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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26409/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 19 ottobre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Como del 22 febbraio 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in testamento olografo in riferimento alla istituzione di erede, legatario o, comunque, beneficiario di una institutio ex re certa dello stesso Reis, al quale veniva attributo un compendio immobiliare successivamente ceduto, tra gli altri, all'[OSCURATO:PERSONA].

1.1. Dalle conformi sentenze di merito risulta come il 17 luglio 2013 fosse stata ricevuta in deposito e pubblicata, dal notaio Rota di Cantù, una scheda testamentaria manoscritta, apparentemente di pugno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 novembre 1914 e deceduto in Florida nel 2004, recante l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] - qualificato nipote del testatore - di una abitazione e del terreno limitrofo siti in Torri del Benaco.

La scheda, consegnata al notaio da [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale del beneficiario, fu pubblicata alla presenza dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'immobile oggetto di attribuzione fu alienato, il 17 ottobre 2013, a rogito del notaio Grimaldi in Milano, con atto in cui comparvero, per la parte venditrice [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], e gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] (per il 26%), [OSCURATO:PERSONA] (per il 14%) e [OSCURATO:PERSONA] (per il residuo 60%); a rogito del medesimo notaio, 1'8 maggio 2014 il Brancatisano cedeva i propri diritti all'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] junior, unico figlio ed erede universale dell'omonimo de cuius, aveva appreso dell'esistenza di siffatta disposizione patrimoniale nell'ambito di una controversia insorta con gli affittuari dell'immobile di Torri del Benaco, determinandosi a denunciare i fatti tanto per non essere l'apparente e sconosciuto beneficiario legato alla famiglia da vincoli di parentela, che per essere la scheda "scritta in pessimo tedesco con una firma falsa".

1.2. L'affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata sugli esiti dell'accertamento grafologico, confermativo della natura apocrifa della scheda, e - quanto all'[OSCURATO:PERSONA] - per aver svolto un ruolo attivo nella pubblicazione, non solo per essere presente presso lo studio del notaio Rota ingiustificatamente, ed anzi al dichiarato fine di prelevare le chiavi dell'immobile oggetto di disposizione, ma per aver egli stesso richiesto a [OSCURATO:PERSONA], peraltro con un pretesto, di fungere da testimone per la pubblicazione del testamento, e di aver, subito dopo, acquistato una rilevante quota del bene, di cui si era già interessato, visitando la tenuta con taluni operai.2.

Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati, affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il ricorso, sottoscritto dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi.

4.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett.

D) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di esame dei testi - di cui era stata già in primo grado sollecitata l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. - Ruta e Brancatisano in ordine alle circostanze relative alla pubblicazione del testamento ed alla consegna delle chiavi dell'immobile, pur trattandosi di prove decisive in quanto: indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico e richiesta dalla difesa, nel rispetto dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; necessarie poiché la testimonianza del notaio Ruta avrebbe apportato elementi essenziali sul punto della falsità testamentaria e sulla presenza in studio del teste [OSCURATO:PERSONA]; indispensabili per essere state già sollecitate all'esito dell'istruttoria, nella prospettiva del superamento del ragionevole dubbio; imprescindibili, tanto da dover essere assunte d'ufficio dal giudice e da essere state congiuntamente richieste da tutte le parti, in relazione al tipo di reato contestato; essenziali per essere l'intero impianto accusatorio fondato sulla solo deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]; profili tutti che dimostrano l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale, che ha censurato la mancata previa richiesta di prove resesi, invece, necessarie solo all'esito del dibattimento.

4.1.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione in riferimento alla produzione di documenti, di cui alcuna norma vieta l'allegazione anche nel giudizio di legittimità, mentre la Corte d'appello ha reputato tardiva la documentazione allegata all'atto di gravame del coimputato [OSCURATO:PERSONA], trascurando peraltro la decisività delle allegazioni, consistenti in: un atto di compravendita del 15.12.1970, sottoscritto dal testatore apponendo la firma senza la "s" finale e, pertanto, idoneo a confutare uno degli elementi decisivi della consulenza grafologica del pubblico ministero; un atto di compravendita del 26.04.1979, sottoscritto dal testatore con il nome And.; un atto di compravendita del 6.11.1971, anche stavolta sottoscritto dal testatore apponendo la sottoscrizione senza la "s" finale.

Nel reputare la produzione tardiva, la Corte territoriale ha escluso elementi decisivi nel senso dell'assoluzione, in tal modo limitando le prerogative difensive della parte ed assumendo una decisione che non supera il ragionevole dubbio.

4.1.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura in riferimento alla reiezione dell'argomento difensivo che, attraverso la comparazione dei documenti già indicati e non ammessi, mirava ad evidenziare la somiglianza delle sottoscrizioni con quella in verifica, avendo sul punto la Corte di merito asserito la presenza di vistose differenze all'esito di un mero esame visivo, finendo con utilizzare in danno dell'imputato i documenti prodotti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] a corredo della consulenza di parte.

4.1.4. Con il quarto motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, avendo sul punto la sentenza impugnata escluso la rilevanza di elementi positivamente apprezzabili, senza dare conto degli indicatori ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

2.2. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi, ai quali premette la ricostruzione in fatto della vicenda immobiliare e dell'iter processuale.

Evidenzia, in particolare, di aver acquistato, con atto a rogito del notaio Grimaldi del 17.10.2013, da [OSCURATO:PERSONA] una quota, pari al 26%, dei diritti immobiliari su un complesso pervenuto al dante causa in virtù del testamento in contestazione, pubblicato il 17.07.2013, nonché ulteriori diritti per il 14%, successivamente cedutigli dal Brancatisano, pagando il corrispettivo con assegni circolari, regolarmente incassati.

Riporta, inoltre, la motivazione della sentenza di primo grado ed i motivi di gravame proposti, valorizzando l'estraneità del ricorrente - terzo in buona fede avente causa dall'erede - alla redazione del testamento in contestazione.

4.2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione agli artt. 110, 491, comma 1, cod. pen.; violazione di legge in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata sull'argomento del cui prodest, in violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

A tal fine, evidenzia come le conformi sentenze di merito non abbiano svolto correttamente la valutazione indiziaria in relazione al concorso del ricorrente nella falsificazione: valorizzando l'interesse senza, peraltro, esplicare a quali condizioni vantaggiose l'[OSCURATO:PERSONA] abbia acquistato l'immobile ed omettendo di considerare gli evidenti svantaggi che si sarebbero, invece, prodotti in suo danno dalla partecipazione alla contraffazione del titolo originario; trascurando di considerare che il testamento è stato redatto in lingua tedesca, ignota al ricorrente, mai istituito nell'atto, e che lo stesso beneficiava esclusivamente il coimputato; omettendo la doverosa verifica complessiva di ulteriori indizi e valorizzando, invece, circostanze successive all'istituzione ereditaria, quali la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] all'atto della pubblicazione e la messa a disposizione di un testimone, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Per altro verso, evidenzia come l'imputazione riguardi il reato di cui all'art. 491, comma primo, cod. pen., rispetto al quale il concorso del ricorrente è rimasto del tutto indimostrato.

4.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett.

D) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di esame del notaio Ruta, decisiva nella prospettiva del superamento del ragionevole dubbio ed imprescindibile, tanto da dover essere assunta d'ufficio dal giudice e da essere stata congiuntamente richiesta da tutte le parti, in relazione al tipo di reato contestato, in relazione alla partecipazione del ricorrente alla falsità.

4.2.3. Con il terzo motivo, lamenta il mancato rilievo della prescrizione, già maturata prima della deliberazione della sentenza di primo grado, tenuto conto della consumazione del reato alla data indicata nel testamento del 2 maggio 2002, non rilevando l'uso dello stesso.

4.2.4. Con il quarto motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, avendo sul punto la sentenza impugnata escluso la rilevanza di elementi positivamente apprezzabili, senza dare conto degli indicatori ritenuti decisivi o comunque rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Alla disamina dei motivi, tutti articolati sub specie di vizio della motivazione, va premesso come, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non siano mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Va, altresì, ribadito come il vizio di motivazione - nei casi in cui sia stato ritualmente introdotto - implica i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, in parte, proposto fuori dei casi previsti dalla legge.2.1.

Destituita di fondamento è la deduzione svolta nel primo motivo, con il quale si deduce omessa assunzione di prova decisiva in riferimento al diniego di integrazione probatoria - richiesta in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen. e reiterata in appello - mediante esame dei testi Ruta e Brancatisano.

Ebbene, premesso che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza, intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670), difetta, nel ricorso, il prescritto giudizio controfattuale: il ricorrente, si limita, invero, a contestare l'omessa assunzione di testi senza specificare la risolutiva incidenza delle circostanze d'esame sull'esito decisorio.

In ogni caso, la motivazione resa sul punto nelle conformi sentenze di merito s'appalesa del tutto incensurabile, se sol si considera che il notaio Ruta si è limitato a ricevere e pubblicare un testamento olografo, presentato ex art. 620 cod. civ. e, evidentemente, reputato prima facie valido, e che il Brancatisano risulta estraneo alla fase della pubblicazione; rilievi che - in considerazione della condotta di contraffazione ascritta al ricorrente, che si situa a monte della pubblicazione, alla quale il medesimo imputato è rimasto estraneo perché rappresentato da procuratore speciale - escludono ogni carattere di decisività alla prova che si reputa ingiustificatamente omessa.

Del resto, il ricorso rappresenta un evidente errore di diritto, laddove individua nella pubblicazione il profilo di falsità che, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del testamento olografo, non possono che essere logicamente e cronologicamente antecedenti alla fase curata dal pubblico ufficiale.

2.2. E', del pari, manifestamente infondata la doglianza articolata nel secondo motivo, con il quale si contesta l'omessa acquisizione dei documenti allegati agli atti di gravame.

Il ricorrente contesta la ritenuta tardività della produzione di atti - effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che, nella prospettiva difensiva, sono stati finalizzati a censurare l'esito della consulenza tecnica - al di fuori dei casi previsti, trattandosi di produzione dallo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non effettuata; per altro verso, ed a prescindere dalla motivazione rassegnata sul punto (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636), va qui ribadito come l'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504).

Ebbene, l'allegazione di atti di certa provenienza dell'(apparente) testatore non s'appalesa ex se - come correttamente rilevato dalla Corte territoriale - idonea ad incrinare la accertata falsità della scheda testamentaria; falsità, peraltro, conclamata non solo dal punto di vista materiale, alla luce della dettagliata analisi del consulente, ma anche dal contenuto, ideologicamente falso, della stessa scheda, laddove si riferisce al ricorrente beneficiario nella inesistente - e non contestata - qualità di "nipote", ed indica una data ed un luogo di redazione del tutto incompatibili (come riferito dal figlio del de cuius) con la permanenza del disponente in Florida fino alla morte, senza che lo stesso avesse mai fatto ritorno in Italia.

Sicchè la motivazione resa a sostegno della statuizione di rigetto della produzione documentale, sostanzialmente non decisiva, non inficia il conclusivo giudizio di irrilevanza della prova.

Va, pertanto, qui ribadito che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori".

1.3. Il terzo motivo, che - sulla scia dei precedenti - censura il vizio della motivazione in relazione al rilievo di dissimiglianza delle sottoscrizioni apposte dal disponente sulla copia del testamento e su atti di certa provenienza del medesimo, operata ictu ()cui/ dalla Corte territoriale, è, a sua volta, palesemente inconducente.

La visione da parte del giudice di reperti documentali preesistenti rispetto al procedimento penale costituisce, invero, mera modalità di percezione di un dato grafico e non già attività diretta alla formazione della prova, trattandosi, peraltro, di argomentazione resa ad abundantiam.

Del resto, questa Corte ha già affermato il principio, che va qui ribadito, per cui la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l'esame diretto della grafia addebitata all'imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratta di documento apocrifo (Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143).

1.4. Il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è del tutto aspecifico.Il ricorrente non prospetta quale elemento, decisivo nella prospettiva auspicata, sarebbe stato introdotto e dalla Corte territoriale, invece, ingiustificatamente disatteso.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, inammissibile.

3. E' inammissibile anche l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo motivo propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti, così come ricostruiti dai giudici di merito.

Nel contestare l'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non si confronta con la verifica del "cui prodest", articolatamente svolta nelle sentenze di merito, che ne hanno radicato l'interesse sin dalla fase della pubblicazione del testamento, ma richiama un precedente di questa Sezione reso in tutt'altro contesto fattuale, sicchè le stesse deduzioni non intaccano in alcun modo la coerenza del discorso giustificativo reso sul punto.

La Corte territoriale si è, difatti, mossa esattamente secondo il metodo declinato da questa Corte (Sez. 5, n. 29877 del 15/09/2020, Stuflesser, Rv. 279699), attribuendo valenza indiziaria all'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] - la cui presenza alla pubblicazione dell'atto, letta in relazione alla successiva acquisizione del bene oggetto di disposizione ed all'ingerenza di fatto sul medesimo, ne retrodata, con valutazione del tutto ragionevole, la condivisione del contenuto e, dunque, la consapevolezza della falsità - connotato dai requisiti di certezza, gravità e precisione, tutti puntualmente e cronologicamente passati in rassegna; ed a siffatto interesse, la Corte di merito non ha fatto mancare la verifica di convergenza di ulteriori indizi che, valutati prima singolarmente e poi globalmente, sono confluiti nel medesimo contesto dimostrativo.

Risultano, al riguardo, valorizzate le modalità di coinvolgimento del testimone alla pubblicazione dell'atto; la falsità delle giustificazioni rese dallo stesso ricorrente riguardo la propria presenza presso lo studio notarile e la stessa ammissione di ricevere, in quell'occasione e senza titolo alcuno, le chiavi dell'immobile; i sopralluoghi presso il medesimo effettuati.

Ne discende che alcun vulnus nella coerente tessitura degli indizi affligge il costrutto motivazionale, che esplica il pieno rispetto del canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", che descrive l'imprescindibile atteggiamento valutativo che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e che, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i sui effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici).

In altri termini, il metodo valutativo utilizzato ha conseguito un risultato prossimo alla certezza, respingendo ipotesi alternative prive di ogni plausibilità, non rispondendo a regole di comune esperienza la serie di fortuite coincidenze allegate dal ricorrente a sostegno della asserita buona fede (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647), ancora riprodotte nel ricorso di legittimità.

Per altro verso, il ricorso si riferisce esplicitamente ad un "travisamento del fatto" che rivela ex se l'inammissibilità dell'approccio, sol che si consideri come, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Sul punto della qualificazione giuridica del fatto, infine, il ricorrente omette di confrontarsi con l'atipicità del contributo concorsuale alla falsificazione, che rende irrilevante l'omessa individuazione dell'autore materiale dell'azione tipica (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628) e non pertinente il riferimento all'uso dell'atto falso da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione.

3.2. Il secondo motivo, con il quale si censura il diniego di rinnovazione del dibattimento in seguito alla revoca dell'ordinanza ammissiva assunta in primo grado è - come rilevato nella disamina del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - manifestamente inconducente, non esplicando il ricorrente quale rilevanza decisiva, nei termini già chiariti, avrebbe assunto la deposizione del notaio Rota, soprattutto in considerazione dell'obbligo del medesimo di ricusare la pubblicazione dell'atto, in presenza del fumus della sua falsità, come previsto dall'art. 28 della legge n. 89 del 16 dicembre 1913.

3.3. Il terzo motivo, con il quale si prospetta la prescrizione del reato già antecedentemente alla deliberazione della sentenza di primo grado è del tutto inconsistente, posto che individua il dies a quo della decorrenza del termine estintivo dalla data apposta al testamento che, a ragione della sua falsità, s'appalesa del tutto arbitrario.

Va, invece, qui ribadito che il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento ad opera del notaio (Sez. 5, n. 12159 del 21/10/2014, dep. 2015, Orezzoli, Rv. 263451), con conseguente compimento del termine di prescrizione in epoca successiva alla deliberazione della sentenza di secondo grado.

3.4. Il quarto motivo, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico ed assertivo, limitandosi a contrastare - senza superarlo - uno solo degli indicatori ritenuti ostativi in primo grado, mentre la Corte territoriale ha dato atto - nel contesto di gravità della condotta, in relazione alla complessiva ed articolata declinazione fattuale - dell'assenza di positivi indicatori, che il ricorso di legittimità omette a sua volta di circostanziare.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 19 ottobre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Como del 22 febbraio 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in testamento olografo in riferimento alla istituzione di erede, legatario o, comunque, beneficiario di una institutio ex re certa dello stesso Reis, al quale veniva attributo un compendio immobiliare successivamente ceduto, tra gli altri, all'[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Dalle conformi sentenze di merito risulta come il 17 luglio 2013 fosse stata ricevuta in deposito e pubblicata, dal notaio Rota di Cantù, una scheda testamentaria manoscritta, apparentemente di pugno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 novembre 1914 e deceduto in Florida nel 2004, recante l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] - qualificato nipote del testatore - di una abitazione e del terreno limitrofo siti in Torri del Benaco. La scheda, consegnata al notaio da [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale del beneficiario, fu pubblicata alla presenza dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'immobile oggetto di attribuzione fu alienato, il 17 ottobre 2013, a rogito del notaio Grimaldi in Milano, con atto in cui comparvero, per la parte venditrice [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], e gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] (per il 26%), [OSCURATO:PERSONA] (per il 14%) e [OSCURATO:PERSONA] (per il residuo 60%); a rogito del medesimo notaio, 1'8 maggio 2014 il Brancatisano cedeva i propri diritti all'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] junior, unico figlio ed erede universale dell'omonimo de cuius, aveva appreso dell'esistenza di siffatta disposizione patrimoniale nell'ambito di una controversia insorta con gli affittuari dell'immobile di Torri del Benaco, determinandosi a denunciare i fatti tanto per non essere l'apparente e sconosciuto beneficiario legato alla famiglia da vincoli di parentela, che per essere la scheda "scritta in pessimo tedesco con una firma falsa". 1.2. L'affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata sugli esiti dell'accertamento grafologico, confermativo della natura apocrifa della scheda, e - quanto all'[OSCURATO:PERSONA] - per aver svolto un ruolo attivo nella pubblicazione, non solo per essere presente presso lo studio del notaio Rota ingiustificatamente, ed anzi al dichiarato fine di prelevare le chiavi dell'immobile oggetto di disposizione, ma per aver egli stesso richiesto a [OSCURATO:PERSONA], peraltro con un pretesto, di fungere da testimone per la pubblicazione del testamento, e di aver, subito dopo, acquistato una rilevante quota del bene, di cui si era già interessato, visitando la tenuta con taluni operai.2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati, affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, sottoscritto dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi. 4.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. D) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di esame dei testi - di cui era stata già in primo grado sollecitata l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. - Ruta e Brancatisano in ordine alle circostanze relative alla pubblicazione del testamento ed alla consegna delle chiavi dell'immobile, pur trattandosi di prove decisive in quanto: indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico e richiesta dalla difesa, nel rispetto dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; necessarie poiché la testimonianza del notaio Ruta avrebbe apportato elementi essenziali sul punto della falsità testamentaria e sulla presenza in studio del teste [OSCURATO:PERSONA]; indispensabili per essere state già sollecitate all'esito dell'istruttoria, nella prospettiva del superamento del ragionevole dubbio; imprescindibili, tanto da dover essere assunte d'ufficio dal giudice e da essere state congiuntamente richieste da tutte le parti, in relazione al tipo di reato contestato; essenziali per essere l'intero impianto accusatorio fondato sulla solo deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]; profili tutti che dimostrano l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale, che ha censurato la mancata previa richiesta di prove resesi, invece, necessarie solo all'esito del dibattimento. 4.1.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione in riferimento alla produzione di documenti, di cui alcuna norma vieta l'allegazione anche nel giudizio di legittimità, mentre la Corte d'appello ha reputato tardiva la documentazione allegata all'atto di gravame del coimputato [OSCURATO:PERSONA], trascurando peraltro la decisività delle allegazioni, consistenti in: un atto di compravendita del 15.12.1970, sottoscritto dal testatore apponendo la firma senza la "s" finale e, pertanto, idoneo a confutare uno degli elementi decisivi della consulenza grafologica del pubblico ministero; un atto di compravendita del 26.04.1979, sottoscritto dal testatore con il nome And.; un atto di compravendita del 6.11.1971, anche stavolta sottoscritto dal testatore apponendo la sottoscrizione senza la "s" finale. Nel reputare la produzione tardiva, la Corte territoriale ha escluso elementi decisivi nel senso dell'assoluzione, in tal modo limitando le prerogative difensive della parte ed assumendo una decisione che non supera il ragionevole dubbio. 4.1.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura in riferimento alla reiezione dell'argomento difensivo che, attraverso la comparazione dei documenti già indicati e non ammessi, mirava ad evidenziare la somiglianza delle sottoscrizioni con quella in verifica, avendo sul punto la Corte di merito asserito la presenza di vistose differenze all'esito di un mero esame visivo, finendo con utilizzare in danno dell'imputato i documenti prodotti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] a corredo della consulenza di parte. 4.1.4. Con il quarto motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, avendo sul punto la sentenza impugnata escluso la rilevanza di elementi positivamente apprezzabili, senza dare conto degli indicatori ritenuti decisivi o comunque rilevanti. 2.2. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi, ai quali premette la ricostruzione in fatto della vicenda immobiliare e dell'iter processuale. Evidenzia, in particolare, di aver acquistato, con atto a rogito del notaio Grimaldi del 17.10.2013, da [OSCURATO:PERSONA] una quota, pari al 26%, dei diritti immobiliari su un complesso pervenuto al dante causa in virtù del testamento in contestazione, pubblicato il 17.07.2013, nonché ulteriori diritti per il 14%, successivamente cedutigli dal Brancatisano, pagando il corrispettivo con assegni circolari, regolarmente incassati. Riporta, inoltre, la motivazione della sentenza di primo grado ed i motivi di gravame proposti, valorizzando l'estraneità del ricorrente - terzo in buona fede avente causa dall'erede - alla redazione del testamento in contestazione. 4.2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione agli artt. 110, 491, comma 1, cod. pen.; violazione di legge in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata sull'argomento del cui prodest, in violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". A tal fine, evidenzia come le conformi sentenze di merito non abbiano svolto correttamente la valutazione indiziaria in relazione al concorso del ricorrente nella falsificazione: valorizzando l'interesse senza, peraltro, esplicare a quali condizioni vantaggiose l'[OSCURATO:PERSONA] abbia acquistato l'immobile ed omettendo di considerare gli evidenti svantaggi che si sarebbero, invece, prodotti in suo danno dalla partecipazione alla contraffazione del titolo originario; trascurando di considerare che il testamento è stato redatto in lingua tedesca, ignota al ricorrente, mai istituito nell'atto, e che lo stesso beneficiava esclusivamente il coimputato; omettendo la doverosa verifica complessiva di ulteriori indizi e valorizzando, invece, circostanze successive all'istituzione ereditaria, quali la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] all'atto della pubblicazione e la messa a disposizione di un testimone, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per altro verso, evidenzia come l'imputazione riguardi il reato di cui all'art. 491, comma primo, cod. pen., rispetto al quale il concorso del ricorrente è rimasto del tutto indimostrato. 4.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. D) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di esame del notaio Ruta, decisiva nella prospettiva del superamento del ragionevole dubbio ed imprescindibile, tanto da dover essere assunta d'ufficio dal giudice e da essere stata congiuntamente richiesta da tutte le parti, in relazione al tipo di reato contestato, in relazione alla partecipazione del ricorrente alla falsità. 4.2.3. Con il terzo motivo, lamenta il mancato rilievo della prescrizione, già maturata prima della deliberazione della sentenza di primo grado, tenuto conto della consumazione del reato alla data indicata nel testamento del 2 maggio 2002, non rilevando l'uso dello stesso. 4.2.4. Con il quarto motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, avendo sul punto la sentenza impugnata escluso la rilevanza di elementi positivamente apprezzabili, senza dare conto degli indicatori ritenuti decisivi o comunque rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Alla disamina dei motivi, tutti articolati sub specie di vizio della motivazione, va premesso come, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non siano mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Va, altresì, ribadito come il vizio di motivazione - nei casi in cui sia stato ritualmente introdotto - implica i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, in parte, proposto fuori dei casi previsti dalla legge.2.1. Destituita di fondamento è la deduzione svolta nel primo motivo, con il quale si deduce omessa assunzione di prova decisiva in riferimento al diniego di integrazione probatoria - richiesta in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen. e reiterata in appello - mediante esame dei testi Ruta e Brancatisano. Ebbene, premesso che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza, intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670), difetta, nel ricorso, il prescritto giudizio controfattuale: il ricorrente, si limita, invero, a contestare l'omessa assunzione di testi senza specificare la risolutiva incidenza delle circostanze d'esame sull'esito decisorio. In ogni caso, la motivazione resa sul punto nelle conformi sentenze di merito s'appalesa del tutto incensurabile, se sol si considera che il notaio Ruta si è limitato a ricevere e pubblicare un testamento olografo, presentato ex art. 620 cod. civ. e, evidentemente, reputato prima facie valido, e che il Brancatisano risulta estraneo alla fase della pubblicazione; rilievi che - in considerazione della condotta di contraffazione ascritta al ricorrente, che si situa a monte della pubblicazione, alla quale il medesimo imputato è rimasto estraneo perché rappresentato da procuratore speciale - escludono ogni carattere di decisività alla prova che si reputa ingiustificatamente omessa. Del resto, il ricorso rappresenta un evidente errore di diritto, laddove individua nella pubblicazione il profilo di falsità che, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del testamento olografo, non possono che essere logicamente e cronologicamente antecedenti alla fase curata dal pubblico ufficiale. 2.2. E', del pari, manifestamente infondata la doglianza articolata nel secondo motivo, con il quale si contesta l'omessa acquisizione dei documenti allegati agli atti di gravame. Il ricorrente contesta la ritenuta tardività della produzione di atti - effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che, nella prospettiva difensiva, sono stati finalizzati a censurare l'esito della consulenza tecnica - al di fuori dei casi previsti, trattandosi di produzione dallo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non effettuata; per altro verso, ed a prescindere dalla motivazione rassegnata sul punto (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636), va qui ribadito come l'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504). Ebbene, l'allegazione di atti di certa provenienza dell'(apparente) testatore non s'appalesa ex se - come correttamente rilevato dalla Corte territoriale - idonea ad incrinare la accertata falsità della scheda testamentaria; falsità, peraltro, conclamata non solo dal punto di vista materiale, alla luce della dettagliata analisi del consulente, ma anche dal contenuto, ideologicamente falso, della stessa scheda, laddove si riferisce al ricorrente beneficiario nella inesistente - e non contestata - qualità di "nipote", ed indica una data ed un luogo di redazione del tutto incompatibili (come riferito dal figlio del de cuius) con la permanenza del disponente in Florida fino alla morte, senza che lo stesso avesse mai fatto ritorno in Italia. Sicchè la motivazione resa a sostegno della statuizione di rigetto della produzione documentale, sostanzialmente non decisiva, non inficia il conclusivo giudizio di irrilevanza della prova. Va, pertanto, qui ribadito che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori". 1.3. Il terzo motivo, che - sulla scia dei precedenti - censura il vizio della motivazione in relazione al rilievo di dissimiglianza delle sottoscrizioni apposte dal disponente sulla copia del testamento e su atti di certa provenienza del medesimo, operata ictu ()cui/ dalla Corte territoriale, è, a sua volta, palesemente inconducente. La visione da parte del giudice di reperti documentali preesistenti rispetto al procedimento penale costituisce, invero, mera modalità di percezione di un dato grafico e non già attività diretta alla formazione della prova, trattandosi, peraltro, di argomentazione resa ad abundantiam. Del resto, questa Corte ha già affermato il principio, che va qui ribadito, per cui la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l'esame diretto della grafia addebitata all'imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratta di documento apocrifo (Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143). 1.4. Il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è del tutto aspecifico.Il ricorrente non prospetta quale elemento, decisivo nella prospettiva auspicata, sarebbe stato introdotto e dalla Corte territoriale, invece, ingiustificatamente disatteso. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, inammissibile. 3. E' inammissibile anche l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti, così come ricostruiti dai giudici di merito. Nel contestare l'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non si confronta con la verifica del "cui prodest", articolatamente svolta nelle sentenze di merito, che ne hanno radicato l'interesse sin dalla fase della pubblicazione del testamento, ma richiama un precedente di questa Sezione reso in tutt'altro contesto fattuale, sicchè le stesse deduzioni non intaccano in alcun modo la coerenza del discorso giustificativo reso sul punto. La Corte territoriale si è, difatti, mossa esattamente secondo il metodo declinato da questa Corte (Sez. 5, n. 29877 del 15/09/2020, Stuflesser, Rv. 279699), attribuendo valenza indiziaria all'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] - la cui presenza alla pubblicazione dell'atto, letta in relazione alla successiva acquisizione del bene oggetto di disposizione ed all'ingerenza di fatto sul medesimo, ne retrodata, con valutazione del tutto ragionevole, la condivisione del contenuto e, dunque, la consapevolezza della falsità - connotato dai requisiti di certezza, gravità e precisione, tutti puntualmente e cronologicamente passati in rassegna; ed a siffatto interesse, la Corte di merito non ha fatto mancare la verifica di convergenza di ulteriori indizi che, valutati prima singolarmente e poi globalmente, sono confluiti nel medesimo contesto dimostrativo. Risultano, al riguardo, valorizzate le modalità di coinvolgimento del testimone alla pubblicazione dell'atto; la falsità delle giustificazioni rese dallo stesso ricorrente riguardo la propria presenza presso lo studio notarile e la stessa ammissione di ricevere, in quell'occasione e senza titolo alcuno, le chiavi dell'immobile; i sopralluoghi presso il medesimo effettuati. Ne discende che alcun vulnus nella coerente tessitura degli indizi affligge il costrutto motivazionale, che esplica il pieno rispetto del canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", che descrive l'imprescindibile atteggiamento valutativo che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e che, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i sui effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici). In altri termini, il metodo valutativo utilizzato ha conseguito un risultato prossimo alla certezza, respingendo ipotesi alternative prive di ogni plausibilità, non rispondendo a regole di comune esperienza la serie di fortuite coincidenze allegate dal ricorrente a sostegno della asserita buona fede (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647), ancora riprodotte nel ricorso di legittimità. Per altro verso, il ricorso si riferisce esplicitamente ad un "travisamento del fatto" che rivela ex se l'inammissibilità dell'approccio, sol che si consideri come, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Sul punto della qualificazione giuridica del fatto, infine, il ricorrente omette di confrontarsi con l'atipicità del contributo concorsuale alla falsificazione, che rende irrilevante l'omessa individuazione dell'autore materiale dell'azione tipica (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628) e non pertinente il riferimento all'uso dell'atto falso da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione. 3.2. Il secondo motivo, con il quale si censura il diniego di rinnovazione del dibattimento in seguito alla revoca dell'ordinanza ammissiva assunta in primo grado è - come rilevato nella disamina del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - manifestamente inconducente, non esplicando il ricorrente quale rilevanza decisiva, nei termini già chiariti, avrebbe assunto la deposizione del notaio Rota, soprattutto in considerazione dell'obbligo del medesimo di ricusare la pubblicazione dell'atto, in presenza del fumus della sua falsità, come previsto dall'art. 28 della legge n. 89 del 16 dicembre 1913. 3.3. Il terzo motivo, con il quale si prospetta la prescrizione del reato già antecedentemente alla deliberazione della sentenza di primo grado è del tutto inconsistente, posto che individua il dies a quo della decorrenza del termine estintivo dalla data apposta al testamento che, a ragione della sua falsità, s'appalesa del tutto arbitrario. Va, invece, qui ribadito che il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento ad opera del notaio (Sez. 5, n. 12159 del 21/10/2014, dep. 2015, Orezzoli, Rv. 263451), con conseguente compimento del termine di prescrizione in epoca successiva alla deliberazione della sentenza di secondo grado. 3.4. Il quarto motivo, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico ed assertivo, limitandosi a contrastare - senza superarlo - uno solo degli indicatori ritenuti ostativi in primo grado, mentre la Corte territoriale ha dato atto - nel contesto di gravità della condotta, in relazione alla complessiva ed articolata declinazione fattuale - dell'assenza di positivi indicatori, che il ricorso di legittimità omette a sua volta di circostanziare. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 26409/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris