CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 18821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di revocare la sentenza della Corte di cassazione e di rigettare il ricorso avverso il provvedimento della Corte di appello di Caltanissetta del 14 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del 4 maggio 2022, con la quale la Prima sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione - proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avverso il decreto del 14 luglio 2021 della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato il provvedimento del Tribunale della medesima città, che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la confisca di tutti i beni in sequestro, alcuni dei quali intestati anche al medesimo Curvà. 2. Con un unico motivo, deduce l'errore di fatto della sentenza di legittimità, nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato da un difensore sprovvisto di procura speciale, quando, invece, tale procura risulterebbe regolarmente depositata in data 10 marzo 2018. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di revocare la sentenza della Prima sezione penale e di decidere l'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Caltanissetta del 14 luglio 2021, rigettando il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, in quanto le sentenze della Corte di cassazione in materia di prevenzione sono inoppugnabili: contro le medesime non è consentita neppure la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, Cacucci, Rv. 245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazzaferro, Rv. 222095; Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790). Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, d'altronde, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413). Sotto altro profilo, va rilevato che il ricorso risulta anche manifestamente infondato, atteso che la sentenza della Prima sezione penale di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento della Corte di appello di Caltanissetta anche perché «imperniato su un'unica censura di travisamento della prova, che ... non è ammissibile in sede di legittimità>>. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così