Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06488/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con cui è stata confermata la sentenza di condanna emessa a suo carico per il reato di furto pluriaggravato.

La difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, evidenziando che la prova della responsabilità dell'imputato sarebbe incerta, essendo sfocate le immagini risultanti dalle videoriprese che ritraggono gli autori del fatto e collidendo la ricostruzione operata in sentenza con l'annotazione dei Carabinieri intervenuti sul posto.

Il ricorso è inammissibile, in quanto incentrato su doglianze in fatto.

La Corte di merito ha fornito una logica e coerente motivazione con riferimento all'identificazione dell'imputato, mettendo in rilievo che, presso il distributore di carburante dove si era verificato il furto, fu rinvenuta, in stato di abbandono, la vettura adoperata dagli autori della sottrazione, intestata alla convivente dell'imputato.

I militari, ritornati nel luogo del ritrovamento della vettura, a distanza di breve tempo, accertarono la presenza dell'imputato, intento a fare benzina con l'uso di una tanica.

Visionando le immagini delle telecamere che avevano ripreso la scena del furto, gli operanti riconobbero l'imputato e l'abbigliamento indossato al momento della sottrazione.

La difesa, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, richiama l'attenzione di questa Corte su una diversa ricostruzione del fatto.

In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] M DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con cui è stata confermata la sentenza di condanna emessa a suo carico per il reato di furto pluriaggravato. La difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, evidenziando che la prova della responsabilità dell'imputato sarebbe incerta, essendo sfocate le immagini risultanti dalle videoriprese che ritraggono gli autori del fatto e collidendo la ricostruzione operata in sentenza con l'annotazione dei Carabinieri intervenuti sul posto. Il ricorso è inammissibile, in quanto incentrato su doglianze in fatto. La Corte di merito ha fornito una logica e coerente motivazione con riferimento all'identificazione dell'imputato, mettendo in rilievo che, presso il distributore di carburante dove si era verificato il furto, fu rinvenuta, in stato di abbandono, la vettura adoperata dagli autori della sottrazione, intestata alla convivente dell'imputato. I militari, ritornati nel luogo del ritrovamento della vettura, a distanza di breve tempo, accertarono la presenza dell'imputato, intento a fare benzina con l'uso di una tanica. Visionando le immagini delle telecamere che avevano ripreso la scena del furto, gli operanti riconobbero l'imputato e l'abbigliamento indossato al momento della sottrazione. La difesa, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, richiama l'attenzione di questa Corte su una diversa ricostruzione del fatto. In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] M DEPOSI
Sentenza Cassazione n. 06488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris