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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22730/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35226/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 3400/2019, depositata il 16 aprile 2019, della Commissione tributaria regionaledella Campania ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 3400/2019, depositata il 16 aprile 2019, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di notifica emesso in relazione al contributo irriguo, quota di esercizio, dovuto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] gli anni 2014 e 2015; 1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che: - nella fattispecie, veniva in considerazione una «richiesta di pagamento per il consumo individuale di un’utilità economica messa a disposizione dal Consorzio», con conseguente inapplicabilità dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di determinazione del beneficio fondiario e di presunzione di detto beneficio a fronte di un piano di classifica approvato; -l’onere della prova di una siffatta prestazione gravava, pertanto, sul Consorzio la cui pretesa doveva, con ciò, ritenersi destituita di fondamento in quanto non provata; - nemmeno erano state «smentite» le allegazioni svolte dal contribuente secondo il quale «il suo fondo, coltivato ad avena, non avrebbe bisogno di irrigazione e comunque non sarebbe neppure raggiunto da condotte idriche e bocchette consortili di erogazione dell’acqua.»;

2. – il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturnoricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11, agli artt. 860 e 2697 cod. civ., all’[OSCURATO:PERSONA]Regioni del 18 settembre 2008 (n. 187/esc/CSR), art. 6, al regolamento reg.

Campania 22 maggio 2017, n. 1, art. 8, comma 2, lett. b); -assume, in sintesi, il ricorrente che: -ripartito il contributo irriguo, secondo disposizioni regolamentari, in una quota fissa (per beneficio potenziale) ed in una quota esercizio (per beneficio effettivo), quest’ultima, a sua volta, correlata al fabbisogno irriguo dei terreni, secondo le culture (ivi) praticatee la loro estensione, il giudice del gravame erroneamente aveva posto a carico di esso esponente l’onere della prova della prestazione (irrigua) resa sulla base di «un immaginato consumo idrico» laddove venivano diversamente in rilievo contributi consortili di natura tributaria, in quanto tali correlati al beneficio fondiario tratto dal servizio irriguo; -la prova di detto beneficio, in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, non poteva, pertanto, essere posta a carico del Consorzio in quanto la sussistenza del beneficio, secondo dictadella giurisprudenza di legittimità, formavaoggetto di una presunzione la cui prova contraria gravava su controparte; -i criteri di riparto della quota di esercizio del contributivo irriguo corrispondevano, del resto, ai criteri posti dal regolamento regionale n. 1 del 2017, cit., adottato in attuazione del d.m. 31 maggio 2015;

2. –il ricorso è fondato e va senz’altro accolto;

3. –come, difatti, ben deduce il ricorrente, l’ error iuris che connota la pronuncia del giudice del gravame si annida - con le conseguenti implicazioni che ne sono state tratte in punto di riparto degli oneri probatori - nella qualificazione della prestazione patrimoniale in discorso che, in buona sostanza, è stata considerata alla stregua di «un corrispettivo per il consumo individuale di un’utilità economica» laddove non è dubbio che, nella fattispecie, venga in rilievo una prestazione (contributo consortile) di natura tributaria secondo il consolidato orientamento della Corte (v., ex plurimis, Cass. Sez.

U.,3 maggio 2016, n. 8770) e gli stessi dicta del Giudice del Leggi ( Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188); -e, come precisato dalla Corte Costituzionale in detta pronuncia, il legislatore statale«nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico, può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo, canone o tariffa»;

4. –come, poi, emerge dal consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio - ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza - così che incombe sul consorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio), prova che non può consistere, evidentemente, nella mera scelta personaledi non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio (cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass.

S.U., 14 maggio 2010, n. 11722);

5. – l’impugnata sentenza va, perta nto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35226/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 3400/2019, depositata il 16 aprile 2019, della Commissione tributaria regionaledella Campania ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 3400/2019, depositata il 16 aprile 2019, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di notifica emesso in relazione al contributo irriguo, quota di esercizio, dovuto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] gli anni 2014 e 2015; 1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che: - nella fattispecie, veniva in considerazione una «richiesta di pagamento per il consumo individuale di un’utilità economica messa a disposizione dal Consorzio», con conseguente inapplicabilità dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di determinazione del beneficio fondiario e di presunzione di detto beneficio a fronte di un piano di classifica approvato; -l’onere della prova di una siffatta prestazione gravava, pertanto, sul Consorzio la cui pretesa doveva, con ciò, ritenersi destituita di fondamento in quanto non provata; - nemmeno erano state «smentite» le allegazioni svolte dal contribuente secondo il quale «il suo fondo, coltivato ad avena, non avrebbe bisogno di irrigazione e comunque non sarebbe neppure raggiunto da condotte idriche e bocchette consortili di erogazione dell’acqua.»; 2. – il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturnoricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11, agli artt. 860 e 2697 cod. civ., all’[OSCURATO:PERSONA]Regioni del 18 settembre 2008 (n. 187/esc/CSR), art. 6, al regolamento reg. Campania 22 maggio 2017, n. 1, art. 8, comma 2, lett. b); -assume, in sintesi, il ricorrente che: -ripartito il contributo irriguo, secondo disposizioni regolamentari, in una quota fissa (per beneficio potenziale) ed in una quota esercizio (per beneficio effettivo), quest’ultima, a sua volta, correlata al fabbisogno irriguo dei terreni, secondo le culture (ivi) praticatee la loro estensione, il giudice del gravame erroneamente aveva posto a carico di esso esponente l’onere della prova della prestazione (irrigua) resa sulla base di «un immaginato consumo idrico» laddove venivano diversamente in rilievo contributi consortili di natura tributaria, in quanto tali correlati al beneficio fondiario tratto dal servizio irriguo; -la prova di detto beneficio, in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, non poteva, pertanto, essere posta a carico del Consorzio in quanto la sussistenza del beneficio, secondo dictadella giurisprudenza di legittimità, formavaoggetto di una presunzione la cui prova contraria gravava su controparte; -i criteri di riparto della quota di esercizio del contributivo irriguo corrispondevano, del resto, ai criteri posti dal regolamento regionale n. 1 del 2017, cit., adottato in attuazione del d.m. 31 maggio 2015; 2. –il ricorso è fondato e va senz’altro accolto; 3. –come, difatti, ben deduce il ricorrente, l’ error iuris che connota la pronuncia del giudice del gravame si annida - con le conseguenti implicazioni che ne sono state tratte in punto di riparto degli oneri probatori - nella qualificazione della prestazione patrimoniale in discorso che, in buona sostanza, è stata considerata alla stregua di «un corrispettivo per il consumo individuale di un’utilità economica» laddove non è dubbio che, nella fattispecie, venga in rilievo una prestazione (contributo consortile) di natura tributaria secondo il consolidato orientamento della Corte (v., ex plurimis, Cass. Sez. U.,3 maggio 2016, n. 8770) e gli stessi dicta del Giudice del Leggi ( Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188); -e, come precisato dalla Corte Costituzionale in detta pronuncia, il legislatore statale«nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico, può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo, canone o tariffa»; 4. –come, poi, emerge dal consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio - ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza - così che incombe sul consorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio), prova che non può consistere, evidentemente, nella mera scelta personaledi non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio (cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722); 5. – l’impugnata sentenza va, perta nto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di sec
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