CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA ER sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/05/2021 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo alla confisca del danaro da restituire all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2021 la corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 21 gennaio 2021 del tribunale di Avellino, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e quello di mancanza di motivazione. La corte di appello, a fronte di doglianze difensive specifiche non avrebbe illustrato, ricorrendo a mere clausole di stile, le ragioni per le quali il reato giudicato per cui si procede dovesse ritenersi sintomatico di una maggiore pericolosità del ricorrente, nonostante la sua ammissione di addebito e la rinunzia al primo motivo di gravame. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod,. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Sarebbe carente e illogica la motivazione a supporto dell'intervenuto diniego delle attenuanti generiche. Mancherebbe uno specifico apprezzamento dei fatti attenuanti indicati dalla difesa, quali l'ammissione dell'addebito e la rinunzia al primo motivo di gravame. La corte, in particolare, non avrebbe spiegato le ragioni per cui la confessione non sarebbe stata sintomo di resipiscenza e realizzata solo per ottenere la riduzione della pena. Né giustificherebbe il diniego delle generiche il mero riferimento ai precedenti penali, siccome non comparato con gli invocati motivi giustificativi della applicazione delle attenuanti in parola. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 73 comma 7 bis DPR 309/90 e quello di manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Atteso che al ricorrente è contestata la detenzione a fini di spaccio, mancherebbe ogni collegamento tra la disponibilità del denaro confiscato e la detenzione dello stupefacente. Né il danaro è pertinente come tale al reato contestato, laddove peraltro non è prevista la confisca, ex art. 240 cod. pen. e 73 comma 7 bis del DPR 309/90, né obbligatoria né facoltativa, di cose pertinenti al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Ebbene, la corte ha confermato la contestata recidiva con motivazione immune da vizi, alla luce dei precedenti specifici e della obiettiva gravità del fatto, connotato dal trasporto di una consistente quantità di cocaina all'interno di un vano, blindato, appositamente ricavato nell'auto. Né tale spiegazione può ritenersi viziata a fronte delle sopravvenute dichiarazioni confessorie e della intervenuta rinunzia ai motivi. Invero non è viziato il rilievo - formulato con riguardo alla analisi della applicabilità delle attenuanti generiche ma, per il principio espresso in premessa, rilevante anche per valutare il riconoscimento della recidiva -, della strumentalità della ammissione di addebito a fronte del rilevato, granitico quadro indiziario. Invero, la resipiscenza dell'imputato, invocata in ricorso, non può, sul piano logico, automaticamente desumersi da dichiarazioni confessorie sopravvenute rispetto a già intervenuti accertamenti giurisdizionali ( quali nel caso in esame la sentenza di primo grado), con particolare riguardo ai casi, come quello di specie, in cui i fatti ammessi sono già dimostrati da un granitico quadro probatorio; così dovendosi circoscrivere la sopraggiunta ammissione di addebito ad una mera ricognizione personale di quanto già dimostrato, che, quindi, in assenza di altri elementi ulteriori e significativi, non si connota necessariamente, di per sé, di alcuna obiettiva sintomaticità rispetto ad un sopravvenuto atteggiamenti critico del proprio comportamento. Analogamente deve dirsi per la rinunzia a motivi di impugnazione, siccome in grado di correlarsi astrattamente a plurime ragioni, non necessariamente coincidenti con atteggiamenti di resipiscenza. 2. Le considerazioni prima formulate, circa la portata della sopravvenuta ammissione dell'addebito e della intervenuta rinunzia al primo motivo di impugnazione, spiegano l'infondatezza anche del secondo motivo, siccome basato sulla valorizzazione di circostanze non necessariamente e obiettivamente significative del sopravvenuto atteggiamento personale perorato dalla difesa, a fronte di una corretta valorizzazione delle modalità della condotta e della personalità dell'imputato, quali aspetti in grado di fondare il giudizio di esclusione delle invocate generiche. Va in proposito aggiunto che questa corte ha precisato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti - diversamente dal caso di specie in cui è stata analizzata anche la portata della dichiarazione confessoria - di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 01 Caridi; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015) Rv. 262031 C.). 3. Il terzo motivo è fondato. A fronte del reato di detenzione a fini spaccio, i giudici hanno inteso giustificare la confisca di denaro, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, sub specie della sua qualità di prodotto o provento del reato o di cosa pertinente al medesimo. '/ Ebbene l'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell'art. 73 DPR 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, oppure il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707), ovvero del prezzo del reato medesimo ossia di quanto dato in corrispettivo per la sua effettuazione. E' pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Come anche del prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio. Inoltre, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 Cc. (dep. 14/12/2017 ) Rv. 272204 - 01). Infine, ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 che rimanda all'art. 240 bis cod. pen., anche con riferimento alla materia degli stupefacenti può procedersi a confisca nei confronti del condannato, salvo che in caso di lieve entità del fatto, ove non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui risulta avere a qualsiasi titolo la disponibilità. Nel caso in esame è contestata la detenzione, a fini di spaccio, e con riguardo alla concreta fattispecie accertata, è certamente erroneo ritenere il denaro confiscato prodotto del reato. Mentre non si illustra in alcun modo come il denaro sequestrato possa qualificarsi rispetto alla fattispecie detentiva accertata quale provento ovvero profitto o prezzo, sebbene in astratto nulla esclude che anche per la detenzione di sostanza stupefacente possa rinvenirsi denaro come il corrispettivo ottenuto per procedere alla predetta attività. Con conseguenti vizi come dedotti. 4. Deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Napoli. Rigettandosi nel resto il ricorso. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio ad altra se