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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 agosto 1993

Cassazione n. 40983/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1993 avverso la sentenza del 09/05/2019 della CORTE APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta in data 09/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 maggio 2019 (dep. il 29 maggio 2019) la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia resa il 5 febbraio 2018 dal Tribunale di Torino, che - all'esito di giudizio abbreviato - aveva dichiarato Achraf ABDOUNE colpevole del delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.), con la recidiva qualificata, e - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 140,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre doglianze nel corpo di un unico motivo (di seguito enunciate, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), a cagione della qualificazione del fatto come delitto consumato e non anche tentato, e in particolare deducendo: - sub specie della violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), il travisamento della prova; - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), e in particolare degli artt. 56 e 624 cod. pen.; - il vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente ha addotto l'erronea qualificazione della condotta dell'imputato come delitto consumato e non anche tentato, rappresentando che la Corte territoriale avrebbe travisato la prova - e ciò avrebbe avuto decisivo rilievo al fine del decidere - allorché ha ritenuto che l'imputato sia stato rintracciato dall'addetto antitaccheggio Nicola CARBONE (che aveva ricevuto la segnalazione da parte di alcuni clienti) fuori dal supermercato dove ha avuto luogo il fatto; tuttavia, il CARBONE ha rappresentato di essere intervenuto quanto «il soggetto stava per uscire dall'uscita senza acquisti» e di essere riuscito «a raggiungerlo «proprio dopo» tale uscita; dunque, risulta che l'ABDOUNE è stato «attenzionato [...] quando si trovava ancora all'interno del supermercato e [...] prima del superamento della barriera delle casse», ragion per cui non avrebbe acquisito l'autonoma disponibilità della merce.

A tale ultimo riguardo non sarebbe condivisibile l'assunto secondo cui la mancata osservazione della fase del prelevamento della merce dai banchi vendita sia fatto idoneo a integrare l'impossessamento della cosa mobile, laddove l'agente permanga all'interno del supermercato e sia comunque «attenzionato in una fase successiva, precedente a quella dell'impossessamento» e idonea a impedire la fuoriuscita della res dalla sfera di vigilanza della persona offesa.

Pertanto ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con la rideterminazione della pena mediante la riduzione di essa nella misura di due terzi.

1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in ipotesi quale quella in discorso, «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato» - per quel che qui rileva -«attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza [...] presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01).

Al riguardo è utile rimarcare che «il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente» è escluso da una vigilanza che sia «concomitante [...], attuale e immanente» e dal conseguente intervento, come detto, «esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso» (ivi).

Difatti: - «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e dunque «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483); - «ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880/2018, cit., che condivisibilmente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati dalla giurisprudenza nella citata pronuncia delle Sez.

U, n. 52117/2014). 1./., Nel caso in esame la sentenza impugnata ha escluso che vi sia stato alcun monitoraggio costante dell'azione dell'imputato da parte dell'addetto del supermercato Nicola CARBONE (rilevando come l'ABDOUNE sia riuscito a prelevare più beni dai banchi di esposizione, rimuovere i dispositivi antitaccheggio, occultarli nel marsupio e nelle tasche laterali dei pantaloni e superare le casse senza pagare), bensì un intervento da parte dello stesso CARBONE (allertato dai clienti) il quale, tuttavia, è riuscito a raggiungere l'ABDOUNE dopo che quest'ultimo già aveva superato la barriere delle casse, ossia aveva - sia pure per poco tempo - acquisito la disponibilità piena, autonoma ed effettiva della refurtiva.

In altre parole, vi era già stato l'impossessamento delle res in imputazione da parte dell'ABDOUNE che l'imputato aveva già occultato sulla propria persona, senza che rispetto ad esse abbia avuto luogo alcuna forma di controllo sull'azione furtiva, che dunque era giunta a consumazione, quantunque l'imputato abbia conseguito l'autonoma disponibilità degli stessi beni per un tempo limitato.

Dunque, la motivazione della pronuncia impugnata è conforme al diritto e non può dirsi che abbia travisato gli elementi in atti alla stregua di quanto allegato dal ricorrente: difatti, dalle dichiarazioni del CARBONE, parzialmente riprodotte nel ricorso, si trae che lo stesso soggetto escusso ha avvistato l'imputato quando stava per uscire ma lo ha fermato «proprio dopo l'uscita senza acquisti»: dunque, non consta che il CARBONE abbia dato conto in alcun modo di un monitoraggio costante dell'azione dell'imputato - il che già esclude che l'asserito travisamento possa avere avuto ad oggetto un profilo atto a inficiare l'iter argomentativo della decisione, e perciò decisivo, con il quale per vero il ricorso non si è compiutamente confrontato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).

2. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1993 avverso la sentenza del 09/05/2019 della CORTE APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta in data 09/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 maggio 2019 (dep. il 29 maggio 2019) la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia resa il 5 febbraio 2018 dal Tribunale di Torino, che - all'esito di giudizio abbreviato - aveva dichiarato Achraf ABDOUNE colpevole del delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.), con la recidiva qualificata, e - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 140,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre doglianze nel corpo di un unico motivo (di seguito enunciate, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), a cagione della qualificazione del fatto come delitto consumato e non anche tentato, e in particolare deducendo: - sub specie della violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), il travisamento della prova; - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), e in particolare degli artt. 56 e 624 cod. pen.; - il vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente ha addotto l'erronea qualificazione della condotta dell'imputato come delitto consumato e non anche tentato, rappresentando che la Corte territoriale avrebbe travisato la prova - e ciò avrebbe avuto decisivo rilievo al fine del decidere - allorché ha ritenuto che l'imputato sia stato rintracciato dall'addetto antitaccheggio Nicola CARBONE (che aveva ricevuto la segnalazione da parte di alcuni clienti) fuori dal supermercato dove ha avuto luogo il fatto; tuttavia, il CARBONE ha rappresentato di essere intervenuto quanto «il soggetto stava per uscire dall'uscita senza acquisti» e di essere riuscito «a raggiungerlo «proprio dopo» tale uscita; dunque, risulta che l'ABDOUNE è stato «attenzionato [...] quando si trovava ancora all'interno del supermercato e [...] prima del superamento della barriera delle casse», ragion per cui non avrebbe acquisito l'autonoma disponibilità della merce. A tale ultimo riguardo non sarebbe condivisibile l'assunto secondo cui la mancata osservazione della fase del prelevamento della merce dai banchi vendita sia fatto idoneo a integrare l'impossessamento della cosa mobile, laddove l'agente permanga all'interno del supermercato e sia comunque «attenzionato in una fase successiva, precedente a quella dell'impossessamento» e idonea a impedire la fuoriuscita della res dalla sfera di vigilanza della persona offesa. Pertanto ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con la rideterminazione della pena mediante la riduzione di essa nella misura di due terzi. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in ipotesi quale quella in discorso, «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato» - per quel che qui rileva -«attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza [...] presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01). Al riguardo è utile rimarcare che «il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente» è escluso da una vigilanza che sia «concomitante [...], attuale e immanente» e dal conseguente intervento, come detto, «esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso» (ivi). Difatti: - «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e dunque «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483); - «ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880/2018, cit., che condivisibilmente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati dalla giurisprudenza nella citata pronuncia delle Sez. U, n. 52117/2014). 1./., Nel caso in esame la sentenza impugnata ha escluso che vi sia stato alcun monitoraggio costante dell'azione dell'imputato da parte dell'addetto del supermercato Nicola CARBONE (rilevando come l'ABDOUNE sia riuscito a prelevare più beni dai banchi di esposizione, rimuovere i dispositivi antitaccheggio, occultarli nel marsupio e nelle tasche laterali dei pantaloni e superare le casse senza pagare), bensì un intervento da parte dello stesso CARBONE (allertato dai clienti) il quale, tuttavia, è riuscito a raggiungere l'ABDOUNE dopo che quest'ultimo già aveva superato la barriere delle casse, ossia aveva - sia pure per poco tempo - acquisito la disponibilità piena, autonoma ed effettiva della refurtiva. In altre parole, vi era già stato l'impossessamento delle res in imputazione da parte dell'ABDOUNE che l'imputato aveva già occultato sulla propria persona, senza che rispetto ad esse abbia avuto luogo alcuna forma di controllo sull'azione furtiva, che dunque era giunta a consumazione, quantunque l'imputato abbia conseguito l'autonoma disponibilità degli stessi beni per un tempo limitato. Dunque, la motivazione della pronuncia impugnata è conforme al diritto e non può dirsi che abbia travisato gli elementi in atti alla stregua di quanto allegato dal ricorrente: difatti, dalle dichiarazioni del CARBONE, parzialmente riprodotte nel ricorso, si trae che lo stesso soggetto escusso ha avvistato l'imputato quando stava per uscire ma lo ha fermato «proprio dopo l'uscita senza acquisti»: dunque, non consta che il CARBONE abbia dato conto in alcun modo di un monitoraggio costante dell'azione dell'imputato - il che già esclude che l'asserito travisamento possa avere avuto ad oggetto un profilo atto a inficiare l'iter argomentativo della decisione, e perciò decisivo, con il quale per vero il ricorso non si è compiutamente confrontato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 2. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021. Il Consigliere estensore Il
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