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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:347
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑296/06) «Dumping – Importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese – Determinazione del margine di dumping – Status di impresa che evolve in economia di mercato – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Applicazione di un metodo diverso da quello impiegato nell’indagine iniziale – Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10 del regolamento (CE) n. 384/96»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10) (v. punti 42-45, 51)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Applicazione riservata ai produttori che soddisfano le condizioni enunciate all’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 2, nn. 1‑6, e 7, lett. b) e c), e n. 1136/06] (v. punti 47-50)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 3, 6, n. 8, e 16) (v. punti 58-63)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Valore normale delle merci – Calcolo – Differenza tra le conclusioni provvisorie e definitive per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo – Ammissibilità – Limiti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. a), e 9, n. 4] (v. punti 71-75) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1), nei limiti in cui esso si applica alla ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] Mfg.

Co., Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla Interkov spol. s r.o., dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla NIKO – kovinarsko podjetje, d.d., Železniki. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑296/06) «Dumping – Importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese – Determinazione del margine di dumping – Status di impresa che evolve in economia di mercato – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Applicazione di un metodo diverso da quello impiegato nell’indagine iniziale – Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10 del regolamento (CE) n. 384/96» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10) (v. punti 42-45, 51) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Applicazione riservata ai produttori che soddisfano le condizioni enunciate all’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 2, nn. 1‑6, e 7, lett. b) e c), e n. 1136/06] (v. punti 47-50) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 3, 6, n. 8, e 16) (v. punti 58-63) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Valore normale delle merci – Calcolo – Differenza tra le conclusioni provvisorie e definitive per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo – Ammissibilità – Limiti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. a), e 9, n. 4] (v. punti 71-75) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1), nei limiti in cui esso si applica alla ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] Mfg. Co., Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla Interkov spol. s r.o., dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla NIKO – kovinarsko podjetje, d.d., Železniki. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
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