CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 22000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Zeuli, come da procura speciale in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 997/2023 della Corte d’appello di Bologna depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 24/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA] che il de cuius [OSCURATO:PERSONA] (padre) aveva venduto ilNumero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/202614 luglio 2003 al convenuto la nuda proprietà di un fabbricato sito aCesenatico in viale Segantini n. 24 ad un prezzo indicato nel rogito notariledi euro 97.000, corrisposto mediante consegna di assegno circolare nontrasferibile. In data 06/03/2014 [OSCURATO:PERSONA] era morto e si eraaperta la successione nei confronti degli eredi legittimi [OSCURATO:PERSONA] eGiorgia [OSCURATO:PERSONA] (figli) e [OSCURATO:PERSONA] (a suo dire, ex coniuge divorziatamolti anni prima). [OSCURATO:PERSONA], dunque, conveniva in giudizio il fratelloaffinché fosse verificata la sua accettazione tacita dell'eredità - ovvero, insubordine, fosse fissato il termine di cui all'art. 481 c.c. - e in ogni casochiedeva che fosse accertato e dichiarato che l'atto di vendita oggetto digiudizio era nullo o inefficace in quanto espressione di una simulazionerelativa del negozio; chiedeva, inoltre, che venisse accertata l'esistenza diun dissimulato patto successorio ex art. 458 c.c. in favore di AlbertoLombardi in luogo della vendita della nuda proprietà, con conseguentereintegrazione dell'immobile nella massa ereditaria; in via subordinata,chiedeva che fosse accertato che il de cuius aveva disposto delle propriesostanze adottando l'atto di vendita in frode alla legge o comunque perscopi illeciti, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di vendita -in quanto stipulato in frode alla legge e finalizzato ad uno scopo riprovevolee antisociale -, e domandava che fosse accertato che il de cuius avevadisposto delle proprie sostanze allo scopo di pretermettere l'eredelegittimaria e favorire esclusivamente il convenuto; in ulteriore subordine,nel caso in cui non fosse stata accertata la nullità dell'atto di vendita di nudaproprietà, chiedeva che fosse accertata la lesione della sua quota legittimae disposta la reintegrazione della stessa mediante riduzione delle donazioni;così ricostruito l'asse ereditario, chiedeva la divisione della massaformulando plurime istanze istruttorie. Chiedeva, infine, che il convenutofosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali(questi ultimi quantificati nella misura forfettaria di euro 30.000).[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmentel'integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede [OSCURATO:PERSONA](dalla quale, in realtà, a suo dire, il padre non aveva mai divorziato) e, nelNumero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/2026merito, il rigetto delle plurime domande attoree. Deduceva, inoltre, che, inseguito al decesso del padre, aveva sostenuto le spese funerarie per euro5.224,54, che alla data di apertura della successione il conto corrente delde cuius aveva un saldo attivo di soli euro 1.026,81 e che rientrava nell'asseereditario un'autovettura [OSCURATO:PERSONA].Integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del protutoreavv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima si costituiva e chiedeva che fosseaccertata e dichiarata la simulazione del contratto di compravendita del14/07/2003 tra Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA], essendo stata dissimulatauna donazione, con conseguente domanda di riduzione di tale donazione edichiarazione che lei era divenuta proprietaria di 1/3 dell'immobile.Il Tribunale di Forlì così provvedeva: “1) respinge le domande svoltedall’attrice [OSCURATO:PERSONA] di accertamento e declaratoria di nullitàdell’atto di compravendita della nuda proprietà concluso fra LombardiGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA] in data 14 luglio 2003, per simulazionerelativa dell’atto con dissimulazione di patto successorio nullo, per frode allelegge o comunque per scopi illeciti o finalità illegali o illegittime, diaccertamento e riqualificazione dell’atto in questione quale donazioneindiretta o contratto misto con donazione, di riduzione, reintegrazione dellalegittima, collazione e comunque di conferimento del bene oggetto delcontratto nella massa ereditaria, in quanto infondate; 2) respinge ledomande di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione dei frutti e al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali; 3) respinge la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] di simulazionedel contratto di compravendita di cui al punto 1) con dissimulazione didonazione, di riduzione e accertamento della proprietà pro quota di MirandaSami sul bene in questione; 4) respinge la domanda di divisione per assenzadi massa attiva da dividere”.2. Sull’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e incidentale di MirandaSami, la Corte d’appello di Bologna rigettava i gravami, affermando che: a)dalla lettura dell'atto di compravendita si evinceva che il prezzo convenutoera stato pagato mediante consegna di un assegno circolare di euro 97.000,Numero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/2026con corrispondente rilascio di piena quietanza da parte del venditore; b)l'attestazione notarile relativa all'effettiva consegna di tale assegnocircolare non era mai stata contestata né oggetto di querela di falso; c) nonsi evinceva alcuna palese sproporzione tra il prezzo pagato e il valore delbene (indicato dallo stesso attore come “non inferiore a euro 200.000”), sesi teneva conto che il negozio aveva avuto ad oggetto la sola nuda proprietàe che la parte venditrice aveva all’epoca 73 anni; d) il venditore avevadisposto all'attualità del proprio patrimonio con atto inter vivos, in nessunmodo regolando la futura successione o violando la quota di legittimaspettante all'attrice; e) poiché le passività erano di gran lunga superioririspetto alle attività, in mancanza di massa attiva da dividere, la domandadi divisione non poteva trovare accoglimento; f) la domanda di risarcimentodei danni patrimoniali e non patrimoniali presupponeva che il convenutofosse rimasto nella disponibilità e nel godimento dell'immobile oggettodell'atto di compravendita, ma il rigetto della domanda di inserimento nellamassa di tale immobile nell’asse eliminava il presupposto della domanda.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GiorgiaLombardi sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.A seguito della formulazione, da parte del consigliere all’uopo delegato, diuna proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza delricorso, la ricorrente ha formulato istanza di decisione.In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fattodecisivo allegato dalle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per aver la Corte territoriale omesso di considerare che il conto corrente delde cuius era pari quasi a zero, portando un saldo attivo pari a soli euro1.021,81 (recte, 1.026,81) al momento della morte.1.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/2026Preliminarmente, va evidenziato che, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022),il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominatorelatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art.380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effettidegli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta nonrivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente allarichiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenutie finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. U,Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).Ciò debitamente premesso, la ricorrente sostiene che, essendo il de cuiusdeceduto poco tempo dopo la vendita, il fatto che non vi fosse denaro nelsuo c/c forniva una prova, molto più che indiziaria, della circostanza che ildanaro della vendita non fosse passato mai dal padre al figlio.Essendosi, tuttavia, in presenza di una cd. doppia conforme e non avendola ricorrente neppure dedotto che le due decisioni di merito fosse fondatesu differenti ragioni di fatto, è preclusa, ai sensi dell’art. 360, comma 4,c.p.c., qualsivoglia censura sul piano motivazionale.D’altro canto, sì come evidenziato dalla stessa ricorrente, l'omesso esamedi elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché in sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze. E', quindi, inammissibile la deduzione del viziodi cui all'articolo 360, n. 5, c.p.c. per sostenere semplicemente il mancatoesame di deduzioni istruttorie ovvero di documenti, da parte del giudice delmerito (Cass., sez. II, 08/08/2019, n. 21210).Senza tralasciare che il mancato esame di un documento può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione diNumero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/2026motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente,quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi vengaa trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede dilegittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delleragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio datoluogo a una decisione diversa (Cas., sez. III, 26/06/2018, n. 16812, anchequesta riportata dalla stessa ricorrente).In proposito, la Corte d’appello ha evidenziato, da un lato, che dalla letturadell'atto di compravendita si evinceva che il prezzo convenuto era statopagato mediante consegna di un assegno circolare di euro 97.000, concorrispondente rilascio di piena quietanza da parte del venditore, e,dall’altro lato, che l'attestazione notarile relativa all'effettiva consegna ditale assegno circolare non era mai stata contestata né oggetto di quereladi falso.Infine, ma con valenza parimenti pregnante, va evidenziato che tra l’atto dicompravendita oggetto di causa (stipulato in data 14.7.2003) e il decessodel venditore/de cuius (avvenuto in data 6.3.2014) sono intercorsi benundici anni, con la conseguenza che è senz’altro plausibile che il prezzo diacquisto, accreditato sul conto corrente del venditore a seguito dellacessione, sia stato utilizzato dallo stesso per far fronte alle proprie esigenzepersonali.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per aver la Corte di merito omesso di ammettere la consulenzatecnica d’ufficio.2.1. Il motivo è inammissibile.Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento dellaconsulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensiNumero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazionealla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cuiall'art. 360, comma 4, c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 25281 del25/08/2023).In ogni caso, premesso che la decisione di ammettere una c.t.u. rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 326 del 13/01/2020, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è mezzoistruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delleparti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrandonel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nominadell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice diammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contestogenerale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadroprobatorio unitariamente considerato; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n.18299 del 04/07/2024) e non è censurabile in sede di legittimità se ildiniego viene congruamente motivato, nel caso di specie, la Corte d’appello,dopo aver rilevato che la richiesta di c.t.u. non può risolversi in una “ricercadi prova” su un fatto neppure precisamente allegato, ha correttamenteevidenziato che parte attrice, affermando l'esistenza di una donazioneindiretta (o di negotium mixtum cum donatione), ne avrebbe dovuto darela dimostrazione e che, comunque, non si evinceva alcuna palesesproporzione tra il prezzo pagato e il valore del bene (indicato dallo stessonegozio aveva avuto ad oggetto la sola nuda proprietà e che la partevenditrice aveva all’epoca 73 anni.Del resto, anche qualora l’eventuale consulente all’uopo nominato avessequantificato il valore della nuda proprietà dell’immobile in una misurainferiore al prezzo concordato, non per questo solo motivo si sarebbe potutoritenere che la compravendita dissimulasse in realtà una donazioneindiretta, sicchè la consulenza si sarebbe rivelata inutile, oltre chemeramente esplorativa.Numero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/2026Va altresì evidenziato che la c.t.u. sollecitata dalla ricorrente non sarebbestata percipiente, se solo si considera che gli eredi e i chiamati all’ereditàhanno il diritto di accedere (in base all’art. 119 d.lgs. n. 385/1993) allostorico di tutte le operazioni bancarie (estratti conto e movimenti) effettuatedal de cuius fino a dieci anni prima del decesso, essendo loro preclusa solol’esecuzione di nuove operazioni di prelievo o bonifico fino alla conclusionedella pratica di successione. Così come una consulenza avente ad oggettola stima del valore dell’immobile avrebbe avuto natura deducente (e nonpercipiente; configurabile, invece, ad esempio, nel caso in cui occorrarilevare fatti complessi non rilevabili dalle parti, come la presenza di viziocculti, di danni strutturali interni o di abusivismi edilizi non documentati),in quanto il tecnico avrebbe avuto l’incarico di valutarla sulla base dei fattie documenti già agli atti, senza avere il potere di accertare direttamentefatti o situazioni richiedenti, per la rilevazione, competenze tecniche.Senza tralasciare che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. siconfigura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettanorma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerataavesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c..3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., nella parte in cui la Corte di merito non havalutato la questione della soccombenza della [OSCURATO:PERSONA], che dovevaconsiderarsi integralmente soccombente pure essa rispetto allacontroparte.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in subordine rispetto al terzomotivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso dipronunciarsi circa la posizione della [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/20265. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono infondati.A tal riguardo la Corte di merito preliminarmente ha rilevato che gli “eredidi [OSCURATO:PERSONA]”, citati in riassunzione a seguito della sua morte,collettivamente e impersonalmente presso la casa di riposo ove la parteaveva la propria residenza, altri non erano che le parti già in causa, ovverogli unici due figli, i quali si sarebbero visti accrescere, proporzionalmente,la quota della massa eventualmente riconosciuta.Orbene, mentre nei rapporti con il fratello la odierna ricorrente è senz’altrosoccombente, la medesima è carente di interesse a far valere la mancatacondanna della [OSCURATO:PERSONA] (la quale, prima del decesso, aveva proposto appelloincidentale, sostanzialmente reiterando le domande formulate in primogrado) al rimborso delle spese processuali, in applicazione del principio disoccombenza, atteso che la parte vittoriosa sarebbe stata [OSCURATO:PERSONA].Invero, la [OSCURATO:PERSONA], al pari della originaria attrice, aveva chiesto la declaratoriadella simulazione del contratto di compravendita concluso il 14/7/2003 traGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il fabbricato sito inCesenatico, asserendo che lo stesso fosse stato concluso con lo scopo didissimulare un contratto di donazione tra le stesse parti, con conseguentelesione della legittima.In quest’ottica, solo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto, semmai, interesse adolersi della mancata condanna in suo favore della madre, sul cui appello,peraltro, la Corte di merito si è, di fatto, pronunciata implicitamente,ritenendo infondata l’analoga domanda di simulazione relativa coltivatadalla figlia.5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la motivazione omessa circaun punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di ammettere le provetestimoniali atte a chiarire il reale svolgimento dei fatti.5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In primo luogo, la censura non attinge la ratio decidendi sottesa allapronuncia impugnata. Invero, per quanto riguarda la domanda di divisione,Numero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/2026la Corte d’appello ha condiviso le osservazioni del giudice di primo gradosecondo cui le passività erano di gran lunga superiori rispetto alle attività,con la conseguenza che, in mancanza di massa attiva da dividere, ladomanda di divisione non poteva trovare accoglimento. I motivi diimpugnazione sul punto risultavano, pertanto, per la Corte territoriale,assolutamente generici e unicamente volti ad ottenere integrazioneistruttoria attraverso c.t.u. contabili e ordini di esibizione, richieste tuttaviaprive di puntuale indicazione dell'allegazione stessa dell’esistenza di beni(anche denaro e valori) da dividere.In secondo luogo, come ha sottolineato la stessa ricorrente, la mancataammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazionesolo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione suun punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessaovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze talida invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi vengaa trovarsi priva di fondamento.I capitoli di prova formulati dall’odierna ricorrente, riprodotti a pagina 27del ricorso, erano, invece, all’evidenza irrilevanti ai fini del decidere,vertendo su circostanze del tutto esulanti dalla domanda, avente ad oggettol’asserita simulazione del contratto di compravendita.In ogni caso, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme, la ricorrentenon avrebbe potuto formulare doglianze sul piano motivazionale.6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce l’omissione di motivazione circauna richiesta istruttoria in relazione all’intervento della Guardia di Finanza,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento all’art. 187c.p.c., per non aver la Corte di merito disposto che la Guardia di Finanzacompetente controllasse i movimenti patrimoniali che avevano interessatoi conti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allo scopodi verificare le somme di denaro effettivamente confluite e ritirate, nonchéla relativa tempistica.Numero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/20266.1. Il motivo, oltre che inammissibile (essendosi, come detto, in presenzadi una cd. doppia conforme), è infondato, se solo si considera che, anchealla luce di quanto in precedenza evidenziato in ordine all’accesso al contocorrente intestato al de cuius, l’attività demandata alla Guardia di Finanzasi sarebbe rivelata, in assenza di elementi a sostegno oggettivi, del tuttoesplorativa.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di manifesta infondatezza delconsigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito il giudizio inconformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.,come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdottadall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, adopera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna aduna somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate infavore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della di euro 2.500,00,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso;Numero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/2026condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di euro 2.500,00;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe FortunatoNumero registro generale 13682/2023Numero sezionale 1655/2026Numero di raccolta generale 22000/2026Data pubblicazione 26/06/2026