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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 03002/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLIparti non ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio ha revocato l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente ingiunzione datata 12.9.2014.

2. Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è carente dell'impianto motivazionale, che palesa la sua illogicità laddove, sebbene il giudice riconosca l'unicità strutturale del manufatto e la natura pertinenziale del piano terra, tale da rendere illegittimo il frazionamento delle unità immobiliari in tre istanze di condono che superano i 750 mc, tuttavia accoglie la revoca dell'ordine di demolizione, nonostante le domande di sanatoria siano state frazionate in tre unità indipendenti, la cui volumetria complessiva dichiarata è pari a 1.452 mc.

Rileva, pertanto, che il giudice non ha valutato la legittimità delle domande di sanatoria e non ha tenuto conto dell'assenza di eventuali provvedimenti in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione, senza considerare che nel frattempo le disposizioni dirigenziali rilasciate dal Comune di Napoli, a nome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono state tutte annullate con la [OSCURATO:PERSONA] n. 20 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. È stata depositata memoria scritta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è fondato.

6. Si osserva, preliminarmente, che — contrariamente a quanto prospettato nella memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — il ricorso proposto dalla parte pubblica è ammissibile, in quanto depositato nei termini di legge in data 25.6.2024, avverso ordinanza emessa in data 14.6.2024 e comunicata alla locale Procura in data 19.6.2024.7.

Passando all'esame dei motivi di ricorso, si deve convenire con la parte ricorrente laddove evidenzia la palese contraddittorietà della motivazione offerta dal Tribunale, che da una parte riconosce che la struttura del manufatto oggetto di esecuzione non sia divisibile e, dall'altra afferma come gli interessati abbiano inoltrato distinte e frazionate richieste di concessione in sanatoria.

Più in generale, il percorso argomentativo del provvedimento impugnato appare a dir poco carente, nulla specificando in ordine a contenuto e caratteristiche delle menzionate pratiche in sanatoria ex

I. n. 326/2003.

In tal senso, l'ordinanza del Tribunale si pone anche in palese violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., non avendo adempiuto al dictum della sentenza rescindente della Corte di cassazione, la quale aveva rimesso al giudice del rinvio il compito di compiere "un più approfondito accertamento" in ordine alla possibilità di una separazione tecnica degli immobili o modifiche strutturali di rimessione in pristino del locale asseritannente non condonabile, tali da giustificare l'operatività dei provvedimenti di condono degli immobili residenziali del primo e secondo piano.

8. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso il 14 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLIparti non ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio ha revocato l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente ingiunzione datata 12.9.2014. 2. Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è carente dell'impianto motivazionale, che palesa la sua illogicità laddove, sebbene il giudice riconosca l'unicità strutturale del manufatto e la natura pertinenziale del piano terra, tale da rendere illegittimo il frazionamento delle unità immobiliari in tre istanze di condono che superano i 750 mc, tuttavia accoglie la revoca dell'ordine di demolizione, nonostante le domande di sanatoria siano state frazionate in tre unità indipendenti, la cui volumetria complessiva dichiarata è pari a 1.452 mc. Rileva, pertanto, che il giudice non ha valutato la legittimità delle domande di sanatoria e non ha tenuto conto dell'assenza di eventuali provvedimenti in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione, senza considerare che nel frattempo le disposizioni dirigenziali rilasciate dal Comune di Napoli, a nome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono state tutte annullate con la [OSCURATO:PERSONA] n. 20 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. È stata depositata memoria scritta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è fondato. 6. Si osserva, preliminarmente, che — contrariamente a quanto prospettato nella memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — il ricorso proposto dalla parte pubblica è ammissibile, in quanto depositato nei termini di legge in data 25.6.2024, avverso ordinanza emessa in data 14.6.2024 e comunicata alla locale Procura in data 19.6.2024.7. Passando all'esame dei motivi di ricorso, si deve convenire con la parte ricorrente laddove evidenzia la palese contraddittorietà della motivazione offerta dal Tribunale, che da una parte riconosce che la struttura del manufatto oggetto di esecuzione non sia divisibile e, dall'altra afferma come gli interessati abbiano inoltrato distinte e frazionate richieste di concessione in sanatoria. Più in generale, il percorso argomentativo del provvedimento impugnato appare a dir poco carente, nulla specificando in ordine a contenuto e caratteristiche delle menzionate pratiche in sanatoria ex I. n. 326/2003. In tal senso, l'ordinanza del Tribunale si pone anche in palese violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., non avendo adempiuto al dictum della sentenza rescindente della Corte di cassazione, la quale aveva rimesso al giudice del rinvio il compito di compiere "un più approfondito accertamento" in ordine alla possibilità di una separazione tecnica degli immobili o modifiche strutturali di rimessione in pristino del locale asseritannente non condonabile, tali da giustificare l'operatività dei provvedimenti di condono degli immobili residenziali del primo e secondo piano. 8. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così deciso il 14 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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