Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:347
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑296/06)
«Dumping – Importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese – Determinazione del margine di dumping – Status di impresa che evolve in economia di mercato – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Applicazione di un metodo diverso da quello impiegato nell’indagine iniziale – Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10 del regolamento (CE) n. 384/96»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale
e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10) (v. punti 42-45, 51)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale
– Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento
n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Applicazione riservata ai produttori che soddisfano
le condizioni enunciate all’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 2,
nn. 1‑6, e 7, lett. b) e c), e n. 1136/06] (v. punti 47-50)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale
– Ricorso al valore costruito – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2,
n. 3, 6, n. 8, e 16) (v. punti 58-63)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Valore normale delle merci – Calcolo – Differenza tra
le conclusioni provvisorie e definitive per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo – Ammissibilità – Limiti [Regolamento
del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. a), e 9, n. 4] (v. punti 71-75)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping
definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari
della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1), nei limiti in cui esso si applica alla ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] Mfg. Co., Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione
europea, dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla Interkov spol. s r.o., dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla NIKO – kovinarsko
podjetje, d.d., Železniki.
3)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.