CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 09139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4421/2019proposto da: CAMPAGNA Loredana, GROSSO Vincenza, NUZZO Anna, PIRUZZA Serafina, PAVIA [OSCURATO:PERSONA], FONTANA Martina, IMBESI [OSCURATO:PERSONA], MASTROIANNI Rosina, PAGANO [OSCURATO:PERSONA], POERIO Annamaria, TANCREDI Daniela, ADOBATI Sara, AGLIATA Giuseppe, AURIA Giuseppe, BAGNANI Anna, CHIARELLI Fiammetta, FALCHETTA Iginia e FACENTE [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via C icerone n. 44, presso lo studio dell’ a vv . Giovanni C orbyons che li rappresenta e difende , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procure speciali; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.4421/2019 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1295/2018della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, rigettando il gravame, ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, in funzione di giudice del lavoro, che aveva a sua volta respinto le domand e de i ricorrenti, in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, di accertare – nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – il loro diritto di essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento della Provincia di Milano, terza fascia, nelle rispettive classi concorsuali della Scuola dell’infanzia e primaria, per il triennio 2014/2017. La corte territoriale, senza negare esplicitamente al diploma posseduto dai ricorrenti il valore di titolo idoneo all’inserimento nelle graduatorie permanenti, ha tuttavia respinto le domande, sulla base dell’assorbenterilievo che, con la trasformazione di dette graduatorie in graduatorie ad esaurimento (GAE), avvenuta per effetto dell’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, il legislatore ha chiuso in modo definitivo l’accesso ai soggetti che, pur abilitati, non avessero fatto domanda di inserimento entro l’anno scolastico 2007/2008, salve specifiche e tassative eccezioni, tra le quali non è però contemplata la situazione deiricorrenti. Contro tale sentenza i 19 aspiranti all’inserimento indicatiin epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tr e motiv i . Il Ministero si è difeso con controricorso. Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia , testualmente, «falsa applicazione di legge: la legge 27.12.2006, n. 296, comma 605, e il d.P.R. 23.7.1998, n. 323». Il motivo è volto a contestare innanzitutto l’affermazione, decisiva nella motivazione della corte d’appello, secondo cui i ricorrenti sarebbero decaduti dal diritto all’inserimento n ella GAE , a causa della mancata presentazione della domanda di iscrizione entro l’anno scolastico 2007/2008. In secondo luogo, i ricorrenti contestano alla corte d’appello di non avere ravvisato una norma primaria attributiva di quel diritto nell’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998. 2. Il secondo motivo di ricorso censura la «violazione dell’art. 324 c.p.c. ». I ricorrenti contestano in questo caso il m ancato riconoscimento, nella sentenza impugnata, del l’efficacia erga omnes del giudicato contenuto nel la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che ha disposto il parziale annullamento del decreto n. 235/2014 con cui il MIUR aveva inibito l’inserimento nelle GAE de i docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. 3. Il terzo motivo denuncia «violazione della normativa europea. Clausola n. 5 dell’accordo quadro; artt. 3, 4 e 12 della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali». I ricorrenti ravvisano nell ’ a pplicazione della legge interna, così come interpretata dal giudice a quo, l’effetto di una situazione di abuso del lavoroa tempo determinato, privo delle necessarie misure di contrasto, preventive o repressive. 4. Il ricorso è infondato perché il dispositivo di rigetto delle originarie domande – seppure basato su una motivazione parzialmente diversa –è conforme al principio di diritto nel frattempo enunciato in numerosiprecedenti di questa Corte (Cass. nn. 3830/2021, 4905/2021, 12346/2021, 12347/2021, 35571/2021, 28261/2022, 28307/2022, 34322/2022, 37544/2022, 37547/2022, et alia), i quali, pervenendo alle medesime conclusioni cui era già giunta in più occasioni l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 11/2017, 4/2019 e 5/2019), hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006». Si tratta, pertanto, di limitarsi a «correggere la motivazione» della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. 4.1. Risulta irrilevante il primo motivo di ri corso laddove censura la motivazione della Corte d’Appello di Milanonella parte in cui – ipotizzando la sussistenza d i un preesistente diritto dei ricorrenti a essere inserit i nella terza fascia delle graduatorie permanenti e, quindi, delle GAE –ha tuttavia affermato la sopravvenuta decadenza da quel diritto per la mancanza di tempestive domande di inserimento. È evidente che, una volta corretta la motivazione e negata l’esistenza ab origine del diritto, resta esclusa l’applicazione delle norme sulla base delle quali è stata motivata la decadenza e l’interpretazione di quelle norme è del tutto ininfluente ai fini della decisione. 4.2. Infondato è, invece, il primo motivo laddove indica nell’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998 la fonte di normazione primaria del preteso diritto dei ricorrenti all’inserimento nelle GAE 4.2.1. Si deve infatti ribadire quanto espresso – anche sulla base di una compiuta ricostruzione storica del quadro normativo, alla quale si rinvia – nella citata sentenza n. 3830/2021: «il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, e non a caso, quanto al reclutamento, il d.P.R. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo. Ciò perché il valore da conservare era quello “attuale” e, quindi,la conservazione, disposta per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema, non poteva che operare nei limiti che la disciplina abrogata assicurava. Analogo discorso va fatto in relazione alle graduatorie permanenti, che costituiscono un’evoluzione di quelle per titoli e … richiedevano ulteriori requisiti oltre al solo possesso del diploma magistrale (art. 2 del regolamento n. 123/2000). La clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006, pertanto, non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la clausola in parola era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì “a preservare le aspettative di coloro i quali avessero, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE” (C.d.S. Ad. Plen. N. 11/2017). Anche in tal caso la disposizione deve essere letta nel suo complesso e, pertanto, l’espressione “docenti già in possesso del titolo di abilitazione” non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì “fa salvi” gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento». 5. Per quanto riguarda, poi , la pretesa efficacia erga omnesdel giudicato contenuto nel la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (oggetto del secondo motivo di ricorso), essa si basa sulla ritenuta natura regolamentare del decreto ministeriale n. 235/2014 e, quindi, sulla conseguente impossibilità di applicare il regolamento annullato anche nei confronti dei soggetti che, seppure estraneial processo definito da quella sentenza, si trovano nella medesima posizione soggettiva. Tuttavia, a prescindere dalla natura regolamentare o meno del decreto annullato(v., in senso contrario, i sopra citati precedenti di questa Corte), l’annullamento può al più rimuovere – con efficacia erga omnes – un ostacolo posto daldecreto all’esercizio di un preesistente diritto che trovi il suo fondamento in una norma primaria, ma non può certo determinare l’insorgere di un diritto soggettivo prima insussistente. In sostanza, a ben vedere, tramite l’invocazione dell’efficacia erga omnes del giudicato si pretenderebbe di attribuire alla sentenza del Consiglio di Stato un valore normativo ( vincol o per il giudice nell’interpretazione della legge) analogo a que llo che l’ordinamento assegna soltanto alle decisioni della Corte costituzionale. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, nella misura in cui, prospettando una situazione di abuso del precariato, presupporrebbe l’allegazione di fatti specifici e concreti del cui accertamento non c’è traccia nella sentenza impugnata e di cui nemmeno si indica dove e quando sarebbero stati sottoposti all’esame dei giudici del merito. Non pertinente è poi il riferimento alla Dirett iva 2005/36/CE, la quale (art. 1) « fissa le regole con cui uno Stato membro …, che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri … e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione». 7. Respinto il ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità, tenuto conto che la giurisprudenza contraria alla interpretazione della legge patrocinata dai ricorrenti è intervenuta solo successivamente al deposito del ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte: rigettail ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,