Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 02437/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11525/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, presso il suo studio el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Carpi 6 (avv.

L.Napolitano), come da procura speciale in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Nola, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 50/A, presso lo studio N. Laurenti, come da procura speciale in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8150/23/17 del 5 ottobre 2017; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 18.1.2023, tenutasi con modalità da remoto come da autorizzazione del Presidente del Collegio 16 gennaio 2023 ex d.l. 198/22 e nota del [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:SOCIETA] propone due articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione che aveva ridotto la pretesa impositiva al 15%, ha ritenuto pienamente legittimo l'avviso di pagamento notificatole dal Comune di Nola per Tari 2015 relativa ai locali operativi dalla stessa detenuti presso l'Interporto di Nola.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i numerosi precedenti di merito che avevano accolto la tesi degli operatori dell'interporto circa la mancata prestazione del servizio comunale di raccolta dei rifiuti, anche qualora passati in giudicato (ma ciò non risultava provato), non potevano comunque sortire effetto preclusivo nel presente procedimento perché relativo ad una annualità diversa; - neppure, la società poteva far valere per l'anno in questione l'accordo transattivo già intercorso tra il Comune e gli operatori Interporto per gli anni dal 2006 al 2009, mediante abbattimento del dovuto al 15%, dal momento che questoaccordo (concernente la Tarsu) aveva presupposto una situazione di fatto (mancata prestazione del servizio) non più attuale nell'anno in questione; - nel presente procedimento, infatti, il Comune aveva documentato il regolare svolgimento del servizio in questione nell'anno dedotto, con riguardo sia alle strade di collegamento e di accesso sia alle singole utenze dell’Interporto con il sistema del ‘porta a porta’; - a nulla rilevava che la società si fosse avvalsa di ditte private per lo smaltimento in proprio dei rifiuti, essendo circostanza irrilevante a fronte del dimostrato svolgimento del servizio secondo la privativa comunale.

Resiste con controricorso il Comune il quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.

La ricorrente ha depositato memoria. §

2. L’eccezione è fondata.

Il ricorso è infatti stato tardivamente proposto perché la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] impugnata (non notificata) è stata pubblicata il 5 ottobre 2017, ed il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito tramite il servizio postale raccomandato solo in data 9 aprile 2018 (come da ricevuta di spedizione con stampigliatura postale in at ti); dunque oltre il decorso del termine lungo semestrale, ex art.327 cod.proc.civ., scadente il 5 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA] srl ha eccepito, in memoria, in ordine alla eccezione avversaria ed alla oggettività di queste risultanzetemporali.

Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2300,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11525/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, presso il suo studio el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Carpi 6 (avv. L.Napolitano), come da procura speciale in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Nola, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 50/A, presso lo studio N. Laurenti, come da procura speciale in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8150/23/17 del 5 ottobre 2017; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 18.1.2023, tenutasi con modalità da remoto come da autorizzazione del Presidente del Collegio 16 gennaio 2023 ex d.l. 198/22 e nota del [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:SOCIETA] propone due articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione che aveva ridotto la pretesa impositiva al 15%, ha ritenuto pienamente legittimo l'avviso di pagamento notificatole dal Comune di Nola per Tari 2015 relativa ai locali operativi dalla stessa detenuti presso l'Interporto di Nola. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i numerosi precedenti di merito che avevano accolto la tesi degli operatori dell'interporto circa la mancata prestazione del servizio comunale di raccolta dei rifiuti, anche qualora passati in giudicato (ma ciò non risultava provato), non potevano comunque sortire effetto preclusivo nel presente procedimento perché relativo ad una annualità diversa; - neppure, la società poteva far valere per l'anno in questione l'accordo transattivo già intercorso tra il Comune e gli operatori Interporto per gli anni dal 2006 al 2009, mediante abbattimento del dovuto al 15%, dal momento che questoaccordo (concernente la Tarsu) aveva presupposto una situazione di fatto (mancata prestazione del servizio) non più attuale nell'anno in questione; - nel presente procedimento, infatti, il Comune aveva documentato il regolare svolgimento del servizio in questione nell'anno dedotto, con riguardo sia alle strade di collegamento e di accesso sia alle singole utenze dell’Interporto con il sistema del ‘porta a porta’; - a nulla rilevava che la società si fosse avvalsa di ditte private per lo smaltimento in proprio dei rifiuti, essendo circostanza irrilevante a fronte del dimostrato svolgimento del servizio secondo la privativa comunale. Resiste con controricorso il Comune il quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione. La ricorrente ha depositato memoria. § 2. L’eccezione è fondata. Il ricorso è infatti stato tardivamente proposto perché la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] impugnata (non notificata) è stata pubblicata il 5 ottobre 2017, ed il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito tramite il servizio postale raccomandato solo in data 9 aprile 2018 (come da ricevuta di spedizione con stampigliatura postale in at ti); dunque oltre il decorso del termine lungo semestrale, ex art.327 cod.proc.civ., scadente il 5 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA] srl ha eccepito, in memoria, in ordine alla eccezione avversaria ed alla oggettività di queste risultanzetemporali. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. PQM La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2300,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se d
Sentenza Cassazione n. 02437/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris