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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31300/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; as OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.;

2. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti sono reiterativi e meramente riproduttivi di profili di censura, relativi alla auspicata configurabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la seconda pagina della motivazione della sentenza d'appello).

Infatti, il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva (Sez. 5, n. 23353 del 1/4/2022, Denti, Rv. 283432).

Nel caso di specie, l'imputato ha ammesso il mendacio solo durante le fasi del fotosegnalamento da parte della polizia giudiziaria, pertanto una volta che il reato era già perfezionatosi, essendo irrilevante la circostanza anche sotto il profilo del dolo, così come la finalità perseguita dall'autore della falsa dichiarazione (Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, Rv. 282650).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; as OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; 2. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti sono reiterativi e meramente riproduttivi di profili di censura, relativi alla auspicata configurabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la seconda pagina della motivazione della sentenza d'appello). Infatti, il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva (Sez. 5, n. 23353 del 1/4/2022, Denti, Rv. 283432). Nel caso di specie, l'imputato ha ammesso il mendacio solo durante le fasi del fotosegnalamento da parte della polizia giudiziaria, pertanto una volta che il reato era già perfezionatosi, essendo irrilevante la circostanza anche sotto il profilo del dolo, così come la finalità perseguita dall'autore della falsa dichiarazione (Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, Rv. 282650). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 mag
Sentenza Cassazione n. 31300/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris