CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12175-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 63/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 63/01/2021 con cui la CTR per la Regione Basilicata, chiamata a pronunciarsi nel giudizio di rinvio disposto con ordinanza n. 13153/2019 di questa Corte, ha accolto il ricorso in riassunzione promosso dal contribuente [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, la CTR riteneva che il contribuente, destinatario di accertamento sintetico per l'anno di imposta 1999, avesse fornito prove adeguate in merito ai cespiti di ricchezza ivi allegati a dimostrazione della sua capacità di spesa nell'anno fiscale di riferimento. Il ricorso è affidato a tre motivi. Resiste il contribuente con controricorso. In corso di adunanza, il patrono privato ha depositato istanza di definizione agevolata ex art. 5 1. n. 130/2022 VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; Considerato che, tuttavia, entro la data del 15 settembre 2022 non è possibile pubblicare il provvedimento di decisione della presente controversia che risulterà quindi ancora pendente alla data del 16 settembre e, pertanto, definibile in forma agevolata; PQM Ric. 2021 n. 12175 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- rinvia a nuovo ruolo e rimette gli atti alla V sezione di questa Corte. Così deci