CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 26321/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8654-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale PEC come da registri di giustizia; -ricorrente - contro COMUNE di NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale PEC come da registri di giustizia; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8654/2021 Cron. Rep. Ud.09/09/2025 avverso la sentenza n. 339/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/09/2020 R.G.N. 152/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 339 del 2020, decidendo sugli appelli principali proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. e sull’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. 5 di Enna, unica parte appellata il Comune di Nicosia, ha confermato la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Enna n. 578/2017 del 6 dicembre 2017. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore nei confronti del Comune di Nicosia, prospettando due motivi di impugnazione. Resiste il Comune di Nicosia con controricorso. Il 1° settembre 2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al ricorso con allegata procura speciale conferente il potere di rinunciare al ricorso. Il 4 settembre 2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Nicosia ha depositato dichiarazione di adesione alla rinuncia al ricorso della parte ricorrente, con allegata procura speciale per l’accettazione. [OSCURATO:PERSONA] L’art. 306 cod. proc. civ. stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare la rinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla (cfr. Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384). La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) - cfr. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971. L’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391, cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Pertanto, nella specie, deve essere dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e quanto al regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere in quanto trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché alla rinuncia ha espressamente aderito la controricorrente. Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015, n. 11315 del 2025) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di