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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27836/2022

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guente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 15/02/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t N. 8514/22 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del Giudice.

2. La richiesta è inammissibile perché manifestamente infondata dal momento che, sul piano sostanziale, è priva di concreto spessore, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni nonché del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi e di minacce rivolte "da ignoti" al proprio difensore, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v.

Sez.

U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638): la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rinnessione non è, a tutta evidenza, sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 15/02/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t N. 8514/22 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del Giudice. 2. La richiesta è inammissibile perché manifestamente infondata dal momento che, sul piano sostanziale, è priva di concreto spessore, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni nonché del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi e di minacce rivolte "da ignoti" al proprio difensore, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v. Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638): la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rinnessione non è, a tutta evidenza, sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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