CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per il reato di lesioni personali gravi; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, propone doglianze in punto di fatto ed è meramente reiterativo del motivo proposto in sede di gravame, adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo, che censura l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la complessiva pena inflitta, non si confronta con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, oltre a rilevare come la sanzione sia stata commisurata in termini prossimi al minimo edittale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]