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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49087/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINO-T dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale di Torino di revoca di sentenza di non luogo a procedere sono inammissibili perché volte a censurare un provvedimento non autonomamente ricorribile per cassazione .

Considerato che la questione in esame si inquadra in quella più generale della impugnabilità di vari tipi di provvedimenti, emessi nelle indagini preliminari, la cui procedura non è disciplinata autonomamente, bensì soltanto attraverso il richiamo alle "forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.", come nel caso dell'art. 435, comma 3, cod. proc. pen..

Da tempo la giurisprudenza prevalente, anche delle Sezioni Unite di questa Corte (v.

Sez.

U, n. 17 del 6/11/1992, Bernini e altri, Rv. 191786 - 01, e, da ultimo, Sez.

U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507 - 01, in motiv.), nell'ambito di una comparazione dei vari procedimenti in cui è richiamato il modus procedendi di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ma non è contemporaneamente previsto un mezzo specifico di impugnazione avverso il provvedimento finale, ha concluso nel senso che, salvo norme contrarie, il ricorso è tendenzialmente inammissibile quando viene fatto un mero richiamo alle "forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen." (o altre equivalenti come "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme") ed è, invece, legittimo quando viene operato un rinvio recettizio con la diversa espressione "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.", come ad esempio nel caso previsto dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., in tema di procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.

3. Con riguardo alla questione in disamina, relativa all'ammissibilità o meno del ricorso per cassazione contro il provvedimento che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere, deve rilevarsi che l'art. 435 cod. proc. pen. prevede che il procedimento si svolga "con le forme" di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ma non prevede l'impugnabilità di tale provvedimento, mentre l'art. 437 cod. proc. pen. prevede, invece, espressamente l'impugnabilità, da parte del Pubblico Ministero, del diverso provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il provvedimento di revoca.

Ne discende che deve ritenersi che non è impugnabile il provvedimento che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

4. Tale epilogo è conforme a quanto già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 32348 del 3/07/2008, Lirillo, Rv. 240993 - 01), che ha precisato che alla luce della ricostruzione degli istituti, offerta ripetutamente dalle Sezioni Unite, appare corretta l'interpretazione per cui la ricorribilità del provvedimento, che nega la riapertura delle indagini, è in linea con il "sistema", poiché chiude definitivamente il procedimento e non consente, quindi, altro rimedio, neppure successivo, mentre il provvedimento che dispone la revoca determina l'avvio del nuovo procedimento e la possibilità di esperire tutti i rimedi, anche concernenti incidentalmente il provvedimento che ha disposto la riapertura, nel successivo corso del procedimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINO-T dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale di Torino di revoca di sentenza di non luogo a procedere sono inammissibili perché volte a censurare un provvedimento non autonomamente ricorribile per cassazione . Considerato che la questione in esame si inquadra in quella più generale della impugnabilità di vari tipi di provvedimenti, emessi nelle indagini preliminari, la cui procedura non è disciplinata autonomamente, bensì soltanto attraverso il richiamo alle "forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.", come nel caso dell'art. 435, comma 3, cod. proc. pen.. Da tempo la giurisprudenza prevalente, anche delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 17 del 6/11/1992, Bernini e altri, Rv. 191786 - 01, e, da ultimo, Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507 - 01, in motiv.), nell'ambito di una comparazione dei vari procedimenti in cui è richiamato il modus procedendi di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ma non è contemporaneamente previsto un mezzo specifico di impugnazione avverso il provvedimento finale, ha concluso nel senso che, salvo norme contrarie, il ricorso è tendenzialmente inammissibile quando viene fatto un mero richiamo alle "forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen." (o altre equivalenti come "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme") ed è, invece, legittimo quando viene operato un rinvio recettizio con la diversa espressione "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.", come ad esempio nel caso previsto dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., in tema di procedimento per la restituzione delle cose sequestrate. 3. Con riguardo alla questione in disamina, relativa all'ammissibilità o meno del ricorso per cassazione contro il provvedimento che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere, deve rilevarsi che l'art. 435 cod. proc. pen. prevede che il procedimento si svolga "con le forme" di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ma non prevede l'impugnabilità di tale provvedimento, mentre l'art. 437 cod. proc. pen. prevede, invece, espressamente l'impugnabilità, da parte del Pubblico Ministero, del diverso provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il provvedimento di revoca. Ne discende che deve ritenersi che non è impugnabile il provvedimento che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere. 4. Tale epilogo è conforme a quanto già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 32348 del 3/07/2008, Lirillo, Rv. 240993 - 01), che ha precisato che alla luce della ricostruzione degli istituti, offerta ripetutamente dalle Sezioni Unite, appare corretta l'interpretazione per cui la ricorribilità del provvedimento, che nega la riapertura delle indagini, è in linea con il "sistema", poiché chiude definitivamente il procedimento e non consente, quindi, altro rimedio, neppure successivo, mentre il provvedimento che dispone la revoca determina l'avvio del nuovo procedimento e la possibilità di esperire tutti i rimedi, anche concernenti incidentalmente il provvedimento che ha disposto la riapertura, nel successivo corso del procedimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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