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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 34786/2022

Testo disponibile della fonte

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, emessa in data 12/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa a mezzo pec in data 30/06/2022 dal difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica in data 12/06/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 3, 61 n. 5 cod. pen., in Torino il 31/10/2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di norme sancite a pena di nullità, in riferimento agli artt. 178 lett. c), cod. proc. pen., 23 e 23-bis legge 176/2020, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a seguito di giudizio di primo grado, celebrato in assenza dell'imputato, la difesa aveva tempestivamente impugnato la sentenza quale difensore di ufficio, non avendo ritenuto di avanzare istanza di trattazione orale al momento della citazione del decreto per il giudizio di appello, in quanto non aveva mai avuto alcun contatto con l'imputato; questi, tuttavia, ricevuta la citazione presso il carcere di Torino in data 14/10/2021, manifestava la propria volontà di comparire personalmente all'udienza, barrando la relativa casella sul verbale di notifica, trasmesso a mezzo pec alla Corte di appello; lo stesso difensore, nominato di fiducia dal cliente, avanzava istanza di trattazione orale in data 29/10/2021; pervenute alla Corte di appello entrambe le richieste, l'istanza dell'imputato veniva rigettata in quanto veicolata attraverso la [OSCURATO:PERSONA], mentre quella del difensore veniva ritenuta trasmessa tredici e non quindici giorni prima dell'udienza, ciò in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alla relazione del massimario della Cassazione del 23/11/2020, essendo, quindi, irrilevante che alla trasmissione dell'istanza dell'imputato avesse provveduto la [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che il difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

A norma dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 137 del 2020 "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza." Dalla formulazione letterale della norma, quindi, appare evidente come il solo difensore possa veicolare l'istanza dell'imputato di discussione orale; ciò, peraltro, appare anche logicamente necessitato dall'esigenza di garantire il coordinamento tra la volontà dell'imputato e la disponibilità del difensore alla trattazione orale in periodo di emergenza sanitaria.

Anche la giurisprudenza di legittimità, pur incidentalmente, non dubita del fatto che l'imputato debba rappresentare la sua volontà di trattazione orale del processo in appello unicamente attraverso il difensore (ad esempio, Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, dep. 12/01/2022, D., Rv. 282531, secondo cui "In tema di disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, il mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto nelle more del giudizio di appello (nella specie, rinviato per legittimo impedimento del difensore dell'imputato) e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza."; inoltre, Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 04/02/2022, D., Rv. 282888, secondo cui "In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19, l'omessa traduzione dell'imputato detenuto, che abbia richiesto di comparire all'udienza per il tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza").

A ciò deve aggiungersi che risulta come, in calce all'istanza dell'imputato, la Corte di appello, con provvedimento in data 27/10/2021, avesse rigettato l'istanza motivando espressamente sulla circostanza che la stessa non era stata veicolata tramite il difensore; quest'ultimo, a sua volta, nulla ha eccepito in merito al rigetto dell'istanza, cosa che avrebbe potuto fare con memoria, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con conseguente tardività dell'eccezione.

Dall'inammissibilità dell'istanza discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13/07/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, emessa in data 12/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa a mezzo pec in data 30/06/2022 dal difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica in data 12/06/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 3, 61 n. 5 cod. pen., in Torino il 31/10/2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di norme sancite a pena di nullità, in riferimento agli artt. 178 lett. c), cod. proc. pen., 23 e 23-bis legge 176/2020, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a seguito di giudizio di primo grado, celebrato in assenza dell'imputato, la difesa aveva tempestivamente impugnato la sentenza quale difensore di ufficio, non avendo ritenuto di avanzare istanza di trattazione orale al momento della citazione del decreto per il giudizio di appello, in quanto non aveva mai avuto alcun contatto con l'imputato; questi, tuttavia, ricevuta la citazione presso il carcere di Torino in data 14/10/2021, manifestava la propria volontà di comparire personalmente all'udienza, barrando la relativa casella sul verbale di notifica, trasmesso a mezzo pec alla Corte di appello; lo stesso difensore, nominato di fiducia dal cliente, avanzava istanza di trattazione orale in data 29/10/2021; pervenute alla Corte di appello entrambe le richieste, l'istanza dell'imputato veniva rigettata in quanto veicolata attraverso la [OSCURATO:PERSONA], mentre quella del difensore veniva ritenuta trasmessa tredici e non quindici giorni prima dell'udienza, ciò in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alla relazione del massimario della Cassazione del 23/11/2020, essendo, quindi, irrilevante che alla trasmissione dell'istanza dell'imputato avesse provveduto la [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che il difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. A norma dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 137 del 2020 "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza." Dalla formulazione letterale della norma, quindi, appare evidente come il solo difensore possa veicolare l'istanza dell'imputato di discussione orale; ciò, peraltro, appare anche logicamente necessitato dall'esigenza di garantire il coordinamento tra la volontà dell'imputato e la disponibilità del difensore alla trattazione orale in periodo di emergenza sanitaria. Anche la giurisprudenza di legittimità, pur incidentalmente, non dubita del fatto che l'imputato debba rappresentare la sua volontà di trattazione orale del processo in appello unicamente attraverso il difensore (ad esempio, Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, dep. 12/01/2022, D., Rv. 282531, secondo cui "In tema di disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, il mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto nelle more del giudizio di appello (nella specie, rinviato per legittimo impedimento del difensore dell'imputato) e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza."; inoltre, Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 04/02/2022, D., Rv. 282888, secondo cui "In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19, l'omessa traduzione dell'imputato detenuto, che abbia richiesto di comparire all'udienza per il tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza"). A ciò deve aggiungersi che risulta come, in calce all'istanza dell'imputato, la Corte di appello, con provvedimento in data 27/10/2021, avesse rigettato l'istanza motivando espressamente sulla circostanza che la stessa non era stata veicolata tramite il difensore; quest'ultimo, a sua volta, nulla ha eccepito in merito al rigetto dell'istanza, cosa che avrebbe potuto fare con memoria, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con conseguente tardività dell'eccezione. Dall'inammissibilità dell'istanza discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/07/20
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