CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'Il novembre 2025, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R n. 309/90 commesso il 23 settembre 2023 alla pena di anni 2 di reclusione e euro 6.000,00 di multa. Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata fissazione della pena nella misura minima è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Con riferimento al primo profilo, si deve ricordare che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076).La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostava alla qualificazione del fatto come lieve il dato ponderale ( pari 2,7 Kg di hashish con un principio attivo pari a circa 411 grammi) indicativo di un traffico di dimensioni non lievi. Con riferimento ai restanti profili, attinenti al trattamento sanzionatorio, si osserva che la Corte ha adeguatamente assolto all'onere di motivazione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017„ Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del e20/03/2013, Rv. 256197). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). In applicazione di tali principi la Corte ha osservato che la pena, pari ad anni 2 di reclusione e 6000 euro di multa (già operata la riduzione per il rito), era aderente al disvalore penale del fatto e ha ritenuto che non potessero essere riconosciute le circostanza attenuanti generiche in ragione della gravità del reato e dell'assenza elementi positivi di valutazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M