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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45654/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la IULIL I IL '—"-- d-I MADTA M . \-.A.J111.J1911l.1 ,....

I ir-texirn t—t—,....emt—% I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di atti persecutori; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato in ordine alle doglianze relative alle modalità di escussione della persona offesa, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397); vi è dunque la necessità di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto (conformi Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, Sganzerla, Rv. 244491; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Sailis, Rv. 241636).

Nel caso di specie il giudice territoriale, con motivazione adeguata, ha escluso la sussistenza di tale connessione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la IULIL I IL '—"-- d-I MADTA M . \-.A.J111.J1911l.1 ,.... I ir-texirn t—t—,....emt—% I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di atti persecutori; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato in ordine alle doglianze relative alle modalità di escussione della persona offesa, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397); vi è dunque la necessità di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto (conformi Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, Sganzerla, Rv. 244491; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Sailis, Rv. 241636). Nel caso di specie il giudice territoriale, con motivazione adeguata, ha escluso la sussistenza di tale connessione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 45654/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris