CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 34702/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], giudicato, in presenza, con sentenza emessa dal Tribunale di Rimini del 5/5/2023, in ragione della mancata allegazione all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la violazione degli artt. 162 e 581, comma 1 ter, del codice di rito. La Corte di appello avrebbe errato nella parte in cui ritiene che la dichiarazione contenuta nell'atto di nomina del difensore, allegato all'impugnazione, con cui l'imputato si dichiara "residente in Alresford (circoscrizione consolare di Londra - [OSCURATO:PERSONA]) in Stable flat Bramdean n. 1", non costituisca valida dichiarazione di domicilio, laddove essa è, invece, una vera e propria dichiarazione di volontà, sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. La sussistenza di una chiara dichiarazione di volontà dell'appellante la si può apprezzare inoltre dal fatto che mediante tale atto l'imputato ha inteso revocare l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore effettuata in primo grado. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle partì che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. La questione sulla inammissibilità dell'appello è, nel suo complesso, infondata. Il ricorso, invero, andando oltre le questioni che si sono poste con riferimento alla necessità dell'allegazione, rectlus deposito, di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio all'atto della proposizione dell'appello, implicitamente ammettendo, attraverso il tenore della doglianza dedotta, la necessità del rinnovo di uno di tali atti anche nel caso che l'appello abbia ad oggetto - come nel caso di specie - una sentenza pronunciata in giudizio celebrato in presenza dell'imputato, si duole unicamente del fatto che l'ordinanza impugnata non ha ritenuto, a tal fine, valida la indicazione della nuova residenza da parte dell'imputato contenuta nella nomina del difensore di fiducia, effettuata in relazione alla impugnazione in argomento. Prima di addentarsi nell'esame della specifica doglianza esposta in ricorso - che, è il caso, subito, di evidenziare, è priva di fondatezza, non avendo l'indicazione della residenza contenuta nell'atto di nomina del difensore il crisma di una valida dichiarazione di domicilio - va comunque operato qualche cenno sull'interpretazione del disposto normativa di cui all'art. 581-ter cod. proc. pen., costituente la premessa normativa a cui si aggancia la censura mossa col ricorso in scrutinio. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] aderisce all'orientamento nettamente prevalente di questa Corte - non messo in discussione in ricorso - secondo cui ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non possono ritenersi valide le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio (nel caso di specie, risulta un'elezione di domicilio presso il difensore operata nella fase delle indagini preliminari). Questa Corte ha già avuto modo, più volte, di ribadire che la dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, e dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Rv. 285805 - 01; Sez. 2, n. 23462 del 12/04/2024, Rv. 286374 - 01). E ciò coerentemente alla ratio della disposizione introdotta al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., individuata, in termini coerenti con gli obiettivi dì miglioramento dell'efficienza e speditezza del processo penale perseguiti dalla Riforma cd. Cartabia del 2022, nella finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l'attività dì notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, rendendola quanto più possibile certa. Tale soluzione ermeneutica appare, infatti, l'unica coerente con le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 alla disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio e, più in generale, delle notificazioni. Sicché l'esistenza già in atti di una dichiarazione o elezione dì domicilio non sortisce effetti rispetto all'impugnazione, essendo necessaria una rinnovata, consapevole, volontà dell'imputato nello specifico momento impugnatorio. 1.2. Nel caso di specie, invece, non solo non risulta depositata unitamente all'atto di appello alcuna dichiarazione/elezione di domicilio, né tanto meno la precedente elezione di domicilio - che è solo richiamata dal difensore nell'epigrafe dell'atto di appello - ma la difesa assume che la precedente elezione di domicilio debba ritenersi revocata per avere l'imputato, nel confermare la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione dell'appello, indicato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in tal modo effettuando una valida dichiarazione di domicilio. Ebbene - di là del fatto che ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv. 283180 - 01), e che, quindi, a rigore, l'avere indicato, come nel caso di specie, nell'atto di conferma della nomina del difensore, la propria residenza (peraltro rimasta immutata rispetto al momento della precedente elezione di domicilio presso il difensore) non equivale ad una dichiarazione di domicilio a tutti gli effetti di legge - risulta evidente che in ogni caso non è valida una dichiarazione di domicilio che abbia ad oggetto la residenza all'estero dell'imputato, dal momento che per l'imputato (indagato) residente all'estero, ove ne ricorrano i presupposti, è previsto, ex art.169 cod. proc. pen., l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia, da ciò desumendosi che non è possibile la dichiarazione o elezione dì domicilio all'estero. Né, tanto meno, nel caso di specie, avrebbe potuto ritenersi adempiuto l'adempimento di cui all'art. 581-ter del codice di rito attraverso la mera indicazione contenuta nell'epigrafe dell'atto di appello, nella parte dedicata all'appellante, in cui sì legge:" Atto di appello a favore di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Urbino il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso il suo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano in via [OSCURATO:PERSONA] 48 - Milano", non potendosi ritenere sufficiente, per quanto sopra detto, il mero richiamo da parte del difensore, nell'atto d'impugnazione da lui redatto, di una elezione di domicilio effettuata in precedenza. Per altro verso, come correttamente rilevato dalla Corte dì Appello, la mera menzione, nell'atto di appello a firma del difensore, dell'elezione di domicilio, non può essere considerata una valida elezione di domicilio, che è un atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quei domicilio, non surrogabile da una dichiarazionedeldifensore(cfr.Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022,Rv. 28318001;Sez. 2 n. 7334 del 28/01/2020,Rv. 278247,Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000,Rv. 216607 - 01). 2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta