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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50569/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili, per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 73 TU Stup.

Considerato che il motivo unico proposto dal difensore, avv.

F. Segreti (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione), rappresenta doglianza non consentita in sede di legittimità perché, in parte, tende alla rivalutazione del giudizio già espresso dal giudice dell'esecuzione, circa la carenza dimostrativa degli elementi addotti con l'istanza, in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso e, in altra parte, manifestamente infondata, posto che si assume difetto di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato.

Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, ai fini del pronunciato diniego, la carenza di prova di programmazione unitaria, risultando il reato fine risalire, dal punto di vista temporale, al 2011, mentre l'adesione all'associazione interviene soltanto nel 2014, peraltro dopo un ininterrotto periodo detentivo dal 2011 fino al mese di giugno 2014 (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074;).

Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione, seppure succinta, non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) secondo i quali non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano progrannmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.

Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, non consentite in questa sede, sollecitano la rilettura degli elementi già vagliati dal giudice dell'esecuzione e, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato.

Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili, per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 73 TU Stup. Considerato che il motivo unico proposto dal difensore, avv. F. Segreti (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione), rappresenta doglianza non consentita in sede di legittimità perché, in parte, tende alla rivalutazione del giudizio già espresso dal giudice dell'esecuzione, circa la carenza dimostrativa degli elementi addotti con l'istanza, in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso e, in altra parte, manifestamente infondata, posto che si assume difetto di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, ai fini del pronunciato diniego, la carenza di prova di programmazione unitaria, risultando il reato fine risalire, dal punto di vista temporale, al 2011, mentre l'adesione all'associazione interviene soltanto nel 2014, peraltro dopo un ininterrotto periodo detentivo dal 2011 fino al mese di giugno 2014 (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074;). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione, seppure succinta, non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) secondo i quali non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano progrannmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, non consentite in questa sede, sollecitano la rilettura degli elementi già vagliati dal giudice dell'esecuzione e, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato. Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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