CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste oltre alla mancanza del contrassegno SIAE anche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalla messa in vendita di oltre 1000 supporti, e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501). Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi (non si può escludere che il contenuto dei supporti sia abusivo, senza un controllo) peraltro in maniera generica. Sul trattamento sanzionatorio la sentenza evidenzia come il numero dei supporti (elevato, oltre 1000) non consente di riconoscere l'attenuante dell'art 62 n 4 cod. pen. e neanche le circostanze attenuanti generiche (peraltro non richieste con l'atto di appello); inoltre in considerazione della costante attività di vendita di supporti contraffatti e del numero degli stessi posti in vendita la Corte di appello esclude la sussistenza della particolare tenuità del fatto; si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così