CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] ANCONAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa in data 21 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, rilevando che il condannato era stato identificato in Italia con diversi alias, che non era più presente sul territorio dello Stato e che mancava qualsiasi informazione sul suo attuale modello di vita. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che con due motivi, di seguito enunciati nei limiti L strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354. In particolare, nel primo motivo il ricorrente evidenzia i) che il condannato non è in Italia in quanto espulso dal territorio dello Stato, li) che comunque la presenza del condannato nel territorio dello Stato non è condizione necessaria per presentare l'istanza, iii) che in ogni caso non è stata valutata la possibilità lavorativa documentata in atti. Nel secondo motivo il ricorrente evidenzia che non è stata adeguatamente valutata la circostanza che il condannato ha provveduto anche al risarcimento del danno in favore della vittima del reato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che il Tribunale di sorveglianza non ha respinto l'istanza soltanto sulla base del rilievo che il soggetto non si trova nel territorio dello Stato, ma ha inserito tale circostanza dell'assenza dal territorio dello Stato all'interno di un percorso logico più articolato in cui la lunga, ed ancora attuale, assenza del condannato dal territorio dello Stato ha determinato un vuoto nella possibilità di ricostruzione compiuto del percorso di vita dello stesso, circostanza da cui a sua volta consegue la mancanza di informazioni sufficienti per poter effettuare una prognosi di assenza del pericolo di recidiva e di positivo reinserimento sociale dello stesso. Si tratta di una motivazione che trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che tra le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza deve valutare per effettuare questo doppio giudizio prognostico vi siano anche i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01) e la condotta di vita attuale (Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01) La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, evidenziato che la eventuale mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell'istanza, atteso che per ammettere il condannato ad espiare la pena mediante affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602-01). Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, nel valutare negativamente la circostanza della mancanza di qualsiasi informazione sull'attuale modello di vita del condannato, ha, pertanto, fatto corretta applicazione di tali principi. Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere respinto. 2. Il secondo motivo, in cui il ricorrente evidenzia che non è stata adeguatamente valutata dal Tribunale di sorveglianza la circostanza che il condannato abbia provveduto anche al risarcimento del danno in favore della vittima del reato (si trattava di un reato di lesioni volontarie aggravate), è inammissibile. Sul punto, va osservato che il risarcimento dei danni è solo uno dei parametri di valutazione del pericolo di recidiva e della prognosi di reinserimento sociale, e che la mancata considerazione di un parametro non inficia il resto del percorso logico esposto nella ordinanza, che era di per sé solo sufficiente a giustificare il rigetto della istanza, atteso che il risarcimento del danno non costituisce di per sé presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi a tal fine valutare più in generale l'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 22/5/2000, [OSCURATO:PERSONA]. 216623 - 01). D'altronde, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428); ne consegue che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle