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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46951/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAeleto-zrev+se-aPe-parli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla misura indicata in dispositivo, per i delitti di bancarotta fraudolenta ascrittigli. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAeleto-zrev+se-aPe-parli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla misura indicata in dispositivo, per i delitti di bancarotta fraudolenta ascrittigli. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]