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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 1988

Cassazione n. 11489/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2022, il Tribunale di Imperia, per quanto è qui di interesse, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen. 2.

Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata perché priva di motivazione.

Il Tribunale, invero, si sarebbe limitato a valutare solo la corretta qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale ha specificamente motivato in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando, tra l'altro, una serie di atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero (il verbale di denuncia, il verbale di sommarie informazioni testimoniali, il verbale di individuazione fotografica, l'annotazione di polizia giudiziaria, la comunicazione di notizia di reato).

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2022, il Tribunale di Imperia, per quanto è qui di interesse, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata perché priva di motivazione. Il Tribunale, invero, si sarebbe limitato a valutare solo la corretta qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale ha specificamente motivato in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando, tra l'altro, una serie di atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero (il verbale di denuncia, il verbale di sommarie informazioni testimoniali, il verbale di individuazione fotografica, l'annotazione di polizia giudiziaria, la comunicazione di notizia di reato). 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 2
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