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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 41847/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria e le conclusioni depositate nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale è stata chiesta la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 10 gennaio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di insolvenza fraudolenta aggravata dal rilevante danno — così diversamente qualificato dal primo giudice il fatto originariamente contestato come truffa aggravata — per avere concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., il 7 maggio 2018, un contratto avente ad kr- oggetto il trasferimento di titoli di efficienza energetica per oltre due milioni e duecento mila euro, non informando la contraente della crisi finanziaria della società da lui rappresentata, posta in liquidazione pochi giorni prima della stipula del contratto, che non veniva adempiuto nemmeno in parte.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con conseguente nullità della sentenza impugnata per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, essendosi proceduto a dare al fatto una diversa definizione giuridica - da truffa aggravata ad insolvenza fraudolenta - in spregio delle prerogative difensive.

La Corte di appello avrebbe del tutto omesso di misurarsi con quello che il ricorrente ritiene essere un "nuovo, diverso ed inconciliabile orientamento espresso in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 9.11.2023, BK (causa C-175- 22)".

Alla luce di tale decisione, la violazione delle prerogative difensive sarebbe consistita nel fatto che il ricorrente non era stato tempestivamente informato della nuova qualificazione giuridica attribuita al fatto, indipendentemente dalle circostanze che il nuovo reato avesse comportato l'inflizione di una pena inferiore e che l'epilogo del giudizio fosse prevedibile da parte dell'imputato.

La Corte di appello non si sarebbe pronunciata neanche sulla richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nel caso di diverso intendimento rispetto a quanto da quest'ultima statuito. 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 641 cod.pen., avendo la stessa Corte escluso che la società legalmente rappresentata dal ricorrente versasse in stato di insolvenza al momento della conclusione del contratto, così venendo meno uno degli elementi costitutivi del delitto, non bastando alla sua configurazione la temporanea difficoltà economica nella quale versava la società amministrata dal ricorrente al momento della stipula del contratto e neanche lo stato di insolvenza sopravvenuto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità.

La Corte non si sarebbe confrontata con le deduzioni contenute nell'atto di appello, secondo cui la liquidazione della società rappresentata dal ricorrente era stata deliberata per mere opportunità commerciali, come emergerebbe dalla relazione al bilancio del 31 dicembre 2017, il cui contenuto sarebbe stato travisato, dal momento che nel documento si evidenziavano le prospettive di risanamento della società e nessun dato su una crisi irreversibile, come aveva affermato anche il presidente del consiglio di amministrazione, il cui apporto testimoniale sarebbe stato del tutto omesso dalla sentenza impugnata.In ogni caso, avrebbe dovuto essere valutata la circostanza che la messa in liquidazione della società rappresentata dal ricorrente era formalmente avvenuta dopo la stipula del contratto con la parte civile.

Anche sotto il profilo relativo alla sussistenza del dolo in capo al ricorrente, la sentenza non avrebbe dato conto della esistenza della originaria intenzione di non adempiere il contratto, al contrario smentita da una serie di circostanze processualmente accertate e non adeguatamente considerate dalla Corte di appello, come il fatto che l'iniziativa di concludere il contratto era provenuta dalla parte civile e che la società dell'imputato aveva disposto pagamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. anche dopo la stipula della vendita, estinguendo i debiti pregressi, con ciò rivelando la volontà di superare la crisi transitoria in cui versava la società, il cui definitivo tracollo sarebbe sopraggiunto per fatti sopravvenuti ed imprevedibili e sarebbe da riconnettersi, pertanto, a mero inadempimento civilistico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

1. Quanto al primo motivo, di ordine processuale, deve ricordarsi che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174-01; Sez. 2, n. 10792 del 23/01/2001, Delfino, Rv. 218671-01).

Nel caso in esame, l'originaria contestazione di truffa aggravata indicava la medesima condotta illecita sussunta dai giudici di merito nel reato di insolvenza fraudolenta, vale a dire la circostanza che il ricorrente avesse celato alla società parte civile "il grave stato di insolvenza" della società [OSCURATO:SOCIETA]. da lui rappresentata, in modo tale che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato il contratto ignara della "reale capacità finanziaria" della prima.

La diversa qualificazione giuridica del fatto non è passata, pertanto, da alcuna modifica radicale di esso, ma si è basata soltanto sulla mancata individuazione di artifici e raggiri quale elemento aggiuntivo rispetto al silenzio dell'imputato sulle condizioni economiche della società.

Deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli; Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846).

La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi, anche in relazione a quanto indicato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza citata dal ricorrente, dal momento che, posta la situazione specifica all'esame, l'imputato aveva avuto la possibilità di esercitare i propri diritti in modo concreto ed efficace rispetto ad un fatto contestato rimasto sostanzialmente identico e del quale egli era stato informato fin dall'inizio (cfr. quanto la Corte di Giustizia, nella sentenza del 09/11/2023„ BK, citata in ricorso ha precisato al punto 56).

Peraltro, la diversa qualificazione giuridica del fatto, come ha sottolineato la Corte di appello a fg. 5 della sentenza impugnata, era stata richiesta dallo stesso Pubblico ministero procedente in sede di conclusioni davanti al Tribunale, sicché, anche con riguardo al dovere di informazione dell'imputato (sul quale la sentenza della Corte di Giustizia citata si è a lungo soffermata), deve ritenersi che esso sia avvenuto in tempo utile affinché al ricorrente fosse consentito di difendersi.

Per di più, rispetto al reato di insolvenza fraudolenta, definito nei termini detti senza alcuna sostanziale modifica dell'accusa originaria tranne che per l'assenza di un elemento ulteriore mancante (gli artifici e raggiri della truffa), il ricorrente si è limitato ad affermare di avere subito una lesione delle sue prerogative difensive, senza, tuttavia, indicare quali diverse strategie egli avrebbe potuto o voluto adottare rispetto ad una ricostruzione più favorevole dei suoi comportamenti in termini di disvalore penale; sotto questo profilo, il ricorso è anche generico. 2.

In ordine al secondo motivo, ai fini della configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per insolvenza fraudolenta degli amministratori di una società che avevano concluso un contratto con una società di trasporti tacendo il conclamato stato di insolvenza in cui versava la società amministrata, assumendo l'obbligo del pagamento delle prestazioni con scadenza nello stesso giorno della presentazione della domanda di concordato). (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri, Rv. 269682-01).Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione che il ricorso non richiama adeguatamente, ha ampiamente spiegato, ai fgg. 6 e 7 della sentenza, le ragioni per le quali, al momento della stipula del contratto incriminato, la società rappresentata dal ricorrente versasse in una crisi irreversibile che le impediva di far fronte all'ingente pagamento dei titoli energetici che aveva acquistato per oltre due milioni e duecento mila euro.

Tale crisi - sul cui carattere di irreversibilità il ricorso sorvola e che era stato documentato non fosse altro che dalla risoluzione societaria di messa in liquidazione adottata con delibera del 27 aprile 2018, a fronte di un contratto stipulato il 7 maggio 2018 - si era resa evidente anche da atti pregressi alla conclusione del negozio riportati in sentenza e dalle dichiarazioni del liquidatore della società, oltre che dal successivo fallimento che è stato valorizzato dalla Corte di appello solo quale elemento logico di valutazione del dissesto societario che lo aveva preceduto.

Tanto basta per ritenere sussistente l'elemento oggettivo del reato.

In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato (Nella specie l'agente, alla data di emissione delle fatture, aveva taciuto ai fornitori la situazione di costante e progressivo indebitamento della società dallo stesso amministrata e la contestuale costituzione di una società con denominazione similare all'obbligata verso la quale distrarre le risorse acquisite). (Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Di, Rv. 281868-01).

3. Il terzo motivo di ricorso tende a sottoporre una diversa interpretazione di dati processuali che la Corte avrebbe asseritamente travisato e che si riverbererebbero sulla sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato.

Si osserva, sul punto, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente.

E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438-01; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01).

Nel caso in esame e sulla base dei dati indicati in relazione ai precedenti motivi, la sentenza impugnata e quella conforme del Tribunale non risultano viziate da macroscopiche illogicità nell'aver ritenuto, nel merito, che il ricorrente, rappresentante legale della società messa in liquidazione pochi giorni prima del contratto per cui è causa, avesse deliberatamente omesso di informare la controparte sulla impossibilità di adempiere l'obbligazione scaturente dal negozio, così come era effettivamente avvenuto, avendo la Corte escluso che i pagamenti successivi del ricorrente potessero essere imputabili al contratto di che trattasi anziché a debiti ulteriori pregressi neanche del tutto onorati, come tali ininfluenti sia sulla sussistenza oggettiva del reato che sul dolo.

Tanto assorbe e supera ogni ulteriore argomentazione difensiva.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria e le conclusioni depositate nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale è stata chiesta la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 10 gennaio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di insolvenza fraudolenta aggravata dal rilevante danno — così diversamente qualificato dal primo giudice il fatto originariamente contestato come truffa aggravata — per avere concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., il 7 maggio 2018, un contratto avente ad kr- oggetto il trasferimento di titoli di efficienza energetica per oltre due milioni e duecento mila euro, non informando la contraente della crisi finanziaria della società da lui rappresentata, posta in liquidazione pochi giorni prima della stipula del contratto, che non veniva adempiuto nemmeno in parte. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con conseguente nullità della sentenza impugnata per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, essendosi proceduto a dare al fatto una diversa definizione giuridica - da truffa aggravata ad insolvenza fraudolenta - in spregio delle prerogative difensive. La Corte di appello avrebbe del tutto omesso di misurarsi con quello che il ricorrente ritiene essere un "nuovo, diverso ed inconciliabile orientamento espresso in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 9.11.2023, BK (causa C-175- 22)". Alla luce di tale decisione, la violazione delle prerogative difensive sarebbe consistita nel fatto che il ricorrente non era stato tempestivamente informato della nuova qualificazione giuridica attribuita al fatto, indipendentemente dalle circostanze che il nuovo reato avesse comportato l'inflizione di una pena inferiore e che l'epilogo del giudizio fosse prevedibile da parte dell'imputato. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata neanche sulla richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nel caso di diverso intendimento rispetto a quanto da quest'ultima statuito. 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 641 cod.pen., avendo la stessa Corte escluso che la società legalmente rappresentata dal ricorrente versasse in stato di insolvenza al momento della conclusione del contratto, così venendo meno uno degli elementi costitutivi del delitto, non bastando alla sua configurazione la temporanea difficoltà economica nella quale versava la società amministrata dal ricorrente al momento della stipula del contratto e neanche lo stato di insolvenza sopravvenuto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. La Corte non si sarebbe confrontata con le deduzioni contenute nell'atto di appello, secondo cui la liquidazione della società rappresentata dal ricorrente era stata deliberata per mere opportunità commerciali, come emergerebbe dalla relazione al bilancio del 31 dicembre 2017, il cui contenuto sarebbe stato travisato, dal momento che nel documento si evidenziavano le prospettive di risanamento della società e nessun dato su una crisi irreversibile, come aveva affermato anche il presidente del consiglio di amministrazione, il cui apporto testimoniale sarebbe stato del tutto omesso dalla sentenza impugnata.In ogni caso, avrebbe dovuto essere valutata la circostanza che la messa in liquidazione della società rappresentata dal ricorrente era formalmente avvenuta dopo la stipula del contratto con la parte civile. Anche sotto il profilo relativo alla sussistenza del dolo in capo al ricorrente, la sentenza non avrebbe dato conto della esistenza della originaria intenzione di non adempiere il contratto, al contrario smentita da una serie di circostanze processualmente accertate e non adeguatamente considerate dalla Corte di appello, come il fatto che l'iniziativa di concludere il contratto era provenuta dalla parte civile e che la società dell'imputato aveva disposto pagamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. anche dopo la stipula della vendita, estinguendo i debiti pregressi, con ciò rivelando la volontà di superare la crisi transitoria in cui versava la società, il cui definitivo tracollo sarebbe sopraggiunto per fatti sopravvenuti ed imprevedibili e sarebbe da riconnettersi, pertanto, a mero inadempimento civilistico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, di ordine processuale, deve ricordarsi che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174-01; Sez. 2, n. 10792 del 23/01/2001, Delfino, Rv. 218671-01). Nel caso in esame, l'originaria contestazione di truffa aggravata indicava la medesima condotta illecita sussunta dai giudici di merito nel reato di insolvenza fraudolenta, vale a dire la circostanza che il ricorrente avesse celato alla società parte civile "il grave stato di insolvenza" della società [OSCURATO:SOCIETA]. da lui rappresentata, in modo tale che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato il contratto ignara della "reale capacità finanziaria" della prima. La diversa qualificazione giuridica del fatto non è passata, pertanto, da alcuna modifica radicale di esso, ma si è basata soltanto sulla mancata individuazione di artifici e raggiri quale elemento aggiuntivo rispetto al silenzio dell'imputato sulle condizioni economiche della società. Deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli; Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846). La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi, anche in relazione a quanto indicato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza citata dal ricorrente, dal momento che, posta la situazione specifica all'esame, l'imputato aveva avuto la possibilità di esercitare i propri diritti in modo concreto ed efficace rispetto ad un fatto contestato rimasto sostanzialmente identico e del quale egli era stato informato fin dall'inizio (cfr. quanto la Corte di Giustizia, nella sentenza del 09/11/2023„ BK, citata in ricorso ha precisato al punto 56). Peraltro, la diversa qualificazione giuridica del fatto, come ha sottolineato la Corte di appello a fg. 5 della sentenza impugnata, era stata richiesta dallo stesso Pubblico ministero procedente in sede di conclusioni davanti al Tribunale, sicché, anche con riguardo al dovere di informazione dell'imputato (sul quale la sentenza della Corte di Giustizia citata si è a lungo soffermata), deve ritenersi che esso sia avvenuto in tempo utile affinché al ricorrente fosse consentito di difendersi. Per di più, rispetto al reato di insolvenza fraudolenta, definito nei termini detti senza alcuna sostanziale modifica dell'accusa originaria tranne che per l'assenza di un elemento ulteriore mancante (gli artifici e raggiri della truffa), il ricorrente si è limitato ad affermare di avere subito una lesione delle sue prerogative difensive, senza, tuttavia, indicare quali diverse strategie egli avrebbe potuto o voluto adottare rispetto ad una ricostruzione più favorevole dei suoi comportamenti in termini di disvalore penale; sotto questo profilo, il ricorso è anche generico. 2. In ordine al secondo motivo, ai fini della configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per insolvenza fraudolenta degli amministratori di una società che avevano concluso un contratto con una società di trasporti tacendo il conclamato stato di insolvenza in cui versava la società amministrata, assumendo l'obbligo del pagamento delle prestazioni con scadenza nello stesso giorno della presentazione della domanda di concordato). (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri, Rv. 269682-01).Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione che il ricorso non richiama adeguatamente, ha ampiamente spiegato, ai fgg. 6 e 7 della sentenza, le ragioni per le quali, al momento della stipula del contratto incriminato, la società rappresentata dal ricorrente versasse in una crisi irreversibile che le impediva di far fronte all'ingente pagamento dei titoli energetici che aveva acquistato per oltre due milioni e duecento mila euro. Tale crisi - sul cui carattere di irreversibilità il ricorso sorvola e che era stato documentato non fosse altro che dalla risoluzione societaria di messa in liquidazione adottata con delibera del 27 aprile 2018, a fronte di un contratto stipulato il 7 maggio 2018 - si era resa evidente anche da atti pregressi alla conclusione del negozio riportati in sentenza e dalle dichiarazioni del liquidatore della società, oltre che dal successivo fallimento che è stato valorizzato dalla Corte di appello solo quale elemento logico di valutazione del dissesto societario che lo aveva preceduto. Tanto basta per ritenere sussistente l'elemento oggettivo del reato. In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato (Nella specie l'agente, alla data di emissione delle fatture, aveva taciuto ai fornitori la situazione di costante e progressivo indebitamento della società dallo stesso amministrata e la contestuale costituzione di una società con denominazione similare all'obbligata verso la quale distrarre le risorse acquisite). (Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Di, Rv. 281868-01). 3. Il terzo motivo di ricorso tende a sottoporre una diversa interpretazione di dati processuali che la Corte avrebbe asseritamente travisato e che si riverbererebbero sulla sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato. Si osserva, sul punto, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438-01; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Nel caso in esame e sulla base dei dati indicati in relazione ai precedenti motivi, la sentenza impugnata e quella conforme del Tribunale non risultano viziate da macroscopiche illogicità nell'aver ritenuto, nel merito, che il ricorrente, rappresentante legale della società messa in liquidazione pochi giorni prima del contratto per cui è causa, avesse deliberatamente omesso di informare la controparte sulla impossibilità di adempiere l'obbligazione scaturente dal negozio, così come era effettivamente avvenuto, avendo la Corte escluso che i pagamenti successivi del ricorrente potessero essere imputabili al contratto di che trattasi anziché a debiti ulteriori pregressi neanche del tutto onorati, come tali ininfluenti sia sulla sussistenza oggettiva del reato che sul dolo. Tanto assorbe e supera ogni ulteriore argomentazione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p
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