CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 gennaio 2021
Cassazione n. 38430/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° MARCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 23.1.2021, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, avente ad oggetto la somma di 2,540,00 euro, suddivisa in banconote di vario taglio confezionate separatamente in quattro involucri, rinvenuta all'interno del cassetto del comò della camera da letto dell'indagato, unitamente a 20 grammi di marijuana e 89 bustine in cellophane trasparente atte al confezionamento di stupefacente. 2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'affermato rapporto di pertinenzialità tra l'attività illecita contestata al ricorrente ed il denaro, non potendo tale rapporto derivare solo dalle modalità di conservazione delle banconote. Dagli atti non si riscontrano cessioni di sostanza stupefacente, a confutazione della provenienza illecita del denaro sequestrato. Il Tribunale non ha dimostrato che il bene sia strettamente collegato alla condotta criminosa. È incontrovertibile la liceità del denaro rinvenuto nell'abitazione del Dileo in quanto legittimamente prelevato dal proprio conto corrente di cui si ha certa provenienza, pertanto non è ravvisabile alcuna necessità al mantenimento del sequestro probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 dei 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., va qui ribadita l'ermeneusi secondo la quale, anche in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, è necessario che, nel provvedimento ablativo, sia precisata la rilevanza probatoria della res, in ossequio alle rigorose e condivisibili considerazioni sistematiche svolte da questa Corte riunita nel suo più ampio consesso. Anche di recente, ìnfatti, le Sezioni Unite della S.C. hanno avallato l'orientamento secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548) 4. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non soltanto omette di specificare le finalità dì carattere probatorio riconducibili al sequestro della somma di denaro, ma neanche motiva sulle ragioni in forza delle quali il denaro in sequestro si ricolleghi al delitto, limitandosi ad affermare apoditticamente come sia "plausibile il rapporto pertinenziale fra attività di spaccio e denaro", alla luce della mera "suddivisione delle banconote e del contemporaneo rinvenimento dello stupefacente". Omette, inoltre, di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa, attestante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del Dileo, affermando che tale circostanza non sarebbe "dirimente (...) soprattutto alla luce delle modalità di custodia della somma di denaro rinvenuta", fornendo sul punto una risposta meramente apparente, in quanto non esplicitante le ragioni per cui le modalità di custodia del denaro sarebbero incompatibili con la provenienza lecita del denaro sequestrato. 5. Trattandosi di radicale mancanza della motivazione non soltanto sulle finalità di carattere probatorio del sequestro, ma anche sul rapporto di pertinenzialità del denaro rispetto al reato oggetto di provvisoria contestazione - che non attiene ad una ipotesi di spaccio ma, sostanzialmente, di illecita detenzione di droga - si ritiene che l'annullamento del provvedimento impugnato debba essere disposto senza rinvio, risultando evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito. Infatti, non sono comunque sequestrabili somme che, in ipotesi, costituiscano il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e/o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204; in senso analogo cfr. Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Rv. 271579 e Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900). Va, pertanto, disposto il dissequestro della somma di denaro in questione e la restituzione della stessa all'avente diritto. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro, disponendo la restituzione della somma di denaro alla persona alla quale è stata sequestrata. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 15 settemb