CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 dicembre 2021
Cassazione n. 20669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Trapani;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 settembre 2025, il Tribunale di Trapani ha respinto la richiestadi riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo delgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 23 luglio 2025 delle quotesociali della [OSCURATO:SOCIETA]., dei crediti di imposta indicati nel provvedimentoe del prezzo di cessione dei crediti ceduti, nonché del sequestro preventivo per equivalentedi immobili,, preziosi e mobili anche non registrati, nella disponibilità della società e, insubordine, del suo amministratore, fino alla concorrenza degli importi indicati nelprovvedimento applicativo, in relazione ai delitti di cui agli artt. 640-bis cod. pen., 8 d.lgs. n.74 del 2000, 640 cod. pen., 648-ter cod. pen.2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc. pen., in relazione all’art. 274, lett. c), e alla normativa via via succedutasi riguardante ladisciplina del bonus fiscale c.d. “facciate”, nonché mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione.Con un’ampia premessa, la difesa riporta il quadro normativo della materia, lamotivazione del Tribunale cautelare, le vicende che avevano interessato il Condominio “Rao”e il Condominio “Concordia”, il provvedimento applicativo del sequestro e il quadrocronologico degli atti posti in essere.Deduce, quindi, che una delle principali regole dettate per il bonus ristrutturazioni èl’applicazione del criterio di cassa e, quindi, può essere esercitata l’opzione per il c.d. scontoin fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessitàche gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.Pertanto, i due Condomini, in ossequio al criterio di cassa, anche nella formula dellosconto in fattura, avevano richiesto dalla G.I.G.R.A. l’emissione delle fatture entro il31/12/2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi, e la G.I.G.R.A. si era sololimitata ad accettare il pagamento anticipato, emettendo la fattura entro i termini richiesti daiCondomini per avvantaggiarsi della maggiore aliquota di detrazione prevista, valutando poidi cedere, a sua volta, il credito, monetizzandolo e così avendo la liquidità necessaria perpoter effettuare i lavori.Per cui il Tribunale cautelare ha motivato in modo illogico, non tenendo conto che lenorme vigenti all’epoca dei fatti prevedevano che, ai fini della imputazione delle spesestesse per le persone fisiche occorreva fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla datadell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui ipagamenti si riferivano, e che erano stati i due Condomini a dare impulso ai fatti contestati,mentre la G.I.G.R.A. non aveva svolto alcun ruolo attivo ed era illogico pensare che gli artificie i raggiri sarebbero consistiti nella rappresentazione falsa di inizio lavori, perché tutti sisarebbero accorti immediatamente che i lavori non erano iniziati.Aggiunge il ricorrente che le valutazioni del Tribunale erano disallineati rispetto allenorme vigenti al tempo dei fatti occorsi, perché la G.I.G.R.A. non aveva svolto alcun ruolodei benefici fiscali, ed anche perché l’interpretazione del Tribunale era fondata su unacircolare dell’Agenzia delle Entrate successiva alla normativa sul bonus facciate e rispettoagli atti posti in essere dai Condomini. Anche la sentenza di legittimità richiamata nelprovvedimento applicativo del sequestro era relativa al superbonus e non al bonus facciate.Osserva la difesa che la G.I.G.R.A. aveva sempre manifestato la volontà di eseguire ilavori, come documentato nel verbale assembleare del 27/10/2023 e che, non avendo unasufficiente capienza fiscale, aveva cercato, fin dalla prima annualità, di cedere a terzi i creditipresenti nel suo cassetto fiscale in scadenza sl fine di evitare di trovarsi nel cassetto creditiinutilizzabili, ma la richiesta rivolta agli Istituti di credito cui si era rivolta era stata declinata.Aggiunge, infine, che la esecuzione dei lavori, anche se oltre i termini previsti nei duecontratti, avrebbe consolidato comunque la corretta fruizione dei crediti sia da parte deiCondomini, sia da parte della G.I.G.R.A. che li aveva già utilizzati, ponendoli incompensazione ed effettuandone la cessione nel 2022.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge,in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv.269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che èammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato.2.1. Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv.287827, spiega che l’art. 121 d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 2020, attribuisce a chi, nell’arco temporale indicato dal primo comma nonché dall’art.2 d.l. n. 11 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 2023, sostenga oabbia sostenuto spese per gli interventi specificamente e analiticamente indicati dal secondocomma dell’art. 121 la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per uncontributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari alcorrispettivo stesso (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito diimposta ad altri soggetti.Nel caso dello “sconto in fattura”, l’imprenditore recupera il corrispettivo dovuto (e nonmaterialmente corrisposto dal committente dei lavori) sotto forma di credito di imposta diimporto pari alla detrazione spettante al contribuente. Tale credito può essere a sua voltaceduto (nei termini e alle condizioni indicate dall’art. 121, comma 1, lett. a) oppure utilizzatoin compensazione (art. 121, comma 3). In caso di “sconto in fattura”, inoltre, l’importo dellosconto deve essere espressamente indicato nella fattura emessa dal fornitore «quale scontopraticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020»(art. 3.1 del Provvedimento adottato l’8 agosto 2020 dal direttore dell’Agenzia delle Entratein attuazione del comma 7 dell’art. 121, cit.).L’esercizio dell’opzione del contribuente (sconto in fattura o cessione del credito) deveessere comunicato all’Agenzia delle Entrate con apposito modello. Il mancato invio dellacomunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace nei confrontidell’Agenzia delle Entrate (art. 4 del Provvedimento dell’8 agosto 2020, cit.). Lacomunicazione non contiene l’elenco delle fatture nel frattempo emesse e deve essereinviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le speseche danno diritto alla detrazione.L’art. 121 d.l. n. 34 del 2020 ha subito, nel tempo, varie modifiche volte a rendere piùstringenti i controlli preventivi e successivi all’esecuzione dei lavori e alla loro effettività,nonché, per questioni di bilancio, a limitare l’esercizio dell’opzione del contribuente fino aescluderlo quasi del tutto per la gran parte dei lavori in detta norma indicati. Di conseguenzasono stati anche adeguati i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate ma, nellasostanza, i presupposti per l’esercizio dell’opzione (utilizzo diretto della detrazione; sconto infattura; cessione del credito) sono rimasti gli stessi, identico ne è il meccanismo: lacreazione di un credito di imposta a favore del contribuente che esegue o effettua uno o piùdegli interventi indicati dal secondo comma dell’art. 121 d.l. n. 34 del 2020, destinato adessere utilizzato direttamente dal contribuente stesso o ad essere ceduto.Tali interventi costituiscono il fatto generatore del credito (“i requisiti che danno dirittoalla detrazione d’imposta”, secondo le indicazioni letterali del comma 5 dell’art. 121), lespese sostenute per effettuarli ne determinano l’entità; il credito, così determinato nell’an enel quantum, può essere utilizzato dal contribuente in uno dei modi e termini indicati dalprimo comma dell’art. 121 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: facendolo valeredirettamente nei confronti dell’Erario (detraendone l’importo dall’imposta lorda dichiarata conla dichiarazione dei redditi) oppure cedendolo a titolo oneroso; in quest’ultimo caso lacomunicazione con apposito modello all’Agenzia delle Entrate assolve alla funzione direndere la cessione efficace riguardo all’Erario, secondo lo schema delineato dall’art. 1264,primo comma, cod. civ. Resta però il fatto che le vicende relative alla circolazione del creditopresuppongono l’esistenza del fatto generatore del credito stesso e la sua spettanza alcontribuente che ha sostenuto le spese per la realizzazione del fatto costitutivo. In questocontesto, la fattura emessa dal fornitore incaricato dal contribuente di eseguire uno degliinterventi elencati dal secondo comma dell’art. 121, cit., assolve alla duplice funzione didocumentare l’intervento e la spesa sostenuta dal contribuente.2.2. Tanto premesso, il Tribunale cautelare ha correttamente ritenuto sussistente, nelcaso in esame, il fumus commissi delicti, ed ha affermato che, venendo in rilievo interventi direcupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, vale a dire il cd. “bonus facciate”, edavendo i Condomini committenti (“Concordia” e “Rao”) ritenuto di optare per la procedura delcd. “sconto in fattura”, pagando con bonifici il 10% dell’importo pattuito alla societàappaltatrice, [OSCURATO:SOCIETA]., e ottenendo lo sconto del restante 90%, che lasocietà appaltatrice avrebbe poi recuperato come credito di imposta per un importo pari alladetrazione spettante ai Condomini committenti, occorreva che le fatture, in relazione allequali era stata esercitata l’opzione dello “sconto in fattura”, si riferissero a lavori o fornitureeffettivamente realizzati; altrimenti, in caso di fatture relative a lavori non eseguiti, finiva conil generarsi un credito di imposta inesistente e come tale non cedibile.E poiché nel caso di specie i lavori non erano stati eseguiti, e per vero neanche iniziati,il Tribunale cautelare concludeva nel senso che i crediti di imposta conseguiti dalla societàappaltatrice, [OSCURATO:SOCIETA]., con la procedura del cd. “sconto in fattura”erano in realtà inesistenti, proprio perché correlati a lavori non eseguiti, neanche in minimaparte, puntualizzando correttamente come la società appaltatrice non avesse effettuatoalcuna contestazione nei confronti dei committenti relativamente ai ccdd. adempimentipreliminari (autorizzazione per la collocazione dei ponteggi sul suolo pubblico, nomina deltecnico responsabile della sicurezza dei lavori, predisposizione del POS del cantiere,predisposizione del cassone dei rifiuti speciali da smaltire in discarica) e come la disponibilitàalla esecuzione postuma dei lavori, da parte della società appaltatrice, non incideva sulfumus commissi delicti, poiché, al momento di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura,era stato già generato un credito di imposta inesistente ed utilizzato illecitamente, mediantecessione a terzi ovvero mediante compensazione con debiti erariali.2.3. In tal modo, l’ordinanza impugnata ha sufficientemente motivato circa lasussistenza del fumus commissi delicti, ponendosi in sintonia con gli orientamenti dilegittimità affermati in proposito.La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti, nell’escludere (Sez. 6, n. 46354 del29/10/2024, Suardi, Rv. 287378) che la cessione del credito di imposta correlato ai beneficifiscali riferiti a specifiche tipologie di interventi nel settore edile (i bonus ordinari, tra cuirientra il cd. “bonus facciate”, diversi dal superbonus al 110%), possa avvenire primadell'esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio.E’ stato, conseguentemente, affermato che, se è pur vero che per i benefici fiscalidiversi dal cd. superbonus può prescindersi dalla presentazione degli stati di avanzamentolavori, ciò non significa che l'opzione della cessione del credito sia esercitabile sulla base difatture che non documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzati.La diversità per i ccdd. bonus ordinari (ecobonus, bonus facciate, sismabonus e bonusristrutturazioni) attiene solo alla possibilità che le spese, oggetto della cessione del credito diimposta, non siano ripartite sulla base della presentazione di stati di avanzamento lavori perimporti parziali predeterminati, potendo essere riferiti anche a prestazioni parziali di misuranon predeterminata rispetto all'intero costo dell'intervento, e senza una ripartizione vincolataper numero di esecuzioni frazionate dell'intero importo delle opere ammesse al beneficio.La comunicazione all'Agenzia delle Entrate della opzione per la cessione del creditorichiede però in ogni caso che le spese ammesse al beneficio siano riferite a prestazionieffettivamente eseguite, essendo prevista dalla medesima disposizione di legge (art. 121,comma 1-ter, lett. b), l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato della congruità dellespese documentate rispetto ai lavori eseguiti ai fini dell'esercizio della cessione del credito ela conseguente monetizzazione attraverso la riscossione del relativo importo versato da unintermediario finanziario che subentra nella titolarità del credito ceduto, dopo la ritualecomunicazione all'Agenzia delle Entrate.La condizione della avvenuta esecuzione delle opere ammesse al beneficio fiscale nonè richiesta nel solo caso in cui la detrazione fiscale sia operata dallo stesso contribuente cheha affrontato la spesa per l'intervento edilizio, quando non venga cioè esercitata l'opzionedello "sconto in fattura" o della cessione del credito di imposta. Solo in tal caso, nontrovando applicazione la disciplina dell'art. 121 cit., è ammessa la possibilità di estenderel'agevolazione fiscale anche ai pagamenti anticipati rispetto all'esecuzione delle opere inforza del "criterio di cassa", secondo cui le spese fatturate, per potere essere detrattefiscalmente in base alle percentuali previste dai vari bonus, devono essere pagate durante ilperiodo di vigenza delle agevolazioni fiscali, salva evidentemente la revoca del beneficio ovele opere ammesse al beneficio fiscale non siano state poi effettivamente eseguite allescadenze stabilite.Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale dafar ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica del fumuscommissi delicti dei reati ipotizzati, senza che la motivazione possa considerarsi mancante opriva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragionedella genericità delle doglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase.3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura,ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltàintrodotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzioneprevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate leragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]