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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07414/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 05;. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 612/21 la Corte di appello di LecceVia confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 25/02/20, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere sporto una falsa denuncia di furto della propria autovettura che era stata invece alienata ad altro soggetto.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione per travisamento dei fatti e per il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p..

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento dei fatti, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente.

Analoga genericità contraddistingue anche le censure in merito alle attenuanti generiche ed alla invocata causa di non punibilità, tenuto conto delle valutazioni in punto di gravità del fatto per il carattere fraudolento della denuncia in danno della compagnia di assicurazione.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022 Il re estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 05;. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 612/21 la Corte di appello di LecceVia confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 25/02/20, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere sporto una falsa denuncia di furto della propria autovettura che era stata invece alienata ad altro soggetto. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione per travisamento dei fatti e per il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento dei fatti, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente. Analoga genericità contraddistingue anche le censure in merito alle attenuanti generiche ed alla invocata causa di non punibilità, tenuto conto delle valutazioni in punto di gravità del fatto per il carattere fraudolento della denuncia in danno della compagnia di assicurazione. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il re estensore I
Sentenza Cassazione n. 07414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris