CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile in merito al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A tal riguardo la sentenza impugnata ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento all'imputato delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., in ragione della concreta gravità del fatto, desunta dai numerosi pregiudizi a carico, anche per gravi reati (rapina, detenzione e porto di armi, anche clandestine); motivazione all'evidenza non illogica e dunque insindacabile in questa sede. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere rlator ,1 [OSCURATO:PERSONA]