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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1969

Cassazione n. 45049/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1969 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 23/12/2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 103,00 di multa, in ordine al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., in relazione alla condotta rappresentata dall'impossessamento di circa cinque quintali di legnw con fatto aggravato dall'averlo commesso con violenza e su cose esposte per destinazione alla pubblica fede.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli att. 597, comma 3 e 129 cod.proc.pen., nonché all'art.157 cod.pen.; ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe, di fatto e in violazione del principio del divieto di reformatio in peius, riqualificato la fattispecie ascritta come consumata quando, invece, il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato il fatto medesimo sotto la specie del tentativo; in tal modo omettendo di rilevare l'intervenuta decorrenza dei termini massimi di prescrizione, già trascorsi al momento della pronuncia della sentenza di appello.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.131bis cod.pen..

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art.336 cod.proc.pen., ravvisando la mancata presentazione della querela resa necessaria ai sensi del d.lgs. n.150/2022.

3. Assegnato il ricorso alla Settima sezione, lo stesso è stato trattato secondo la procedura camerale non partecipata.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due motivi.

Risulta, difatti, dalla inequivoca argomentazione contenuta nella parte motiva della sentenza di primo grado, che il fatto ascritto è stato riqualificato sotto la specie del tentativo, a ciò non ostando la circostanza che della riqualificazione stessa non sia stato dato espressamente atto in dispositivo; ricordando, sul punto, il principio in base al quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690; Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 04).

5. Ciò posto, ne consegue che - calcolando il termine di prescrizione proprio di tentativo di furto pluriaggravato (pari a dieci anni, da cui sottrarre un terzo in relazione al relativo regime edittale) - calcolati i termini massimi previsti dal combinato degli artt. 157 e 161 cod.pen. e pure tenendo conto della sospensione decorrente dal 19/11/2012 al 06/06/2013 (ai sensi dell'art.159, comma 1, n.3), cod.pen., conseguente alla richiesta di un termine a difesa), in relazione alla data di commissione del reato (19/11/2012) ne consegue che, al momento della pronuncia della sentenza di appello (15/01/2024), i termini medesimi erano già decorsi.

6. Va quindi pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato già estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1969 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 23/12/2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 103,00 di multa, in ordine al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., in relazione alla condotta rappresentata dall'impossessamento di circa cinque quintali di legnw con fatto aggravato dall'averlo commesso con violenza e su cose esposte per destinazione alla pubblica fede. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli att. 597, comma 3 e 129 cod.proc.pen., nonché all'art.157 cod.pen.; ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe, di fatto e in violazione del principio del divieto di reformatio in peius, riqualificato la fattispecie ascritta come consumata quando, invece, il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato il fatto medesimo sotto la specie del tentativo; in tal modo omettendo di rilevare l'intervenuta decorrenza dei termini massimi di prescrizione, già trascorsi al momento della pronuncia della sentenza di appello. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.131bis cod.pen.. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art.336 cod.proc.pen., ravvisando la mancata presentazione della querela resa necessaria ai sensi del d.lgs. n.150/2022. 3. Assegnato il ricorso alla Settima sezione, lo stesso è stato trattato secondo la procedura camerale non partecipata. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due motivi. Risulta, difatti, dalla inequivoca argomentazione contenuta nella parte motiva della sentenza di primo grado, che il fatto ascritto è stato riqualificato sotto la specie del tentativo, a ciò non ostando la circostanza che della riqualificazione stessa non sia stato dato espressamente atto in dispositivo; ricordando, sul punto, il principio in base al quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690; Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 04). 5. Ciò posto, ne consegue che - calcolando il termine di prescrizione proprio di tentativo di furto pluriaggravato (pari a dieci anni, da cui sottrarre un terzo in relazione al relativo regime edittale) - calcolati i termini massimi previsti dal combinato degli artt. 157 e 161 cod.pen. e pure tenendo conto della sospensione decorrente dal 19/11/2012 al 06/06/2013 (ai sensi dell'art.159, comma 1, n.3), cod.pen., conseguente alla richiesta di un termine a difesa), in relazione alla data di commissione del reato (19/11/2012) ne consegue che, al momento della pronuncia della sentenza di appello (15/01/2024), i termini medesimi erano già decorsi. 6. Va quindi pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato già estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 novembre 2024 Il C
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