CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 21957/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dall'indagato, era stata annullata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che aveva respinto l'istanza difensiva di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi 12 applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad associazione per delinquere finalizzata al compimento dei reati di bancarotta, riciclaggio, autoriciclaggio ed ai reati fine, disponendo, in riforma dell'appellata ordinanza, la revoca della misura interdittiva per difetto delle esigenze cautelari. 1.1 Al riguardo il Pubblico ministero, premesso che oggetto dell'impugnazione non erano né la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, né la sussistenza di un rischio di inquinamento probatorio, e richiamata la giurisprudenza in materia di esigenze cautelari, osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non emergeva in alcun modo che la gravità dei fatti contestati, anche alla luce dell'abilità dimostrata dal soggetto e del protrarsi nel tempo delle condotte criminose, in assenza di particolari segnali di rivisitazione critica della condotta commessa, non potessero essere elementi sufficienti a giustificare l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa; nel caso in esame era stato acclarato che [OSCURATO:PERSONA] si era messo letteralmente al servizio di un'associazione criminale, dedita principalmente alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, per un periodo di quattro anni (dal 2015 al 2019), collaborando con l'associazione criminale in cui era inserito con riferimento a quattro procedure di concordato preventivo; dalle conversazioni intercettate emergeva chiaramente come l'indagato fosse continuamente reso partecipe dei "progetti imprenditoriali" del gruppo e come non avesse alcuna remora a collaborare con i coindagati nelle operazioni illecite, tanto che in un caso era stato lui stesso a reperire per loro un altro professionista ([OSCURATO:PERSONA]) che si occupasse di sottoscrivere una falsa relazione di stima, non potendo egli comparire personalmente (capo N dell'incolpazione provvisoria) Il Pubblico Ministero lamenta che il Tribunale aveva completamente omesso di trascurare che nel corso delle indagini preliminari era emerso che Toscano non solo aveva collaborato strettamente con il coindagato Bitonti, ma aveva altresì operato all'interno dello studio Fiscality & [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unitamente a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare unitamente ad altri 28 soggetti V•1\ nell'ambito dell'indagine "[OSCURATO:PERSONA]" condotta nel 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna. Il Pubblico Ministero, richiamate le "Considerazioni finali" formulate nella richiesta cautelare e l'ordinanza emessa a carico degli indagati dal Giudice per le indagini preliminari in data 12/07/2021 con specifico riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, nella quale si evidenziava che Toscano era inserito, quale amministratore unico, sindaco o revisore dei conti, in 18 società, osserva che nel caso concreto rilevava non tanto o solo l'esercizio della professione di commercialista di Toscano, ma la circostanza che egli rivestiva ruoli apicali in società che mal si conciliavano con le sue pregresse esperienze lavorative; in sostanza, la gravità della condotta contestata, unitamente alla pervicacia dimostrata da Toscano nel piegare la propria professionalità agli interessi illeciti dell'associazione parevano elementi idonei ad affermare l'attuale e concreto pericolo di commissione di altri reati della stessa specie; conclude quindi ritenendo la sussistenza del pericolo concreto ed attuale che Toscano possa commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Come osservato nella sentenza di questa Sezione n.15950/22 del 25/03/2022 (Ippolito, n.m.), "va sul punto ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo v. Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.)" Nel caso di specie, come evidenziato dal Pubblico Ministero ricorrente, sussistono indizi di colpevolezza dell'indagato (non contestati) in base ai quali risulta che lo stesso si è messo al servizio di un'associazione criminale dedita alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta per ben quattro anni, collaborando con l'associazione criminale con riferimento a quattro procedure di concordato preventivo, nella sua qualifica di attestatore delle procedure, tese a ritardare le dichiarazioni di fallimento, ed ai progetti imprenditoriali del gruppo (si ricorda che non è in contestazione la gravità degli indizi); come risulta dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2021, richiamata a pag. 33 del ricorso, Toscano era inserito, quale amministratore unico, sindaco o revisore dei conti, in ben 18 società; pertanto, a fronte degli elementi sopra indicati, appare insufficiente la motivazione del Tribunale di Bologna secondo la quale il tempo trascorso e la rescissione del legame con il coindagato Bitonti porterebbero a ritenere insussistente il pericolo di reiterazione del reato, non essendosi tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell'indagato, come invece sarebbe stato necessario alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. Peraltro, neppure appare corretta l'affermazione secondo la quale l'esercizio della professione apparirebbe nel caso di specie un "fatto neutro", visto che rileva non solo l'esercizio della professione di commercialista di Toscano, ma i ruoli apicali che lo stesso rivestiva nelle società, che rendevano possibile raggiungere gli scopi perseguiti dall'associazione; a tale proposito si deve precisare che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (vedi sul punto Sez.3, sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 — 01); conclusivamente, il tempo trascorso dalla commissione del fatto appare elemento neutro, visto che non appare essere stata valutata in alcun modo la personalità dell'indagato, a fronte degli elementi sopra richiamati. Giova infine evidenziare che risulta a questo Collegio che con ricorso n. 44090/2021 il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione del Tribunale di Bologna con la quale è stato rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicati al ricorrente (e ad altri indagati) con quella del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi 12, chiedendo di ripristinare la precedente misura; con sentenza di questa Sezione, in accoglimento del ricorso anzidetto, è stato disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati con rinvio al Tribunale per nuovo esame; ragioni di coerenza e di armonia delle decisioni suggeriscono di valutare l'opportunità di una trattazione unitaria delle fasi rescissorie di tali procedimenti e del presente procedimento. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, che dovrà motivare in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e, in caso di rìsposta affermativa al superiore quesito, quale sia la misura applicabile, tenendo presente le esigenze di una trattazione unitaria del procedimento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso il 06/05/2022