CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 33526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11631/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 12/2021 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ravenna, con ordinanza dell’8 marzo del 2021, ha respinto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, avverso il decreto prefettizio di espulsione del 13/01/2021, emesso ai sensi dell’art 13 comma 2, lettera b) del d.lvo 286/1998, per non avere lo straniero provveduto al rinnovo del permesso di soggiorno scaduto due anni prima. 1.1 Il giudice ha ritenuto legittime le motivazioni poste a base del decreto impugnato e di nessuna valenza, ai fini del divieto di espulsione, la semplice autocertificazione della convivenza dello straniero con una cittadina italiana. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. Il Ministero e la Prefettura hanno svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 24, 27, comma 3, Cost., del 1 protocollo nr. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali del 22/11/1984 e 13 della l. 881/1997 e degli artt. 2, 4, comma 3, e 13 d.lvo 286/98, per avere il Giudice di Pace confermato il decreto nonostante la pendenza del procedimento innanzi al Tribunale di Sorveglianza per la richiesta dell’affidamento in prova al servizio sociale di Bologna e per non essersi pronunciato sull’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento espulsivo per consentire la partecipazione all’udienza che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto fissare. 1.1 Con il secondo motivo viene denunciata la insufficiente motivazione dell’ordinanza impugnata. 1.2 Con il terzo motivo lo straniero lamenta la violazione dell’art 115 cpc in relazione 360 1° comma nr. 4 cpc per non avere l’ordinanza impugnata valutato la circostanza, allegata dal ricorrente e non contestata da controparte, della pendenza del procedimento a carico dello straniero innanzi al Tribunale di Sorveglianza. 1.3 Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. 13 e 14 d.lvo 286/1998, per non aver il Giudice di Pace motivato sull’accertamento della pericolosità sociale nonché sulla sussistenza del periculum in morae sul fumus boni iuris. 2. Il primo motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni. 2.1 Con riferimento al profilo di censura con la quale si deduce l’illegittimità e/o inefficacia del decreto di espulsione in quanto emesso nella pendenza di un procedimento davanti al tribunale di Sorveglianza non viene spiegato se e come tale questione sia stata sottoposta al Giudice di pace. E' da rammentare che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto e di riportare nel corpo del ricorso per Cassazione il contenuto degli atti del giudizio di merito onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. 20694/2018 15430/2018 e da ultimo 13612/2022). La doglianza del ricorrente con la quale viene dedotto la mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione del provvedimento di espulsione non può essere introdotta in sede di legittimità in quanto è inerente ad un provvedimento di carattere cautelare e non decisorio. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto l’insufficiente motivazione non costituisce più vizio denunciabile in Cassazione. 4. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Delle questioni con esso sollevate, infatti, non v’è traccia nell’ordinanza del giudice di pace, né è sufficiente il mero rinvio al ricorso introduttivo del giudizio di merito, operato con l ricorso per cassazione. 5. Il quarto motivo è infondato in quanto il provvedimento del Giudice di Pace, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente risulta sufficientemente motivato e la motivazione è immune da vizi logico-giuridici. 6. Il ricorso va, quindi, rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dalcontributo stesso. PQM La Corte rigett a il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che si liquidano in