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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26383/2026

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e di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso;lette le conclusioni formulate nell’interesse delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] eAntonino [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto di dichiarare inammissibile o,comunque, di rigettare il ricorso proposto, con condanna delle spese, come danota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell’11 febbraio 2026, la Corte di appello di Milano, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2025, ha ridotto adanni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa la pena nei confronti diAlessandro [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 640cod. pen. e di cui agli artt. 494 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per icapi A) e B), sostenendo che la decisione di condanna sarebbe fondata su uncompendio indiziario privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge e, comunque, non idoneo a superare il canone dell'oltre ogniragionevole dubbio.La difesa contesta la ricostruzione accolta dai giudici di merito, secondo cuil'imputato avrebbe utilizzato indebitamente i documenti identificativi delle personeoffese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per stipulare, in loro vece e nell'interesse della societàEURO [OSCURATO:SOCIETA]., contratti di leasing relativi a due autovetture Mercedes e peracquistare un ulteriore veicolo, conseguendo un ingiusto profitto e cagionando undanno patrimoniale.Si deduce, in particolare, che le dichiarazioni delle persone offese sarebberoinattendibili e contraddittorie, avendo esse stesse ammesso di aver consegnatoall'imputato i propri documenti nell'ambito delle trattative concernenti la cessionedella società e di essere rimaste sostanzialmente inerti nonostante il ricevimentodi comunicazioni e atti relativi all'attività societaria.

Tale comportamento, adavviso della difesa, sarebbe incompatibile con la prospettata estraneità alleoperazioni contestate e deporrebbe, piuttosto, per una gestione della societàconsentita o comunque tollerata.Con specifico riferimento all'acquisto dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], ilricorrente lamenta l'assenza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza diartifici o raggiri, osservando che i giudici di merito avrebbero fatto riferimento allasola stipulazione di una polizza assicurativa, senza individuare la concreta condottafraudolenta posta in essere dall'imputato.Quanto al subentro nel contratto di leasing dell'autovettura [OSCURATO:TARGA], sievidenzia che il teste Granai avrebbe escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscrittoil contratto, dichiarando di avere verificato l'identità dei soggetti intervenutiall'operazione, circostanza ritenuta incompatibile con la configurabilità della truffacontestata.Analoghe censure vengono formulate con riguardo al subentro nel contrattorelativo al veicolo [OSCURATO:TARGA], rilevandosi che il teste Lonati ha affermato di essersiaffidato alle verifiche della società finanziaria e che il disconoscimentodell'autenticazione delle firme da parte della funzionaria comunale nonconsentirebbe di attribuire con certezza all'imputato la falsificazione deldocumento.La difesa contesta, inoltre, la configurabilità del reato di sostituzione dipersona, assumendo che la relativa affermazione di responsabilità sarebbe statafondata esclusivamente sulla disponibilità dei documenti identificativi dellepersone offese, senza alcuna prova diretta del loro utilizzo fraudolento.Ulteriore profilo di doglianza riguarda la valutazione di attendibilità dellepersone offese, ritenuta erronea in ragione delle incongruenze emerse nel corsodelle deposizioni in ordine alla cessione delle quote sociali, alla consegna deidocumenti e alla gestione della corrispondenza societaria.Si richiama, infine, la versione fornita dall'imputato nelle dichiarazionispontanee, secondo cui egli avrebbe operato con il consenso delle persone offesenell'ambito di una pregressa relazione personale e professionale, assumendo lagestione della società con finalità di rilancio dell'attività imprenditoriale.Sulla base di tali considerazioni, si deduce che la sentenza impugnata avrebbeomesso di confrontarsi con le prospettazioni difensive e sarebbe pervenutaall'affermazione di responsabilità sulla base di un quadro probatorio insufficientee non conforme ai criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., con conseguenterichiesta di annullamento della decisione.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione di leggein relazione al delitto di truffa contestato al capo a) dell’imputazione, lamentandola mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, con riferimentoai contratti assicurativi RCA relativi ad alcune autovetture, nonché la dedottadifformità tra la motivazione della sentenza di primo grado ed il relativodispositivo.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe escluso, nella parte motiva, lasussistenza di una truffa ai danni delle compagnie assicurative e del broker,rilevando l'assenza di un danno patrimoniale, pur affermando nel dispositivo laresponsabilità dell'imputato.

Sebbene la Corte di appello abbia chiarito che lapersona offesa dovesse individuarsi nella società apparentemente contraente enon nelle compagnie assicurative o nel broker, la difesa insiste nel denunciarel'illogicità della motivazione e nel richiedere l'assoluzione dell'imputato.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.e vizio di motivazione censurando la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata.La difesa sostiene che la recidiva sarebbe stata affermata senza adeguatavalutazione della sua concreta incidenza in termini di maggiore colpevolezza epericolosità sociale, richiamando il principio secondo cui essa non può esseredesunta automaticamente dall'esistenza di precedenti penali.

Si lamenta, inoltre,l'omessa considerazione del comportamento collaborativo dell'imputato e delpercorso di reinserimento intrapreso.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce l’erronea applicazione degli artt. 62-bis e69 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimentodella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanticontestate.La difesa censura il giudizio di bilanciamento operato dai giudici di merito,ritenendo che non siano stati adeguatamente valorizzati il comportamentoprocessuale dell'imputato, il percorso di reinserimento sociale e gli ulteriorielementi favorevoli alla sua persona, che avrebbero dovuto condurre all'esclusionedella recidiva e al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, conconseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamenteinfondati e non consentiti.2.

Con il primo motivo, vengono dedotti congiuntamente il vizio di violazionedi legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione,quanto all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato per i delitti a luicontestati di truffa e sostituzione di persona.2.1.

Va, a tal proposito, osservato che, con il ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 192, cod. proc. pen., non può essere dedotta né qualeviolazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a penadi nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto, può essere fattavalere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia comemancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando ilvizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri attispecificamente indicati nei motivi di gravame (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020,gestioni s.p.a., Rv. 278196-02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017,Pecorelli, Rv. 271294-01).È dunque inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di provaacquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connessealla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) dellamedesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanzadelle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541/2020, Filardo,cit).2.2.

Quanto al denunciato connesso vizio di motivazione, ex art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen., va ribadito che, per assumere rilevanza in sede dilegittimità, esso deve rivestire carattere di decisività ed essenzialità, nel senso chela parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispettoalla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.

Ne consegue chesono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).2.3.

Deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte,secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non èconsentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singolielementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario,preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza(nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili osupposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) esuccessivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, peraccertare se la – astratta – relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamenteconsiderato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire ilreato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado dicredibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamenteformulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processualied estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr.,ex multis, Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678-01; Sez. 1, n.20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 2, n. 42482 del19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967-01).2.4.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione deiprincìpi sopra richiamati, procedendo ad una valutazione complessiva, logica ecoerente del materiale probatorio acquisito e pervenendo, con motivazioneimmune da vizi rilevabili in sede di legittimità, alla conferma del giudizio diresponsabilità dell'imputato.In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato una pluralità di elementiconvergenti, attribuendo decisivo rilievo all'accertata disponibilità, in capoall'imputato, dei documenti identificativi delle persone offese, successivamenteutilizzati per la stipulazione dei contratti di leasing, di acquisto e di assicurazionedelle autovetture indicate nell'imputazione, nonché alle dichiarazioni delle stessepersone offese, le quali hanno costantemente escluso di avere mai sottoscritto oautorizzato tali operazioni.Ulteriore significativo riscontro è stato individuato nella circostanza chel'imputato avesse la concreta disponibilità dei veicoli oggetto delle operazionifraudolente, essendo stato ripetutamente controllato dalle Forze dell'Ordine allaguida degli stessi, elemento che, unitamente agli ulteriori dati investigativiacquisiti, ha consentito di ricondurre alla sua persona l'effettiva gestione delleoperazioni negoziali contestate.2.5.

Le doglianze concernenti la valutazione di attendibilità delle personeoffese sono parimenti inammissibili, trattandosi di questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puòessere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6,n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01).La Corte di appello ha dato conto, invero, con argomentazione puntuale e nonmanifestamente illogica, delle ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie dellepersone offese sono state ritenute credibili nonché corroborate da riscontri esterni.In particolare, è stata valorizzata la deposizione della funzionaria comunaleindicata quale autrice delle autentiche delle firme apposte sui documenti prodottiper le operazioni contestate, la quale ha escluso di avere proceduto alle relativeautenticazioni, evidenziando plurime anomalie incompatibili con le ordinariemodalità di svolgimento dell'attività certificativa.Proprio tale elemento, significativamente valorizzato dalla Corte territoriale,ha consentito di escludere la prospettata tesi difensiva dell'esistenza di unconsenso delle persone offese all'operato dell'imputato.

Invero, qualoraquest'ultimo avesse effettivamente agito con l'assenso dei titolari dei documentiidentificativi, non avrebbe avuto alcuna ragione di fare ricorso ad una falsaautenticazione delle sottoscrizioni.2.6.

Ne consegue che il giudizio di responsabilità risulta fondato su un quadroprobatorio unitariamente valutato e caratterizzato dalla convergenza di plurimielementi indiziari, reciprocamente corroboranti, idonei a superare il vagliodell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Le contrarie deduzioni difensive si risolvono,invece, nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali,diretta a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità.3.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo dianaloga censura già devoluta alla cognizione della Corte di appello e da questapuntualmente disattesa con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.3.1.

Occorre preliminarmente osservare che il delitto di cui all’art. 640 cod.pen. può sussistere anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo del raggiro noncoincida con quello che sopporta il danno patrimoniale, purché sussista un nessocausale tra gli artifici posti in essere, l’ingiusto profitto dell’agente e il dannoeconomico patito dal terzo (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv.282304-01; Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015, dep. 2016, Della Monica, Rv.265773-01; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495-01).3.2.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha chiarito che alcuna discrasia viera tra l’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa e l’esclusione che lecompagnie assicurative e il broker - pur essendo stati destinatari dell'attivitàdecettiva - abbiano subito un danno patrimoniale.La lesione patrimoniale è stata, invero, correttamente individuata in capo allasocietà Euro G.A., che, per effetto delle condotte fraudolente contestateall'imputato, si è trovata formalmente gravata di rapporti contrattuali relativi adautoveicoli dei quali non aveva mai avuto la concreta disponibilità, conconseguente esposizione ai correlati oneri e pregiudizi economici.Il ricorrente, dunque, non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, limitandosi a ribadire le medesime deduzioni già prospettate con l'attodi gravame mentre, tuttavia, resta del tutto priva di specifica confutazionel'argomentazione centrale valorizzata dalla Corte territoriale, secondo cui talisoggetti rivestono la qualità di meri soggetti indotti in errore, mentre la societàEuro G.A. è l’effettiva titolare dell'interesse patrimoniale inciso dalla condottafraudolenta.3.3.

Ne consegue che la censura si risolve nella pedissequa riproposizione diquestioni già esaminate e motivatamente respinte, senza un effettivo confrontocritico con le argomentazioni della decisione impugnata e, pertanto, difetta delrequisito della specificità richiesto ai fini dell'ammissibilità del ricorso percassazione.4.

È manifestamente infondato il terzo motivo, con il quale si censura, sottoil duplice profilo del vizio di motivazione della violazione di legge, la ritenutasussistenza della recidiva reiterata.4.1.

Deve preliminarmente richiamarsi il consolidato orientamento dilegittimità secondo cui l’applicazione della recidiva facoltativa richiede al giudiceuna specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza,verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, sela reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando lanatura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, illivello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello diomogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomodella personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01; Sez. 6, n. 56972 del20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra,Rv. 256183-01).4.2.

Di tali princìpi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, dandoadeguatamente conto delle ragioni che giustificano il riconoscimento dellacontestata recidiva.

I giudici di merito hanno, infatti, valorizzato la presenza diplurime condanne, anche per reati della stessa indole, ritenendole espressive nongià di una occasionale ricaduta nell'illecito, bensì della persistente inclinazionedell'imputato alla commissione di reati e della sua sostanziale impermeabilità aglieffetti dissuasivi delle precedenti sanzioni.

Hanno, inoltre, evidenziato come lecondotte oggetto del presente procedimento si inseriscano in un percorsocriminoso non episodico, confermativo di una perdurante, accresciuta e attualepericolosità sociale, tale da rendere pienamente giustificata l'applicazione dellarecidiva contestata.5.

Con il quarto motivo, parimenti inammissibile, il ricorrente censura, sottoil duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancatoriconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulleaggravanti contestate.5.1.

La Corte di appello, nel disattendere un motivo di gravame di analogocontenuto, ha puntualmente evidenziato come la richiesta difensiva non potessetrovare accoglimento.

Ha, infatti, rilevato che il giudizio di prevalenza risultavainnanzitutto precluso dal disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., cheesclude la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata; ha inoltresottolineato come tale conclusione trovasse ulteriore e autonoma giustificazionenella significativa gravità del danno arrecato alla parte civile, congruamentevalorizzata ai fini del giudizio di bilanciamento.5.2.

A fronte di tale motivazione, immune da vizi logici e giuridici, le deduzionidifensive si risolvono nella mera riproposizione di argomenti già esaminati emotivatamente disattesi dal giudice del gravame, senza confrontarsi con le ragioniposte a fondamento della decisione impugnata.6.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.7.

Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse inordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civiliMaurizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione escluso quanto richiesto perla fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenutoconto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondol'importo in dispositivo meglio enunciato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cheliquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso;lette le conclusioni formulate nell’interesse delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] eAntonino [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto di dichiarare inammissibile o,comunque, di rigettare il ricorso proposto, con condanna delle spese, come danota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’11 febbraio 2026, la Corte di appello di Milano, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2025, ha ridotto adanni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa la pena nei confronti diAlessandro [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 640cod. pen. e di cui agli artt. 494 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato.2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per icapi A) e B), sostenendo che la decisione di condanna sarebbe fondata su uncompendio indiziario privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge e, comunque, non idoneo a superare il canone dell'oltre ogniragionevole dubbio.La difesa contesta la ricostruzione accolta dai giudici di merito, secondo cuil'imputato avrebbe utilizzato indebitamente i documenti identificativi delle personeoffese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per stipulare, in loro vece e nell'interesse della societàEURO [OSCURATO:SOCIETA]., contratti di leasing relativi a due autovetture Mercedes e peracquistare un ulteriore veicolo, conseguendo un ingiusto profitto e cagionando undanno patrimoniale.Si deduce, in particolare, che le dichiarazioni delle persone offese sarebberoinattendibili e contraddittorie, avendo esse stesse ammesso di aver consegnatoall'imputato i propri documenti nell'ambito delle trattative concernenti la cessionedella società e di essere rimaste sostanzialmente inerti nonostante il ricevimentodi comunicazioni e atti relativi all'attività societaria. Tale comportamento, adavviso della difesa, sarebbe incompatibile con la prospettata estraneità alleoperazioni contestate e deporrebbe, piuttosto, per una gestione della societàconsentita o comunque tollerata.Con specifico riferimento all'acquisto dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], ilricorrente lamenta l'assenza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza diartifici o raggiri, osservando che i giudici di merito avrebbero fatto riferimento allasola stipulazione di una polizza assicurativa, senza individuare la concreta condottafraudolenta posta in essere dall'imputato.Quanto al subentro nel contratto di leasing dell'autovettura [OSCURATO:TARGA], sievidenzia che il teste Granai avrebbe escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscrittoil contratto, dichiarando di avere verificato l'identità dei soggetti intervenutiall'operazione, circostanza ritenuta incompatibile con la configurabilità della truffacontestata.Analoghe censure vengono formulate con riguardo al subentro nel contrattorelativo al veicolo [OSCURATO:TARGA], rilevandosi che il teste Lonati ha affermato di essersiaffidato alle verifiche della società finanziaria e che il disconoscimentodell'autenticazione delle firme da parte della funzionaria comunale nonconsentirebbe di attribuire con certezza all'imputato la falsificazione deldocumento.La difesa contesta, inoltre, la configurabilità del reato di sostituzione dipersona, assumendo che la relativa affermazione di responsabilità sarebbe statafondata esclusivamente sulla disponibilità dei documenti identificativi dellepersone offese, senza alcuna prova diretta del loro utilizzo fraudolento.Ulteriore profilo di doglianza riguarda la valutazione di attendibilità dellepersone offese, ritenuta erronea in ragione delle incongruenze emerse nel corsodelle deposizioni in ordine alla cessione delle quote sociali, alla consegna deidocumenti e alla gestione della corrispondenza societaria.Si richiama, infine, la versione fornita dall'imputato nelle dichiarazionispontanee, secondo cui egli avrebbe operato con il consenso delle persone offesenell'ambito di una pregressa relazione personale e professionale, assumendo lagestione della società con finalità di rilancio dell'attività imprenditoriale.Sulla base di tali considerazioni, si deduce che la sentenza impugnata avrebbeomesso di confrontarsi con le prospettazioni difensive e sarebbe pervenutaall'affermazione di responsabilità sulla base di un quadro probatorio insufficientee non conforme ai criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., con conseguenterichiesta di annullamento della decisione.2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione di leggein relazione al delitto di truffa contestato al capo a) dell’imputazione, lamentandola mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, con riferimentoai contratti assicurativi RCA relativi ad alcune autovetture, nonché la dedottadifformità tra la motivazione della sentenza di primo grado ed il relativodispositivo.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe escluso, nella parte motiva, lasussistenza di una truffa ai danni delle compagnie assicurative e del broker,rilevando l'assenza di un danno patrimoniale, pur affermando nel dispositivo laresponsabilità dell'imputato. Sebbene la Corte di appello abbia chiarito che lapersona offesa dovesse individuarsi nella società apparentemente contraente enon nelle compagnie assicurative o nel broker, la difesa insiste nel denunciarel'illogicità della motivazione e nel richiedere l'assoluzione dell'imputato.2.3. Con il terzo motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.e vizio di motivazione censurando la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata.La difesa sostiene che la recidiva sarebbe stata affermata senza adeguatavalutazione della sua concreta incidenza in termini di maggiore colpevolezza epericolosità sociale, richiamando il principio secondo cui essa non può esseredesunta automaticamente dall'esistenza di precedenti penali. Si lamenta, inoltre,l'omessa considerazione del comportamento collaborativo dell'imputato e delpercorso di reinserimento intrapreso.2.4. Con il quarto motivo, si deduce l’erronea applicazione degli artt. 62-bis e69 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimentodella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanticontestate.La difesa censura il giudizio di bilanciamento operato dai giudici di merito,ritenendo che non siano stati adeguatamente valorizzati il comportamentoprocessuale dell'imputato, il percorso di reinserimento sociale e gli ulteriorielementi favorevoli alla sua persona, che avrebbero dovuto condurre all'esclusionedella recidiva e al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, conconseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamenteinfondati e non consentiti.2. Con il primo motivo, vengono dedotti congiuntamente il vizio di violazionedi legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione,quanto all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato per i delitti a luicontestati di truffa e sostituzione di persona.2.1. Va, a tal proposito, osservato che, con il ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 192, cod. proc. pen., non può essere dedotta né qualeviolazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a penadi nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto, può essere fattavalere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia comemancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando ilvizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri attispecificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,gestioni s.p.a., Rv. 278196-02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017,Pecorelli, Rv. 271294-01).È dunque inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di provaacquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connessealla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) dellamedesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanzadelle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo,cit).2.2. Quanto al denunciato connesso vizio di motivazione, ex art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen., va ribadito che, per assumere rilevanza in sede dilegittimità, esso deve rivestire carattere di decisività ed essenzialità, nel senso chela parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispettoalla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Ne consegue chesono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).2.3. Deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte,secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non èconsentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singolielementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario,preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza(nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili osupposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) esuccessivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, peraccertare se la – astratta – relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamenteconsiderato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire ilreato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado dicredibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamenteformulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processualied estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr.,ex multis, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678-01; Sez. 1, n.20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 2, n. 42482 del19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967-01).2.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione deiprincìpi sopra richiamati, procedendo ad una valutazione complessiva, logica ecoerente del materiale probatorio acquisito e pervenendo, con motivazioneimmune da vizi rilevabili in sede di legittimità, alla conferma del giudizio diresponsabilità dell'imputato.In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato una pluralità di elementiconvergenti, attribuendo decisivo rilievo all'accertata disponibilità, in capoall'imputato, dei documenti identificativi delle persone offese, successivamenteutilizzati per la stipulazione dei contratti di leasing, di acquisto e di assicurazionedelle autovetture indicate nell'imputazione, nonché alle dichiarazioni delle stessepersone offese, le quali hanno costantemente escluso di avere mai sottoscritto oautorizzato tali operazioni.Ulteriore significativo riscontro è stato individuato nella circostanza chel'imputato avesse la concreta disponibilità dei veicoli oggetto delle operazionifraudolente, essendo stato ripetutamente controllato dalle Forze dell'Ordine allaguida degli stessi, elemento che, unitamente agli ulteriori dati investigativiacquisiti, ha consentito di ricondurre alla sua persona l'effettiva gestione delleoperazioni negoziali contestate.2.5. Le doglianze concernenti la valutazione di attendibilità delle personeoffese sono parimenti inammissibili, trattandosi di questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puòessere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6,n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01).La Corte di appello ha dato conto, invero, con argomentazione puntuale e nonmanifestamente illogica, delle ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie dellepersone offese sono state ritenute credibili nonché corroborate da riscontri esterni.In particolare, è stata valorizzata la deposizione della funzionaria comunaleindicata quale autrice delle autentiche delle firme apposte sui documenti prodottiper le operazioni contestate, la quale ha escluso di avere proceduto alle relativeautenticazioni, evidenziando plurime anomalie incompatibili con le ordinariemodalità di svolgimento dell'attività certificativa.Proprio tale elemento, significativamente valorizzato dalla Corte territoriale,ha consentito di escludere la prospettata tesi difensiva dell'esistenza di unconsenso delle persone offese all'operato dell'imputato. Invero, qualoraquest'ultimo avesse effettivamente agito con l'assenso dei titolari dei documentiidentificativi, non avrebbe avuto alcuna ragione di fare ricorso ad una falsaautenticazione delle sottoscrizioni.2.6. Ne consegue che il giudizio di responsabilità risulta fondato su un quadroprobatorio unitariamente valutato e caratterizzato dalla convergenza di plurimielementi indiziari, reciprocamente corroboranti, idonei a superare il vagliodell'oltre ogni ragionevole dubbio. Le contrarie deduzioni difensive si risolvono,invece, nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali,diretta a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità.3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo dianaloga censura già devoluta alla cognizione della Corte di appello e da questapuntualmente disattesa con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.3.1. Occorre preliminarmente osservare che il delitto di cui all’art. 640 cod.pen. può sussistere anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo del raggiro noncoincida con quello che sopporta il danno patrimoniale, purché sussista un nessocausale tra gli artifici posti in essere, l’ingiusto profitto dell’agente e il dannoeconomico patito dal terzo (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv.282304-01; Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015, dep. 2016, Della Monica, Rv.265773-01; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495-01).3.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha chiarito che alcuna discrasia viera tra l’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa e l’esclusione che lecompagnie assicurative e il broker - pur essendo stati destinatari dell'attivitàdecettiva - abbiano subito un danno patrimoniale.La lesione patrimoniale è stata, invero, correttamente individuata in capo allasocietà Euro G.A., che, per effetto delle condotte fraudolente contestateall'imputato, si è trovata formalmente gravata di rapporti contrattuali relativi adautoveicoli dei quali non aveva mai avuto la concreta disponibilità, conconseguente esposizione ai correlati oneri e pregiudizi economici.Il ricorrente, dunque, non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, limitandosi a ribadire le medesime deduzioni già prospettate con l'attodi gravame mentre, tuttavia, resta del tutto priva di specifica confutazionel'argomentazione centrale valorizzata dalla Corte territoriale, secondo cui talisoggetti rivestono la qualità di meri soggetti indotti in errore, mentre la societàEuro G.A. è l’effettiva titolare dell'interesse patrimoniale inciso dalla condottafraudolenta.3.3. Ne consegue che la censura si risolve nella pedissequa riproposizione diquestioni già esaminate e motivatamente respinte, senza un effettivo confrontocritico con le argomentazioni della decisione impugnata e, pertanto, difetta delrequisito della specificità richiesto ai fini dell'ammissibilità del ricorso percassazione.4. È manifestamente infondato il terzo motivo, con il quale si censura, sottoil duplice profilo del vizio di motivazione della violazione di legge, la ritenutasussistenza della recidiva reiterata.4.1. Deve preliminarmente richiamarsi il consolidato orientamento dilegittimità secondo cui l’applicazione della recidiva facoltativa richiede al giudiceuna specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza,verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, sela reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando lanatura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, illivello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello diomogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomodella personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01; Sez. 6, n. 56972 del20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra,Rv. 256183-01).4.2. Di tali princìpi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, dandoadeguatamente conto delle ragioni che giustificano il riconoscimento dellacontestata recidiva. I giudici di merito hanno, infatti, valorizzato la presenza diplurime condanne, anche per reati della stessa indole, ritenendole espressive nongià di una occasionale ricaduta nell'illecito, bensì della persistente inclinazionedell'imputato alla commissione di reati e della sua sostanziale impermeabilità aglieffetti dissuasivi delle precedenti sanzioni. Hanno, inoltre, evidenziato come lecondotte oggetto del presente procedimento si inseriscano in un percorsocriminoso non episodico, confermativo di una perdurante, accresciuta e attualepericolosità sociale, tale da rendere pienamente giustificata l'applicazione dellarecidiva contestata.5. Con il quarto motivo, parimenti inammissibile, il ricorrente censura, sottoil duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancatoriconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulleaggravanti contestate.5.1. La Corte di appello, nel disattendere un motivo di gravame di analogocontenuto, ha puntualmente evidenziato come la richiesta difensiva non potessetrovare accoglimento. Ha, infatti, rilevato che il giudizio di prevalenza risultavainnanzitutto precluso dal disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., cheesclude la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata; ha inoltresottolineato come tale conclusione trovasse ulteriore e autonoma giustificazionenella significativa gravità del danno arrecato alla parte civile, congruamentevalorizzata ai fini del giudizio di bilanciamento.5.2. A fronte di tale motivazione, immune da vizi logici e giuridici, le deduzionidifensive si risolvono nella mera riproposizione di argomenti già esaminati emotivatamente disattesi dal giudice del gravame, senza confrontarsi con le ragioniposte a fondamento della decisione impugnata.6. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.7. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse inordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civiliMaurizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione escluso quanto richiesto perla fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenutoconto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondol'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cheliquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26383/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris