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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 31799/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 31/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. per avere usato minaccia nei confronti degli agenti di polizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per costringerli a non comminare una contravvenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sorpresa alla guida senza patente (fatto commesso il 17.11.2010).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere descritti congiuntamente, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, richiesta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il reato sarebbe stato commesso il 17.11.2010 e sarebbe stata contestata la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen.; in particolare, a fronte della contestazione delle recidiva reiterata e specifica, il Tribunale avrebbe inflitto un aumento di pena pari alla metà di quella determinata e non di due terzi: dunque, si argomenta, la recidiva contestata sarebbe quella prevista dall'art. 99, comma 2, cod. pen.

Nel giudizio di primo grado non vi sarebbero state sospensioni mentre in appello vi sarebbe stato un solo rinvio del processo dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 22.11.2021 a seguito di istanza di differimento per legittimo impedimento.

Il reato si sarebbe estinto il 17.11.2020; a detta data si dovrebbe aggiungere il periodo di sospensione di cui si è detto e comunque, considerata anche la c.d. sospensione Covid, il reato si sarebbe definitivamente estinto il 26.3.2021, quindi prima della pronuncia impugnata (31.5.2022).

2.2. Con il terzo e il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva.

I precedenti penali risalirebbero al 1992 e al 2004- 2005 e dunque sarebbero temporalmente distanti dal fatto per cui si procede; l'imputato, secondo la stessa Corte di appello, avrebbe commesso una condotta estemporanea, non avrebbe commesso reati per anni e presterebbe una regolare attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto ai primi due motivi, al di là dell'aumento di pena in concreto inflitto, all'imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica.

La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez.2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).

Dunque, il reato, in ragione dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, non era estinto alla data della pronuncia della sentenza impugnata

3. Sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

A fronte di una puntualissima motivazione con cui la Corte ha spiegato i motivi per cui è stata ritenuta sussistente la contestata recidiva (cfr., pag. 3 della impugnata sentenza), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputato limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutati.La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 31/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. per avere usato minaccia nei confronti degli agenti di polizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per costringerli a non comminare una contravvenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sorpresa alla guida senza patente (fatto commesso il 17.11.2010). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere descritti congiuntamente, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, richiesta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il reato sarebbe stato commesso il 17.11.2010 e sarebbe stata contestata la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen.; in particolare, a fronte della contestazione delle recidiva reiterata e specifica, il Tribunale avrebbe inflitto un aumento di pena pari alla metà di quella determinata e non di due terzi: dunque, si argomenta, la recidiva contestata sarebbe quella prevista dall'art. 99, comma 2, cod. pen. Nel giudizio di primo grado non vi sarebbero state sospensioni mentre in appello vi sarebbe stato un solo rinvio del processo dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 22.11.2021 a seguito di istanza di differimento per legittimo impedimento. Il reato si sarebbe estinto il 17.11.2020; a detta data si dovrebbe aggiungere il periodo di sospensione di cui si è detto e comunque, considerata anche la c.d. sospensione Covid, il reato si sarebbe definitivamente estinto il 26.3.2021, quindi prima della pronuncia impugnata (31.5.2022). 2.2. Con il terzo e il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva. I precedenti penali risalirebbero al 1992 e al 2004- 2005 e dunque sarebbero temporalmente distanti dal fatto per cui si procede; l'imputato, secondo la stessa Corte di appello, avrebbe commesso una condotta estemporanea, non avrebbe commesso reati per anni e presterebbe una regolare attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto ai primi due motivi, al di là dell'aumento di pena in concreto inflitto, all'imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica. La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez.2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). Dunque, il reato, in ragione dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, non era estinto alla data della pronuncia della sentenza impugnata 3. Sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso. A fronte di una puntualissima motivazione con cui la Corte ha spiegato i motivi per cui è stata ritenuta sussistente la contestata recidiva (cfr., pag. 3 della impugnata sentenza), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputato limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutati.La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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