CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 ottobre 2020
Cassazione n. 40060/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2020, il Tribunale di Milano, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale il 12 ottobre 2020, in relazione al reato di cui all'art. 5 del digs. n 74 del 2000, contestato all'imputato in qualità di legale rappresentante della società "Tradhel s.a." di diritto elvetico ma fiscalmente residente in Italia, per omesse dichiarazioni I.V.A. e I.R.E.S. tra il 2014 e il 2018, con conseguenti imposte evase pari ad euro 2.556.974,53. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 5 del d.lgs. n 74 del 2000, sul rilievo che il Tribunale del riesame non avrebbe fornito alcuna delucidazione in ordine alle allegazioni difensive, limitandosi ad un mero rinvio per relationem al decreto del primo giudice e, conseguentemente, ad un ragionamento privo di qualsivoglia esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui fondare la decisione. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, per non avere il Tribunale verificato se, in relazione del meccanismo di reverse charge di cui alla citata disposizione, il versamento della relativa imposta spettasse al ricorrente oppure alle società committenti. A tal proposito, la difesa eccepisce che, in sede di riesame, non sarebbero stati esaminati taluni elementi dalla stessa prospettati - quali il processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la risoluzione n. 21/E del 20/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate - da cui desumere l'applicabilità, nel caso concreto, dell'istituto dell'inversione contabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente poiché in entrambi si deducono, nella sostanza vizi afferenti la motivazione - 1scittcf-e- Deve, innanzitutto, essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è-consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). E, nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, «perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Deve, pertanto, essere escluso in sede di ricorso per cassazione che, a fronte dell'approfondita valutazione da parte del giudice del riesame del quadro indiziario, possano essere riproposte questioni sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, il Tribunale ha congruamente ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del delitto ipotizzato, in base al principio per il quale, per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, devono sussistere le condizioni per ritenere che le società aventi residenza fiscale all'estero siano soggette a obblighi fiscali in Italia, quali lo svolgimento sul territorio nazionale di attività e gestione societaria (ex multis Sez. 3, n. 10098 del 27/11/2019, Rv. 278536; Sez. 3, n. 32091 del 21/02/2013, Rv. 257043). Ed invero, il giudice del riesame ha illustrato adeguatamente gli indici sintomatici della residenza fiscale in Italia della società svizzera coinvolta. Nello specifico, la gestione effettiva della "Tradhel s.a." spettava ad un unico dominus, [OSCURATO:PERSONA] che, servitosi dell'attuale ricorrente come mero prestanome, amministrava di fatto la società svizzera direttamente dall'Italia - e precisamente da Lainate ove ha sede la sua società "Cotton shop" - come confermato dai dipendenti e dalla Guardia di Finanza che, in sede di controllo, ha rinvenuto della documentazione contabile e fiscale della società "Tradhel s.a." presso la sede della "Cotton shop". Dunque, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il Tribunale milanese ha ampiamente motivato l'attività direttiva e finanziaria svolta, nella sede di Lainate, dal Barozzi in relazione alla società svizzera che, conseguentemente, si palesa come estero-vestita. Sulla scorta di tale compendio probatorio, priva di pregio risulta la censura difensiva relativa alla pretesa violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, laddove il giudice del riesame ha correttamente escluso sul piano fattuale l'operatività dell'istituto del reverse charge, posto che la "Tradhel s.a.", pur avendo formale sede in Svizzera)deve intendersi fiscalmente residente in Italia e, come tale, soggetta agli adempimenti fiscali stabiliti dalla legge nazionale. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/06/2021. [OSCURATO:PERSONA]