CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 47437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le doglianze in ordine alla responsabilità sono generiche non superano pertanto la soglia di ammissibilità in quanto si limitano a contestare in modo aspecifico la conferma dell'accertamento di responsabilità per il reato di ricettazione considerato inoltre che la doglianza in ordine la mancata concessione dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 648 cod. pen. è stata proposta per la prima volta in Cassazione e che, pertanto, si registra una insanabile frattura della catena devolutiva, con violazione dell'ari:. 606, comma 3 cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]