CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1387/2020 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale, in data 17/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta di discussione orale in presenza avanzata dalla difesa; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, facendo rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 12/12/2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato lo stesso alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di ricettazione di assegno, commesso in epoca anteriore o prossima al 20/12/2011. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 2, 648 cod. pen., 192 e 530, comma 2 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha operato un rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, limitandosi ad una ricostruzione dei fatti senza valutare gli elementi di prova rappresentati nell'atto di gravame. Se è vero che, allorquando un soggetto venga trovato nel possesso ingiustificato di beni di provenienza delittuosa, si ritiene provato l'elemento soggettivo della ricettazione se lo stesso non vuole o non può fornire giustificazioni in merito alla loro detenzione, in quanto, tale mancata collaborazione, viene considerata come sintomo di mala fede, tuttavia, è altrettanto vero che, nella fattispecie, tali giustificazioni sono state fornite dallo stesso imputato che si era trovato costretto ad accettare a garanzia un titolo di credito appartenente alla moglie del debitore. L'imputato ha spiegato che il debitore, avventore di un'agenzia di scommesse che nelle settimane precedenti aveva sempre effettuato delle giocate regolarmente pagandole, aveva acquisito un rapporto di fiducia con il Cossentino; qualche giorno prima del 20/12/2011, lo stesso si era ripresentato all'interno del centro scommesse, per fare delle giocate su eventi sportivi in corso, scommesse che una volta caricate nel sistema, non possono essere più annullate; al momento di saldare le giocate, per un importo pari ad euro 3.500, tale soggetto, dissimulando il proprio stato di insolvenza e con una scusa, si offriva di lasciare in garanzia un assegno di proprietà della moglie, di importo superiore, con la promessa che il giorno successivo avrebbe saldato il debito e ripreso l'assegno; non essendosi più ripresentato, il Cossentino, debitore a sua volta di tale [OSCURATO:PERSONA], girava l'assegno allo stesso; una volta bloccato il pagamento da parte della banca, il Cossentino capiva di essere stato truffato ed immediatamente saldava il Verga, rimettendoci di tasca propria l'importo di euro 3.500, mai introitato dall'agenzia di scommesse. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533, 535 cod. proc. pen. ed omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. Appare evidente che il Cossentino non avesse certezza in ordine alla provenienza illecita del titolo di credito; allo stesso si può attribuire solo la colpa in ordine al mancato accertamento della provenienza dell'assegno, considerato che dall'istruttoria dibattimentale non erano emersi altri elementi fattuali dai quali poter desumere la provenienza illecita del bene. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 648, 61 n. 2 cod. pen. e 111 Cost.Nella parte motiva della sentenza impugnata, la Corte territoriale affermava che l'odierno ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, pena che veniva implicitamente confermata nel dispositivo. In realtà, in primo grado, il Cossentino era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Si è in presenza di pena detentiva illegale, nettamente inferiore al minimo edittale previsto dalla legge per il reato di ricettazione: da qui la doverosità di una rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, il primo motivo di ricorso, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tracimano nel merito, perché sottopongono alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito. Evidenzia il Collegio come già la sentenza di primo grado avesse ritenuto la prova della sussistenza del dolo dall'analisi degli stessi elementi obiettivi del fatto, ampiamente dimostrativi di una precisa e completa rappresentazione e volizione. Dalla combinazione del dato relativo alla mancata completa indicazione della provenienza della cosa posseduta ingiustificatamente (si allude al silenzio sull'identità del cedente il titolo di credito) con quello dell'oggettivo possesso del bene, il giudice di primo grado aveva tratto la ricorrenza dei presupposti per l'affermazione della penale responsabilità del Cossentino per il reato di ricettazione. I giudici di appello, nello scrutinare il motivo di gravame che aveva fatto leva sul presupposto dell'asserita mancanza di consapevolezza della natura illecita del titolo nonché della ricorrenza di uno stato di necessità, generato da un'asserita costrizione ad accettarlo a pagamento di un debito di gioco, hanno ritenuto come assolutamente insostenibile la tesi della costrizione, alla luce della sua fantasiosità e della mancanza di un qualsivoglia substrato di oggettività. Di contro, i medesimi giudici hanno ritenuto sussistente "la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, dovrà essere in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata ovvero della banca trattaria" (cfr., Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 22120 del 02/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654). 3. Aspecifico è il secondo motivo. La sentenza impugnata ha ritenuto inaccoglibile la domanda di riqualificazione del fatto sub art. 712 cod. pen. Va evidenziato in premessa come il delitto di ricettazione contempli anche la possibilità del dolo eventuale che ricorre quando l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).Nella fattispecie, la Corte territoriale si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Suprema Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Su questi presupposti, si è ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione per un duplice motivo: il primo, per l'inesistenza a monte di una legittima traditio del titolo nell'ambito del quale valutare la colpevole negligenza dell'imputato rispetto agli indici indicati dalla norma; il secondo, per la presenza di una volontà connotante quantomeno il dolo eventuale. Con queste argomentate e non illogiche conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Si è in presenza, nella parte motiva della sentenza, di un mero errore materiale che non si è riverberato nella statuizione contenuta nel dispositivo. Peraltro, per come dedotto, il motivo rivela anche un'evidente carenza di interesse, finendo per denunciare, in modo errato e senza alcuna base giuridica, la ricorrenza di una pena illegale per difetto. Essendo stata dedotta anche la prescrizione del reato, evidenzia da ultimo il Collegio come la stessa verrà a maturazione, tenuto conto della data del commesso reato, degli eventi interruttivi verificatisi e della sospensione di sessantaquattro giorni ex art. 83, comma 4, D.L. 17/03/2020, n. 18, solo in data 22/02/2022. 5. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così