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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 27459/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l'accoglimento del ricorso in punto di determinazione della pena;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 26 novembre 2025 il GIP del Tribunale diBari – quale giudice della esecuzione – ha parzialmente accolto la domanda diriconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioniirrevocabili introdotta da [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il G.E. ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione trale condotte di partecipazione alla associazione mafiosa, estorsione e tentataestorsione, cessione di stupefacenti ed associazione finalizzata al narcotraffico(giudicate in tre distinte sentenze emesse nel 2018, nel 2022 e nel 2024 insecondo grado), mentre ha respinto la domanda per altre condotte.2.

In sede di determinazione della pena si è indicata quale pena più gravequella inflitta con la decisione emessa il 7.11.2022 (comprendente la condannaper associazione mafiosa ed estorsione) pari ad anni 12 di reclusione; su talepena si è realizzato l’incremento per reato satellite per la tentata estorsione(sentenza del 2018) nella misura di anni 2 e mesi 8 e gli incrementi per lecondotte in tema di stupefacenti per complessivi anni 4, per un totale di anni 17e mesi quattro di reclusione.3.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso articola una deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione.In sintesi, la doglianza si dirige in prima battuta verso il meccanismo dideterminazione della pena con particolare riferimento al mancato ‘scorporo’ delledue fattispecie di reato che hanno condotto – nella sentenza del 2022 - alladeterminazione della pena in anni dodici di reclusione (il capo di estorsione haavuto una incidenza pari ad anni 4 e mesi sei, poi ridotti per il rito).Si afferma che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto procedereindividuando prima la pena per la singola violazione più grave e successivamenterideterminare ogni singolo aumento.Inoltre, quanto alla parte in cui si è negato il riconoscimento dellacontinuazione (sentenza del 2006) si evidenzia che il tempo particolarmenteampio – circa 10 anni – che distanzia le prime condotte da quelle posteriori(riunite in continuazione) non è fattore decisivo, posto che proprio in quelperiodo (tra il 2002 e il 2003) si sarebbe manifestata l’adesione – in concreto –al sodalizio criminale da parte del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità oltre che permanifesta infondatezza dei motivi addotti.2.

Ed invero la prima deduzione – in tema di modalità di determinazione deltrattamento sanzionatorio – è generica.Se è vero che negli insegnamenti di questa Corte è segnalato il principio didiritto per cui in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione cheridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle qualipronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, commasecondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice dellacognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è statainflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (tra le molte, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01), èaltrettanto vero che la mancata indicazione dell’avvenuto scorporo può esseredipesa dalla «adesione» del giudice dell’esecuzione alla incidenza sanzionatoriadel reato-satellite come già determinata dal giudice della cognizione, il cheesclude la reale incidenza e deducibilità del vizio, salva l’ipotesi in cui sia la partericorrente a dedurre in modo chiaro la esistenza di una compromissione delproprio interesse.Ciò accade, ad esempio, quando la commisurazione della incidenza del reatosatellite (nella sentenza non scorporata) risulti incongrua per eccesso, separagonata agli aumenti quantificati per le altre violazioni oggetto di riunione.Nel caso in esame non vi è simile deduzione ma un semplice richiamo allanecessità di osservare il metodo, senza la allegazione di un profilo di incongruitànella determinazione del «peso sanzionatorio» in tal modo assegnato al reato-satellite, il che rende generica – per quanto si è appena detto – la doglianza.3.

Quanto alla seconda deduzione la stessa è manifestamente infondata.La distanza temporale di ben dieci anni (tra i due gruppi di violazioni) rendedel tutto fantasiosa l’ipotesi di una previa determinazione – sia pure di massima– di tutte le violazioni al momento iniziale e la pretesa difensiva di collocare neiprimi anni duemila l’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nel consorzio associativo è smentitadalla assenza nella prima vicenda processuale di simile contestazione di reato.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l'accoglimento del ricorso in punto di determinazione della pena;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 26 novembre 2025 il GIP del Tribunale diBari – quale giudice della esecuzione – ha parzialmente accolto la domanda diriconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioniirrevocabili introdotta da [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il G.E. ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione trale condotte di partecipazione alla associazione mafiosa, estorsione e tentataestorsione, cessione di stupefacenti ed associazione finalizzata al narcotraffico(giudicate in tre distinte sentenze emesse nel 2018, nel 2022 e nel 2024 insecondo grado), mentre ha respinto la domanda per altre condotte.2. In sede di determinazione della pena si è indicata quale pena più gravequella inflitta con la decisione emessa il 7.11.2022 (comprendente la condannaper associazione mafiosa ed estorsione) pari ad anni 12 di reclusione; su talepena si è realizzato l’incremento per reato satellite per la tentata estorsione(sentenza del 2018) nella misura di anni 2 e mesi 8 e gli incrementi per lecondotte in tema di stupefacenti per complessivi anni 4, per un totale di anni 17e mesi quattro di reclusione.3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso articola una deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione.In sintesi, la doglianza si dirige in prima battuta verso il meccanismo dideterminazione della pena con particolare riferimento al mancato ‘scorporo’ delledue fattispecie di reato che hanno condotto – nella sentenza del 2022 - alladeterminazione della pena in anni dodici di reclusione (il capo di estorsione haavuto una incidenza pari ad anni 4 e mesi sei, poi ridotti per il rito).Si afferma che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto procedereindividuando prima la pena per la singola violazione più grave e successivamenterideterminare ogni singolo aumento.Inoltre, quanto alla parte in cui si è negato il riconoscimento dellacontinuazione (sentenza del 2006) si evidenzia che il tempo particolarmenteampio – circa 10 anni – che distanzia le prime condotte da quelle posteriori(riunite in continuazione) non è fattore decisivo, posto che proprio in quelperiodo (tra il 2002 e il 2003) si sarebbe manifestata l’adesione – in concreto –al sodalizio criminale da parte del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità oltre che permanifesta infondatezza dei motivi addotti.2. Ed invero la prima deduzione – in tema di modalità di determinazione deltrattamento sanzionatorio – è generica.Se è vero che negli insegnamenti di questa Corte è segnalato il principio didiritto per cui in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione cheridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle qualipronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, commasecondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice dellacognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è statainflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (tra le molte, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01), èaltrettanto vero che la mancata indicazione dell’avvenuto scorporo può esseredipesa dalla «adesione» del giudice dell’esecuzione alla incidenza sanzionatoriadel reato-satellite come già determinata dal giudice della cognizione, il cheesclude la reale incidenza e deducibilità del vizio, salva l’ipotesi in cui sia la partericorrente a dedurre in modo chiaro la esistenza di una compromissione delproprio interesse.Ciò accade, ad esempio, quando la commisurazione della incidenza del reatosatellite (nella sentenza non scorporata) risulti incongrua per eccesso, separagonata agli aumenti quantificati per le altre violazioni oggetto di riunione.Nel caso in esame non vi è simile deduzione ma un semplice richiamo allanecessità di osservare il metodo, senza la allegazione di un profilo di incongruitànella determinazione del «peso sanzionatorio» in tal modo assegnato al reato-satellite, il che rende generica – per quanto si è appena detto – la doglianza.3. Quanto alla seconda deduzione la stessa è manifestamente infondata.La distanza temporale di ben dieci anni (tra i due gruppi di violazioni) rendedel tutto fantasiosa l’ipotesi di una previa determinazione – sia pure di massima– di tutte le violazioni al momento iniziale e la pretesa difensiva di collocare neiprimi anni duemila l’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nel consorzio associativo è smentitadalla assenza nella prima vicenda processuale di simile contestazione di reato.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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