso in cui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da partedell'autorità giudiziaria nella adozione di una decisione che determina lascarcerazione, ovvero un ritardo, imputabile eventualmente anche al personaledi cancelleria e segreteria, nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione,posto che anche in tale casi si determina, secondo la giurisprudenza di legittimitàsopra richiamata, una illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzioneoriginario» (Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023 dep. 2024, non mass.).

Ha, quindi,osservato «che, nel caso in esame, non può qualificarsi come ingiusta ladetenzione sofferta in eccedenza rispetto alla pena rideterminata a seguitodell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione che hariconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sopradettesentenze, né tantomeno, la stessa, può qualificarsi ingiusta sulla base del tempointercorso fra la data in cui il provvedimento in sede di esecuzione venivaincamerato e la data in cui veniva effettivamente depositato, in quanto, si ètrattato di una sequenza temporale ordinaria rispetto ai tempi della procedura,senza alcun "notevole" o "ingiustificato" ritardo che possa, nel caso di specie,dare luogo al riconoscimento dell'indennizzo».

Ha rilevato, in particolare, che ilprovvedimento del giudice dell’esecuzione del 19 ottobre 2021, depositato il 10novembre 2021, è stato trasmesso tempestivamente alla Procura generale cheha emesso, altrettanto tempestivamente, il provvedimento di scarcerazione (percui è causa) dopo due giorni, ovvero il 13 novembre 2011.4.

Avverso l’ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,affidato ad un unico, articolato motivo di ricorso, con il quale il ricorrentelamenta violazione di legge e segnatamente degli artt. 125 e 314 cod. proc. pen.e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine allaindividuazione del periodo di ingiusta detenzione.Dopo aver ripercorso la vicenda siccome riassunta nel provvedimento diesecuzione pene concorrenti e contestuale scarcerazione emesso dalla Procuragenerale della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2021, ildifensore si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto in debitaconsiderazione che già alla data del 19 ottobre 2021 (giorno dell’ordinanza con laquale veniva rideterminata la pena complessiva da espiare) [OSCURATO:PERSONA] avevamaturato tutti i 999 giorni di liberazione anticipata maturati a vario titolo(liberazione anticipata e risarcimento del danno).

Sostiene che la detenzionepatita dal 19 ottobre 2021 al 13 novembre 2021 non può essere "giustificata"sostenendo che sia frutto della sequenza ordinaria rispetto ai tempi dellaprocedura e che per almeno 32 (rectius, 26) giorni il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto privo dellapropria libertà senza alcun titolo.5.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.6.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Va, anzitutto, ricordato che con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod.proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche perla detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, percontrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della ConvenzioneEDU, il quale prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto odi detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta.In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte dicassazione ha inizialmente adottato un criterio, in base al quale il diritto allariparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta epena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, cheriguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4, n. 3382 del22/12/2016, dep.2017, Riva, Rv. 268958; Sez. 4, n. 4240 del 16/12/2016, dep.2017, Laratta, Rv. 269168).

Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenzaCorte Cost. n. 219 del 11-20 giugno 2008 con la quale la Corte costituzionale (inun caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelaresofferta) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen.nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nelmerito dalle imputazioni.

Tuttavia, la Corte costituzionale, nel dichiarare la(parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. aveva chiarito laportata della adottata decisione relativa alla sola ipotesi, rilevante ai fini delgiudizio di legittimità costituzionale, in cui la pena definitivamente inflittaall'imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga ariforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodiacautelare sofferto.

Tale indirizzo riteneva che in quella sede, in definitiva, ilgiudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimitàcon riferimento ai casi di reati prescritti ovvero ai casi di amnistia e remissione diquerela.

Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenutoche, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove ladurata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della penaastrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4,n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15000 del19/02/2009, Cicione, Rv. 243210 - 01).

Con la conseguenza che il diritto all'equariparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenzatra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quellainflitta - conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o allapena (Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D'Aguì, Rv. 264708-01, principioaffermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazioneanticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta coneccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato).Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nelsenso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna einerenti all’esecuzione.

Si è così affermato il principio che, in tema di ingiustadetenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiustadetenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesseall'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente enon ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato chesia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine diesecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4,n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689-01).In particolare, la sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit., haillustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenutotale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso ocolposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predettiprincipi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione:a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, acausa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la suaesecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen., senza che rilevassel'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena (Sez. 4,n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli,Rv. 264895);b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se nonancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014,Riva, Rv. 262240);c) periodo di detenzione eccedente rispetto a quello risultante dall'applicazionedella liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione nonancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014,Truzzi, Rv. 259210);d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazioneanticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4,n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617).Si sono, poi, aggiunti altri casi, quale quello della esecuzione sofferta in virtùdi ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto diprovvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successivaassoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), dellaapplicazione dell'isolamento diurno, per errore nella predisposizione dell'ordine diesecuzione, al condannato all'ergastolo senza isolamento (Sez. 4, n. 18358 del10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258-01) e della detenzione ingiustamente subitain base alla sentenza revocata, in caso di sentenza dichiarativa di non doversiprocedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649, comma 2, cod.proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione dellanullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv.270818-01).La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit., ha effettuato un'ampiaricognizione della casistica delle pronunce della Corte europea dei dirittidell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazioneanticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiustadetenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena.Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide,impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc.pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive allacondanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra uncomportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia statoconcausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recantela corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 44978 del04/11/2021, Venturi, Rv. 282247-01; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021,Marinkovic, Rv. 281151-01; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, cit.), con laprecisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazionesussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autoritàprocedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogataconsegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso, Sez. 4,n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, non mass.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024,Cimmino, non mass.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735-01,relativa a fattispecie la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanzadi rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un erroredell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione dellapena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era statosuccessivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena,rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio diun potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni dilegge).Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano dellairrevocabilità della condanna e quello della definitività della pena.

Nel vigentesistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudicedell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), iconcetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (pertale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessivagestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersicoincidenti (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit., in motivazione; Sez 4,n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non mass.).Non si può, quindi, qualificare come ingiusta una detenzione sofferta ineccedenza rispetto alla pena definitiva in conseguenza dell’esercizio del poterediscrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che ha riconosciuto il vincolodella continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze, in quanto in tale ipotesila detenzione patita in eccesso e solo "fisiologica" conseguenza dellarideterminazione della pena in sede esecutiva da parte del giudice dellaesecuzione (Sez. 4, n. 30578 del 10/09/2025, Libreri, non mass.; Sez. 4,n. 10671 del 13/12/2023 dep. 2024, Fiume, non mass.; Sez. 4, n. 37234 del28/09/2022, cit).3.

Ciò posto, il difensore lamenta non già la detenzione subita per effettodella rideterminazione della pena in esito al riconoscimento della continuazione,bensì quella subita in eccedenza in conseguenza del tempo intercorso fra la datain cui il provvedimento decisorio a seguito dell'udienza camerale avrebbe dovutoessere depositato e la data in cui detto provvedimento è stato effettivamentedepositato.La doglianza, tuttavia, non si confronta con la motivazione dell’ordinanzaimpugnata, che ha escluso, nel caso in esame, un notevole o ingiustificatoritardo della Corte di appello nel deposito del provvedimento che, in sede dirinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha rideterminato lapena per il reato satellite e la pena complessiva da espiare, essendo stato ilprovvedimento del giudice della esecuzione incamerato il 19 ottobre 2021 edepositato il 10 novembre 2021 (ossia dopo 22 giorni).

Ed ha ritenuto che ilprovvedimento del giudice dell’esecuzione fosse stato tempestivamentetrasmesso alla Procura generale e che, altrettanto tempestivamente, la Procuragenerale avesse emesso il provvedimento di scarcerazione in data 13 novembre2021, ossia dopo due giorni.Ne consegue che il motivo di ricorso è generico perché non si confronta conle argomentazioni svolte nella ordinanza della Corte di appello, con motivazionecongrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, nonchéconformi ai richiamati principi giurisprudenziali, cosicché la doglianza incorre inaspecificità.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.5.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenutedal Ministero resistente.La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenzialiin materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motividi ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamenteesplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare lapretesa del ricorrente (in termini, Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo,Rv. 286737 –

01. Nello stesso senso, vds.

Sez. 4, n. 30578 del 10/09/2025 nonmass.

Sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio dilegittimità dalla parte civile, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv.222264 – 01; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n.26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 – 01; Sez. 4, n. 36535 del15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv.281713 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoMarilia [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, insubordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza del 27 novembre2025 in epigrafe, rigettava la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], diriparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in eccedenza ossia per la penaespiata in carcere per un periodo maggiore di quello determinato in sedeesecutiva e precisamente per il periodo dal 27 giugno 2021 al 13 novembre 2021pari a 139 giorni, data in cui veniva rimesso in libertà, giusto provvedimento diesecuzione pene concorrenti e contestuale scarcerazione emesso dalla Procuragenerale della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva fissata la scadenzadella reclusione al 27 giugno 2021, tenuto conto di n. 999 giorni di liberazioneanticipata.2. In data 13 novembre 2021 la Procura generale della Repubblica di ReggioCalabria, ufficio esecuzioni penali, emetteva, nell'ambito del procedimenton. 86/2019 SIEP, provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confrontidi condannato già detenuto e contestuale ordine di esecuzione e scarcerazioneex art. 663 cod. proc. pen., con cui, tenuto conto del provvedimento del giudicedell’esecuzione di rideterminazione della pena per riconoscimento dellacontinuazione nonché dei provvedimenti di riconoscimento di complessivi 990giorni a titolo di liberazione anticipata e di n. 9 giorni a titolo di risarcimentodanni ai sensi del D.L. n. 92/2014, determinava la pena residua espiandacomplessiva in anni otto, mesi otto e giorni ventotto di reclusione e fissava ladecorrenza della reclusione al 25 giugno 2015 con scadenza al 22 marzo 2024anzi al 26 giugno 2021; ordinava la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] se nondetenuto per altra causa, con contestuale applicazione della misura di sicurezzadella libertà vigilata per la durata di anni quattro (previo accertamento dellapersistenza della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianzacompetente, se non già accertata).Con la citata ordinanza del 19 ottobre 2021 (depositata il 10.11.2021), laCorte di appello, nell'ambito del proc. n. 88/2021 RGE, in sede di rinvio aseguito di sentenza n.25192/21 della Corte di Cassazione datata 3.3.2021 (dep.1.7.2021), rideterminava la pena per il reato satellite; in particolare, statuiva ladeterminazione della pena complessiva in anni 11 e mesi 10 di reclusione inrelazione ai reati già ritenuti in continuazione (con precedente ordinanza del9.8.2020 della Corte d'Appello in funzione di giudice dell'esecuzione) e giudicaticon sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](irrevocabile il 7.2.2013) e sentenza emessa dalla Corte di appello di ReggioCalabria in data 12.11.2017 (irrevocabile il 24.9.2018).3. La Corte di appello, come sopra anticipato, con l’ordinanza impugnata harigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto – dopoaver richiamato il principio per cui la detenzione sine titulo legittimante il dirittoalla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da partedell'autorità procedente e non, invece, quando la discrasia tra pena definitiva epena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4, n. 30578del 10/09/2025, Libreri, non mass.) e riaffermata la differenza tra la penadefinita da pronuncia irrevocabile e la pena come risultante dagli interventisuccessivi dell'autorità giudiziaria sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n.37234 del 28/09/2022, Pansera, non mass.) – ha ritenuto che nel caso in esameil "surplus" della pena sofferto da [OSCURATO:PERSONA] sia derivato esclusivamente davicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena e frutto diun'ordinaria attività valutativa/discrezionale del giudice, precisando che lascadenza della pena, "anticipata" al giugno del 2021, è conseguitaesclusivamente alla rideterminazione della pena da parte dal giudicedell'esecuzione e alla detrazione, dalla pena residua complessiva, dei citati 999giorni (a titolo di liberazione anticipata e risarcimento del danno); per cui ladetenzione subita in eccedenza dal [OSCURATO:PERSONA] rappresenta una "fisiologica"conseguenza di vicende intervenute in executivis, da cui non può derivare ilriconoscimento dell'invocato diritto alla riparazione.Il giudice della riparazione ha, poi, richiamato giurisprudenza di legittimitàsecondo cui, in tema di illegittimità sopravvenuta dell'originario ordine diesecuzione, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che «l'ingiustizia delladetenzione che determina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabileanche nel caso in cui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da partedell'autorità giudiziaria nella adozione di una decisione che determina lascarcerazione, ovvero un ritardo, imputabile eventualmente anche al personaledi cancelleria e segreteria, nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione,posto che anche in tale casi si determina, secondo la giurisprudenza di legittimitàsopra richiamata, una illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzioneoriginario» (Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023 dep. 2024, non mass.). Ha, quindi,osservato «che, nel caso in esame, non può qualificarsi come ingiusta ladetenzione sofferta in eccedenza rispetto alla pena rideterminata a seguitodell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione che hariconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sopradettesentenze, né tantomeno, la stessa, può qualificarsi ingiusta sulla base del tempointercorso fra la data in cui il provvedimento in sede di esecuzione venivaincamerato e la data in cui veniva effettivamente depositato, in quanto, si ètrattato di una sequenza temporale ordinaria rispetto ai tempi della procedura,senza alcun "notevole" o "ingiustificato" ritardo che possa, nel caso di specie,dare luogo al riconoscimento dell'indennizzo». Ha rilevato, in particolare, che ilprovvedimento del giudice dell’esecuzione del 19 ottobre 2021, depositato il 10novembre 2021, è stato trasmesso tempestivamente alla Procura generale cheha emesso, altrettanto tempestivamente, il provvedimento di scarcerazione (percui è causa) dopo due giorni, ovvero il 13 novembre 2011.4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,affidato ad un unico, articolato motivo di ricorso, con il quale il ricorrentelamenta violazione di legge e segnatamente degli artt. 125 e 314 cod. proc. pen.e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine allaindividuazione del periodo di ingiusta detenzione.Dopo aver ripercorso la vicenda siccome riassunta nel provvedimento diesecuzione pene concorrenti e contestuale scarcerazione emesso dalla Procuragenerale della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2021, ildifensore si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto in debitaconsiderazione che già alla data del 19 ottobre 2021 (giorno dell’ordinanza con laquale veniva rideterminata la pena complessiva da espiare) [OSCURATO:PERSONA] avevamaturato tutti i 999 giorni di liberazione anticipata maturati a vario titolo(liberazione anticipata e risarcimento del danno). Sostiene che la detenzionepatita dal 19 ottobre 2021 al 13 novembre 2021 non può essere "giustificata"sostenendo che sia frutto della sequenza ordinaria rispetto ai tempi dellaprocedura e che per almeno 32 (rectius, 26) giorni il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto privo dellapropria libertà senza alcun titolo.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Va, anzitutto, ricordato che con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod.proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche perla detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, percontrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della ConvenzioneEDU, il quale prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto odi detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta.In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte dicassazione ha inizialmente adottato un criterio, in base al quale il diritto allariparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta epena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, cheriguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4, n. 3382 del22/12/2016, dep.2017, Riva, Rv. 268958; Sez. 4, n. 4240 del 16/12/2016, dep.2017, Laratta, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenzaCorte Cost. n. 219 del 11-20 giugno 2008 con la quale la Corte costituzionale (inun caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelaresofferta) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen.nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nelmerito dalle imputazioni. Tuttavia, la Corte costituzionale, nel dichiarare la(parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. aveva chiarito laportata della adottata decisione relativa alla sola ipotesi, rilevante ai fini delgiudizio di legittimità costituzionale, in cui la pena definitivamente inflittaall'imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga ariforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodiacautelare sofferto. Tale indirizzo riteneva che in quella sede, in definitiva, ilgiudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimitàcon riferimento ai casi di reati prescritti ovvero ai casi di amnistia e remissione diquerela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenutoche, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove ladurata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della penaastrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4,n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15000 del19/02/2009, Cicione, Rv. 243210 - 01). Con la conseguenza che il diritto all'equariparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenzatra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quellainflitta - conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o allapena (Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D'Aguì, Rv. 264708-01, principioaffermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazioneanticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta coneccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato).Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nelsenso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna einerenti all’esecuzione. Si è così affermato il principio che, in tema di ingiustadetenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiustadetenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesseall'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente enon ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato chesia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine diesecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4,n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689-01).In particolare, la sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit., haillustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenutotale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso ocolposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predettiprincipi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione:a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, acausa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la suaesecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen., senza che rilevassel'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena (Sez. 4,n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli,Rv. 264895);b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se nonancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014,Riva, Rv. 262240);c) periodo di detenzione eccedente rispetto a quello risultante dall'applicazionedella liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione nonancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014,Truzzi, Rv. 259210);d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazioneanticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4,n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617).Si sono, poi, aggiunti altri casi, quale quello della esecuzione sofferta in virtùdi ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto diprovvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successivaassoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), dellaapplicazione dell'isolamento diurno, per errore nella predisposizione dell'ordine diesecuzione, al condannato all'ergastolo senza isolamento (Sez. 4, n. 18358 del10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258-01) e della detenzione ingiustamente subitain base alla sentenza revocata, in caso di sentenza dichiarativa di non doversiprocedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649, comma 2, cod.proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione dellanullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv.270818-01).La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit., ha effettuato un'ampiaricognizione della casistica delle pronunce della Corte europea dei dirittidell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazioneanticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiustadetenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena.Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide,impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc.pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive allacondanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra uncomportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia statoconcausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recantela corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 44978 del04/11/2021, Venturi, Rv. 282247-01; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021,Marinkovic, Rv. 281151-01; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, cit.), con laprecisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazionesussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autoritàprocedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogataconsegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso, Sez. 4,n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, non mass.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024,Cimmino, non mass.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735-01,relativa a fattispecie la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanzadi rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un erroredell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione dellapena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era statosuccessivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena,rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio diun potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni dilegge).Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano dellairrevocabilità della condanna e quello della definitività della pena. Nel vigentesistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudicedell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), iconcetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (pertale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessivagestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersicoincidenti (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit., in motivazione; Sez 4,n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non mass.).Non si può, quindi, qualificare come ingiusta una detenzione sofferta ineccedenza rispetto alla pena definitiva in conseguenza dell’esercizio del poterediscrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che ha riconosciuto il vincolodella continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze, in quanto in tale ipotesila detenzione patita in eccesso e solo "fisiologica" conseguenza dellarideterminazione della pena in sede esecutiva da parte del giudice dellaesecuzione (Sez. 4, n. 30578 del 10/09/2025, Libreri, non mass.; Sez. 4,n. 10671 del 13/12/2023 dep. 2024, Fiume, non mass.; Sez. 4, n. 37234 del28/09/2022, cit).3. Ciò posto, il difensore lamenta non già la detenzione subita per effettodella rideterminazione della pena in esito al riconoscimento della continuazione,bensì quella subita in eccedenza in conseguenza del tempo intercorso fra la datain cui il provvedimento decisorio a seguito dell'udienza camerale avrebbe dovutoessere depositato e la data in cui detto provvedimento è stato effettivamentedepositato.La doglianza, tuttavia, non si confronta con la motivazione dell’ordinanzaimpugnata, che ha escluso, nel caso in esame, un notevole o ingiustificatoritardo della Corte di appello nel deposito del provvedimento che, in sede dirinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha rideterminato lapena per il reato satellite e la pena complessiva da espiare, essendo stato ilprovvedimento del giudice della esecuzione incamerato il 19 ottobre 2021 edepositato il 10 novembre 2021 (ossia dopo 22 giorni). Ed ha ritenuto che ilprovvedimento del giudice dell’esecuzione fosse stato tempestivamentetrasmesso alla Procura generale e che, altrettanto tempestivamente, la Procuragenerale avesse emesso il provvedimento di scarcerazione in data 13 novembre2021, ossia dopo due giorni.Ne consegue che il motivo di ricorso è generico perché non si confronta conle argomentazioni svolte nella ordinanza della Corte di appello, con motivazionecongrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, nonchéconformi ai richiamati principi giurisprudenziali, cosicché la doglianza incorre inaspecificità.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenutedal Ministero resistente.La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenzialiin materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motividi ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamenteesplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare lapretesa del ricorrente (in termini, Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo,Rv. 286737 – 01. Nello stesso senso, vds. Sez. 4, n. 30578 del 10/09/2025 nonmass. Sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio dilegittimità dalla parte civile, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv.222264 – 01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n.26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 – 01; Sez. 4, n. 36535 del15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv.281713 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25503/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris