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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 15520/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6859-2018 proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre 1 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2223/2017 della Corte d'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che 1.A seguito dell’approvazione del progetto definitivo di ampliamento della A14, Autostrade per L’Italia notificava in data 15/5/2008 alla società L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis d.p.r. 327/2001.

Tale occupazione con decorrenza alla data del 17 gennaio 2013, poi prorogato fino al 17 gennaio 2015, interessava gli immobili, di proprietà della medesima [OSCURATO:PERSONA], necessari per i lavori di ampliamento della carreggiata autostradale presso lo svincolo autostradale di Ancona sud.

In data 9 luglio 2008 veniva redatto il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza. 2.In data 5 settembre 2014, la società L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso ex art. 702 bis, o pponendosi alla quantificazione dell’indennità di occupazione temporanea e di occupazione di urgenza per come determinate amministrativamente. 3.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava mediante separato ricorso ex art. 702 bis depositato nel c orso del 2015, anche la determinazione della successiva indennità di esproprio, non ritenendo congrua la somma pari ad Euro 305.435,71 già depositata da [OSCURATO:PERSONA]Italia presso Cassa depositi e prestiti a titolo di indennità provvisoria.

I due procedimenti, viste le connessioni oggettive e soggettive, erano successivamente riuniti con provvedimento del 10 giugno 2015. 4.La competente Corte d’appello di Ancona, ai fini della determinazione dell’entità della contestata complessiva indennità, disponeva C.T.U., successivamente integrata a seguito di osservazioni presentate dai C.T. di parte e richiesta di chiarimenti. 5.Il consulente tecnico rilevava che l’area soggetta alle procedure ablative (i) era in parte interessata dal vincolo costituito dalla fascia di rispetto autostradale e (ii) era in parte interessata dal vincolo di servitù di scolo acque e passaggio ad uso pubblico, costituita in favore di Autostrade per l’Italia trascritta in data 23 luglio 1968. 6.Per quanto qui rileva, occorre precisare che la fascia di rispetto autostradale veniva considerata per un’estensione pari a mt. 30 dal tracciato autostradale, difatti l’immobile ed i terreni non rientravano in un centro abitato, circostanza che la corte del merito riteneva sufficiente per escludere l’estensione di tale fascia a mt.

25. Le aree ivi ricadenti erano quindi qualificate come non edificabili, nonostante la presenza di un edificio in quanto costruito in violazione della fascia e quindi considerato abusivo. 7.La corte territoriale rigettava, inoltre, la contestazione di L’[OSCURATO:PERSONA] relativamente alla irritualità del rilevamento del vincolo di servitù gravante sull’area.

Tale rilevo, emerso durante il corso della C.T.U., non violava il divieto di indagini esplorative e il vincolo doveva, quindi, computarsi ai fini del calcolo dell’indennità.

Le aree asservite, accertate nella loro estensione secondo le mappe fornite dal perito, erano quindi patimenti considerate inedificabili, in ragione di tale servitù. 8.Considerando tali vincoli, la corte anconetana riteneva non sussistenti i requisiti per considerare l’immobile espropriato quale bene unitario aziendale ai sensi dell’art. 2555 cod. civ., decidendo quindi di nulla aggiungere all’indennità per complessivamente calcolata. 9.La corte d’appello escludeva infine dal computo dell’indennizzo le somme dei canoni di locazione che L’[OSCURATO:PERSONA] ricavava dalla locazione degli immobili, circostanza considerata solo al fine della determinazione del valore venale del complesso espropriato. 10.In ragione di tali considerazioni la corte di merito riteneva di condividere la stima del C.T.U., che quantificava l’indennità di esproprio in Euro 74.190,00, di cui Euro 59.175,00 relativa al valore venale dell’immobile soggetto ad esproprio per le parti non ricadenti nei rilevati vincoli, ed il restante per le aree soggetti a tali vincoli, considerate non edificabili.

Da tale importo si ricavava l’indennità di occupazione d’urgenza, determinata secondo il criterio previsto dall’art. 50 del t.u. espropri, richiamato dall’art. 22 bis del medesimo T.u., e pari ad 1/12 di quella corrisposta per l’esproprio per ogni anno di occupazione fino alla data del pagamento dell’indennità.

Veniva parimenti calcolata l’indennità di occupazione temporanea, determinata ex art. 49 T.U. espropri e pari ad 1/12 annuale della somma da corrispondere a titolo di indennità di esproprio, fino al momento della riconsegna delle aree espropriate. 11.Con l’ordinanza 2223, pubblicata il 18 luglio 2017, la corte territoriale condannava [OSCURATO:PERSONA]Italia al pagamento di tale somme in favore della ricorrente, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio in ragione della soccombenza dovuta dalla minore somma accertata giudizialmente rispetto a quella già depositata presso Cassa depositi e prestiti. 12.Avverso tale provvedimento, L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sedici motivi, con atto notificato in data 19 febbraio 2018, cui ha resistito e Autostrade per L’Italia, con controricorso notificato in data 3 aprile 2018.

13. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che 14.Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

L’ordinanza impugnata sarebbe, ad avviso di parte ricorrente viziata, là dove non ha riconosciuto l’indennità di esproprio secondo il valore commerciale e le indennità di occupazione (temporanea ex art. 49T.U. e d’urgenza ex art. 22 bis T.U. espropri) per la parte di edificio (93 mq) dell’edificio c.d. stecca) ritenendolo erroneamente realizzato in violazione della distanza di rispetto autostradale.

In altri termini la corte del merito non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche dell’area circostante la porzione di fabbricato, ricadente nella particella 56 e demolito a seguito di esproprio, che per la presenza di un aggregato di case continue avrebbe dovuta essere considerata quale centro abitato e non come zona agricola. 15.Tale circostanza sarebbe decisiva per il giudizio in quanto, dovendosi parlare di “centro abitato”, la fascia di rispetto autostradale sarebbe da determinare in mt. 25 di estensione, con conseguente esclusione del fabbricato dall’area ricadente in tale fascia di rispetto. 16.Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, il ricorrente deduce che, in virtù dell’esclusione del fabbricato dalla zona ricadente nella fascia di rispetto autostradale, verrebbe meno anche il carattere di abusività del fabbricato.

L’ordinanza sarebbe anche in questa parte viziata a causa del mancato rilevamento della presenza di fabbricati continui, e quindi di centro abitato, nelle aree circostanti l’immobile oggetto della procedura ablativa. 17.I due motivi si presentano come inestricabilmente collegati in quanto un eventuale rigetto del primo motivo sarebbe tale da escludere ogni possibilità di accoglimento del secondo.

Pertanto tali motivi devono essere congiuntamente esaminati. 18.L’autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, citata dal ricorrente, secondo la quale “la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci [dovendosi] fare riferimento a criteri empirici secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di case continue e vicine (Cons.

Stat. 5173/2014)”, non è sufficiente a dimostrare che il giudice del merito abbia omesso di valutare il livello di edificazione dell’area circostante i terreni espropriati. 19.La valutazione dei fatti, censurata dal ricorrente, è stata effettuata dal giudice del merito, che ha tuttavia ritenuto di non poter considerare la presenza continua di fabbricati quale indizio della presenza di un centro abitato, in ragione della destinazione industriale di tali zone ai sensi della rilevante e decisiva documentazione urbanistica (Zona D). 20.Essendo stata valutata la presenza di fabbricati continui ai fini della determinazione, risoltasi in negativo, della presenza di un centro abitato, deve pertanto parimenti ritenersi che le porzioni di immobile ricadenti nella fascia di rispetto stradale, determinata definitivamente in 30 mt., siano abusive.

Per tali ragioni i primi due motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. 21.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 bis, co., 5 e degli artt. 37, 38, 40 e 50, del D.P.R. 327/01, nonché dell’art. 42 Cost., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il giudice del merito, ai fini della determinazione dell’indennità, avrebbe considerato quale agricolo il terreno ricadente all’interno della fascia di rispetto autostradale, senza considerare i possibili usi, diversi dall’edificazione, di tale terreno, che ne eleverebbero il valore venale. 22.In tema occorre rilevare, come effettuato da parte ricorrente, che ai sensi della giurisprudenza della CEDU, per come applicata in Italia al seguito delle pronunce della Corte costituzionale n.348 e n. 349/2017 nonché n. 181/2011, ai fini dell’indennità di esproprio è necessario determinare il valore venale del bene.

Pertanto, anche in caso di non edificabilità delle aree soggette ad esproprio, devono essere valutati i concreti usi a cui tali aree possono essere adibite per determinarne il valore. 23.Questa Corte individua, tuttavia, due presupposti perché le aree ricomprese nella fascia di rispetto autostradale possano essere valutate nelle loro concrete utilizzazioni: (i) che tali utilizzazioni siano consentite dalla vigente normativa tenendo conto delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie (Cass.8842/2012; Cass 7174/2013; Cass. 23639/2016) e (ii) che la possibilità concreta di utilizzazione intermedia del fondo sia dimostrata dal soggetto espropriato (Cass. 25718/2011). 24.Nel caso di specie occorre rilevare come la corte del merito, qualificando le zone come agricole ai fini del calcolo dell’indennità, abbia implicitamente ritenuto che i due suddetti presupposti non fossero stati soddisfatti o almeno che il ricorrente non abbia dimostrato in concreto la possibilità di utilizzazione intermedia.

25. È inoltre importante rilevare che al caso di specie, trattandosi di terreni ricadenti in fascia di rispetto autostradale, si debba parimenti applicare il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui “il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, non essendo l'area in questione suscettibile di edificazione in nessun caso, dato che vige il divieto assoluto di costruire su di essa (Cass. 2127/2022 ma anche: Cass. 5875/2012; Cass.19132/2006)”.

26. Il terzo motivo di ricorso deve pertanto ritenersi infondato. 27.Il quarto motivo di ricorso è volto a censurare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

La decisione della corte di appello di valutare il vincolo derivante dalla servitù costituita sul fondo nel 1968, senza che tale rilievo fosse stato allegato da parte di Autostrade per L’Italia costituirebbe di fatti una pronuncia extra petita. 28.Assume il ricorrente che il rilievo della servitù sia avvenuto solo in un momento successivo al deposito della comparsa di risposta ed introdotto nel giudizio direttamente dal C.T.U.

Per tale motivo l’ordinanza sarebbe nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 29.Il rilievo di tale nullità è oggetto anche del quinto motivo di ricorso dove il ricorrente censura l’ordinanza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la corte d’appello non avrebbe dichiarato la produzione dell’atto di costituzione della servitù quale irrituale.

Il documento sarebbe stato prodotto solo in sede di osservazioni alla relazione del consulente tecnico di ufficio e dunque tardivamente.

30. Il ricorrente osserva, infine, che la consulenza richiesta dalla Corte d’appello di Ancona si possa configurare come deducente, ovvero volta ad effettuare la valutazione di fatti già accertati.

Non può invece essere configurata quale percipiente in quanto non volta a raccogliere la documentazione necessaria a svolgere la stima. 31.Tali motivi di ricorso devono essere valutati congiuntamente in quanto volti a censurare, seppure secondo diverse declinazioni, il medesimo vizio del medesimo capo dell’ordinanza. 32.In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. 33.In tema di materiale rinvenuto dal C.T.U. in assenza di allegazione o deposito delle parti in giudizio, consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che: “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass.32935/2022, ma vedi anche Cass. 25604/2022)“.

La deroga al principio di allegazione è stata inoltre declinata in maniera ancora più marcata per consulenze tecniche svolte nell’ambito dei procedimenti di espropriazione, per le quali si afferma che “rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli (Cass. 20232/2016)”.

34. Dirimente è infine la recente pronuncia delle Sezioni Unite 3086/2022 secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, acondizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”. 35.Peraltro la corte d’appello ha giustificato la rilevanza della servitù ai fini della quantificazione delle indennità di causa in ragione della circostanza che l’esistenza della stessa servitù emerge dalla “perizia estimativa del danno conseguente all’esproprio da parte dell’Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].” redatta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e prodotta unitamente al ricorso in opposizione. 36.Pertanto l’introduzione in processo del vincolo di servitù gravante sul fondo, non comporta alcuna nullità dell’ordinanza. 37.Si rigettano quindi il quarto ed il quinto motivo di ricorso. 38.Con il sesto ed il settimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata valutazione di un fatto decisivo per la controversia, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. .

39. Il giudice del merito avrebbemancato di considerare che l’area soggetta a servitù, per come risultante dalla valutazione del C.T.U., non sarebbe coincidente con l’originale mappa attestante le aree asservite, per come redatta nel 1968 al momento della costituzione del vincolo.

Secondo l’originale del 1968, la servitù interesserebbe quasi esclusivamente il fondo del vicino.

40. Tale circostanza influirebbe direttamente sulla determinazione dell’indennità, in quanto i terreni ricompresi nell’ambito di tale servitù sono stati considerati dal giudice del merito come non edificabili con conseguente deprezzamento del bene espropriato.

41. Inoltre, tale criticità sarebbe stata rilevata, e tempestivamente contestata, da parte di L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel corso del giudizio di merito.

L’omessa valutazione del fatto si sarebbe dunque tradotta in una carenza motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di motivare la propria adesione alle mappe odierne, senza nulla affermare in merito alla discrasia con l’originale del 1968.

42. In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (cfr. Cass.1435/2013; 27568/2017).

43. Bisogna rilevare che l’obbligo motivazionale in capo al giudice deve essere bilanciato con le esigenze di economia processuale e sinteticità degli atti, che parimenti informano il processo civile.

Il bilanciamento di tali principi è tale che l’obbligo motivazionale in capo al giudice non deve tradursi in un onere di motivazione di ogni singola risultanza processuale (Cass. 25289/2015), tuttavia, in caso di specifiche contestazioni sollevate dalle parti, l’onere motivazionale del giudice deve necessariamente ricomprendere gli argomenti volti alla confutazione delle specifiche osservazioni proposte.

Su tale questione questa Corte si è già espressa nel senso che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 26694/2006 ma vedi anche Cass.11482/2016; Cass. 30364/2019 e Cass. 15733/2022.

Si veda a contrario Cass. 8584/2022)”. 44.Nel caso di specie il ricorrente omette tuttavia di riportare con sufficiente precisione quali contestazioni siano state sollevate di fronte al giudice del merito.

L’unico richiamo a quanto precisato, ricavabile a pagina 35 del ricorso, ben potrebbe essere riferito alla contestazione relativa al riconoscimentodella servitù, oggetto delle precedenti e distinte doglianze.

Era cioè onere del ricorrente precisare adeguatamente le censure mosse alla sentenza, indicando le univoche circostanze relative ad ognuna di esse, con la conseguenza che, in mancanza, il sesto ed il settimo motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili per difetto dei requisiti previsti dell’art. 366 cod. proc. civ. . 45.L’ottavo motivo di ricorso è volto a lamentare la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 22 bis, 37, 49 e 50 D.P.R. 327/01 e l’art. 42 Cost.

Il giudice non avrebbe considerato, in violazione di tali norme, le aree sottoposte a servitù quali edificabili.

46. Il motivo, espresso in via subordinata, pone infatti una questione necessariamente collegata alla valutazione dell’incidenza del vincolo di servitù sulle aree oggetto di esproprio, tale che la determinazione dell’incidenza del vincolo sul bene espropriato, valutazione necessariamente rimessa al giudice del merito, deve ritenersi rilevante ai fini della determinazione del valore di tali aree.

Tale motivo deve ritenersi assorbito in ragione dell’accoglimento del sesto e del settimo motivo.

47. Con il nono motivo di ricorso il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per non aver il giudice del merito considerato la funzione unitaria, preordinata all’attività imprenditoriale, delle aree espropriate.

48. In particolare si deduce che la funzione unitaria del complesso aumenterebbe il pregiudizio causato dalla procedura ablativa.

Tale maggiore pregiudizio avrebbe dovuto essere valutato ai fini del calcolo dell’indennità. 49.Si deve, tuttavia, ritenere che il giudice del merito abbia correttamente tenuto in considerazione la funzione produttiva tipica delle aree soggette ad esproprio ed abbia motivato, in merito all’irrilevanza di tale qualificazione.

La corte territoriale, richiamando consolidata giurisprudenza (Cass.

SS.UU. 5609/1998), ritiene che, ad eccezione di beni che per loro natura hanno vocazione produttiva, l’indennizzo successivo all’espropriazione debba necessariamente essere limitato al valore immobiliare del bene, a nulla rilevando le concrete utilizzazioni che ne fa il proprietario.

Non potendosi quindi configurare un omesso esame di fatto decisivo né, tantomeno, una carenza motivazionale, il ricorrente con il nono motivo di ricorso censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione di merito già effettuatadalla corte territoriale.

Si deve pertanto ritenere il motivo inammissibile.

50. Con il decimo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 33, D.P.R. 237/01, dell’art. 40, L. 2359/1865 e art. 42 Cost., nella parte in cui l’ordinanza esclude che a causa dell’arretramento del fondo determinatosi per l’accertamento della servitù, debba essere indennizzato ai sensi della soprascritta normativa.

51. Tale motivo, offrendo una valutazione alternativa delle risultanze probatorie, censura parimenti questioni di fatto non ammissibili all’esame di codesta corte.

Pertanto deve essere dichiarata la sua inammissibilità. 52.L’undicesimo motivo di ricorso censura l’ordinanza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per un asserita violazione dell’art. 42 Cost., della CEDU e relativo protocollo addizionale.

Si sostiene che riconoscere la valutazione delle utilità del bene sottoposto ad esproprio senza tenere conto dell’utilità economica derivante dai canoni di locazione dell’immobile comporti violazione di tali articoli.

53. Il motivo non può trovare accoglimento.

La corte d’appello ha infatti tenuto conto dell’utilità economica derivante dall’utilizzazione dell’immobile a fini locativi per determinare il valore venale del bene. (pagg. 14 -15 ordinanza).

Il fatto che in tale determinazione l’indennità non sia aumentata dell’esatto importo dei canoni di locazione percepiti e percependi, non è tale da ingenerare alcuna violazione della sopracitata normativa.

54. Con il dodicesimo motivo di ricorso si censura la stima del valore relativamente alla parte non incisa dal vincolo stradale o dal diritto di servitù, rilevando come il giudice non avrebbe computato ai fini dell’indennità il valore del terreno, ma solo quello del fabbricato, in violazione degli artt. 22 bis, 37, 49 e 50 D.P.R. 327/01 e dell’art. 42 Cost.

55. A sostegno di tale ricostruzione in diritto, il ricorrente cita diverse pronunce di questa Corte.

Tuttavia, è proprio dall’esame delle pronunce citate che si deve escludere la possibilità di considerare il terreno suscettibile di una separata valorizzazione rispetto dall’immobile ivi insistente.

Ad esempio la citata pronuncia di questa Corte 8918/2012 afferma come “nel caso in cui l'espropriazione abbia ad oggetto una costruzione, l'indennità di esproprio va determinata in modo unitario sulla base del valore venale dell'edificio, a norma dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, senza possibilità di distinguere tra valore dell'edificio e valore dell'area di sedime su cui lo stesso sorge”, parimenti la richiamata pronuncia 14020/2002 specifica “in tema di espropriazione per pubblico interesse, il criterio indennitario previsto per le aree edificabili, introdotto dall'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359), non è applicabile all'area di sedime su cui insiste un fabbricato, la quale costituisce parte integrante del fabbricato stesso e fruisce, inscindibilmente, del criterio indennitario previsto dall'art. 39 legge 25 giugno 1865, n. 2359; ne consegue l'impossibilità di valutazione separata ed autonoma dell'area occupata dal fabbricato”. 56.Il principio di diritto così individuato non è smentito da pronunce più recenti.

Si deve, quindi, ritenere la ricostruzione effettuata dal ricorrente infondata con conseguente rigetto del motivo di ricorso.

57. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame della stima effettuata dal C.T.U. sul valore venale degli immobili non ricadenti nelle aree soggetta al vincolo autostradale né a quello derivante da servitù.

In particolare, il ricorrente riporta che, secondo le valutazioni del perito, il valore venale di tali beni corrisponderebbe ad Euro 125.600,00, incrementato da una percentuale per spese tecniche e oneri vari nonché del margine operativo al lordo delle tasse per una stima complessiva di Euro 173.328,00.

58. Nella prospettazione del ricorrente tali valutazioni non troverebbero alcun riscontro nel provvedimento, integrando il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Tale rilievo è tuttavia infondato.

L’ordinanza impugnataprende in considerazione le stime effettuate dal C.T.U., (pagg. 16 e 17), riportando parimenti il ragionamento ed i motivi per cui da tale prima valutazione il consulente, recependo ed argomentando quanto esposto dai tecnici di parte, abbia poi rideterminato il valore complessivo nella somma effettivamente liquidata a titolo di indennizzo.

Si deve, pertanto, escludere che tale valutazione non sia stata esaminata dal giudice del merito e susseguentemente rigettare il motivo di ricorso.

59. Con il quattordicesimo motivo di ricorso si censura l’applicazione del coefficiente di vetustà, ritenuta scorretta in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto dei permessi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione prodotti da parte ricorrente.

Alla luce di tale documentazione il coefficiente di vetustà avrebbe dovuto essere calcolato in misura più favorevole per il ricorrente.

60. Tale motivo è inammissibile essendo volto a censurare il ragionamento di merito effettuato dal C.T.U. condiviso poi dal giudice.

Il ricorrente non dimostra, infatti, che i documenti da lui prodotti non siano stati oggetti di valutazione ai fini del calcolo del coefficiente di vetustà né di aver tempestivamente rilevato tale vizio in sede di legittimità.

61. Con il quindicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 22 bis D.P.R. 327/01 e dell’art. 42 Cost.

Il giudice avrebbe calcolato le somme a titolo di occupazione d’urgenza fino al giorno della riconsegna delle aree occupate, in violazione della sopracitata normativa che prevedrebbe, al comma 5 dell’art. 22 bis cit., che tale indennità si dovrebbe calcolare fino al giorno del pagamento dell’indennità di esproprio.

62. Il motivo è infondato in quanto la corte d’appello ha correttamente calcolato l’indennità di occupazione di urgenza fino al momento della corresponsione del pagamento integrale dell’indennità di esproprio, ai sensi del 22 bis, mentre per quanto riguarda la normale indennità di occupazione temporanea, gli articoli 49 e 50 D.P.R. 327/01, prevedono la decorrenza del calcolo al momento della riconsegna del bene.

La corte di merito ha quindi correttamente applicato la rilevante normativa.

63. Il sedicesimo motivo di ricorso è volto a contestare la decisione sulla ripartizione delle spese processuali, considerate in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Il ricorrente prospetta di non essere soccombente totale in ragione dell’accoglimento della domanda di rideterminazione della stima.

64. Tale prospettazione è tuttavia infondata in quanto trascura di rilevare come la stima sia stata calcolata per un importo inferiore rispetto a quello quantificato in sede amministrativa.

Si deve pertanto ritenere che il ricorrente sia interamente soccombente, come ritenuto dalla corte d’appello, rispetto all’opposizione alla stima proposta avverso l’indennità provvisoria come era stata quantificata. 65.Atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso è respinto e la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo.

66. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6859-2018 proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre 1 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2223/2017 della Corte d'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che 1.A seguito dell’approvazione del progetto definitivo di ampliamento della A14, Autostrade per L’Italia notificava in data 15/5/2008 alla società L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis d.p.r. 327/2001. Tale occupazione con decorrenza alla data del 17 gennaio 2013, poi prorogato fino al 17 gennaio 2015, interessava gli immobili, di proprietà della medesima [OSCURATO:PERSONA], necessari per i lavori di ampliamento della carreggiata autostradale presso lo svincolo autostradale di Ancona sud. In data 9 luglio 2008 veniva redatto il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza. 2.In data 5 settembre 2014, la società L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso ex art. 702 bis, o pponendosi alla quantificazione dell’indennità di occupazione temporanea e di occupazione di urgenza per come determinate amministrativamente. 3.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava mediante separato ricorso ex art. 702 bis depositato nel c orso del 2015, anche la determinazione della successiva indennità di esproprio, non ritenendo congrua la somma pari ad Euro 305.435,71 già depositata da [OSCURATO:PERSONA]Italia presso Cassa depositi e prestiti a titolo di indennità provvisoria. I due procedimenti, viste le connessioni oggettive e soggettive, erano successivamente riuniti con provvedimento del 10 giugno 2015. 4.La competente Corte d’appello di Ancona, ai fini della determinazione dell’entità della contestata complessiva indennità, disponeva C.T.U., successivamente integrata a seguito di osservazioni presentate dai C.T. di parte e richiesta di chiarimenti. 5.Il consulente tecnico rilevava che l’area soggetta alle procedure ablative (i) era in parte interessata dal vincolo costituito dalla fascia di rispetto autostradale e (ii) era in parte interessata dal vincolo di servitù di scolo acque e passaggio ad uso pubblico, costituita in favore di Autostrade per l’Italia trascritta in data 23 luglio 1968. 6.Per quanto qui rileva, occorre precisare che la fascia di rispetto autostradale veniva considerata per un’estensione pari a mt. 30 dal tracciato autostradale, difatti l’immobile ed i terreni non rientravano in un centro abitato, circostanza che la corte del merito riteneva sufficiente per escludere l’estensione di tale fascia a mt. 25. Le aree ivi ricadenti erano quindi qualificate come non edificabili, nonostante la presenza di un edificio in quanto costruito in violazione della fascia e quindi considerato abusivo. 7.La corte territoriale rigettava, inoltre, la contestazione di L’[OSCURATO:PERSONA] relativamente alla irritualità del rilevamento del vincolo di servitù gravante sull’area. Tale rilevo, emerso durante il corso della C.T.U., non violava il divieto di indagini esplorative e il vincolo doveva, quindi, computarsi ai fini del calcolo dell’indennità. Le aree asservite, accertate nella loro estensione secondo le mappe fornite dal perito, erano quindi patimenti considerate inedificabili, in ragione di tale servitù. 8.Considerando tali vincoli, la corte anconetana riteneva non sussistenti i requisiti per considerare l’immobile espropriato quale bene unitario aziendale ai sensi dell’art. 2555 cod. civ., decidendo quindi di nulla aggiungere all’indennità per complessivamente calcolata. 9.La corte d’appello escludeva infine dal computo dell’indennizzo le somme dei canoni di locazione che L’[OSCURATO:PERSONA] ricavava dalla locazione degli immobili, circostanza considerata solo al fine della determinazione del valore venale del complesso espropriato. 10.In ragione di tali considerazioni la corte di merito riteneva di condividere la stima del C.T.U., che quantificava l’indennità di esproprio in Euro 74.190,00, di cui Euro 59.175,00 relativa al valore venale dell’immobile soggetto ad esproprio per le parti non ricadenti nei rilevati vincoli, ed il restante per le aree soggetti a tali vincoli, considerate non edificabili. Da tale importo si ricavava l’indennità di occupazione d’urgenza, determinata secondo il criterio previsto dall’art. 50 del t.u. espropri, richiamato dall’art. 22 bis del medesimo T.u., e pari ad 1/12 di quella corrisposta per l’esproprio per ogni anno di occupazione fino alla data del pagamento dell’indennità. Veniva parimenti calcolata l’indennità di occupazione temporanea, determinata ex art. 49 T.U. espropri e pari ad 1/12 annuale della somma da corrispondere a titolo di indennità di esproprio, fino al momento della riconsegna delle aree espropriate. 11.Con l’ordinanza 2223, pubblicata il 18 luglio 2017, la corte territoriale condannava [OSCURATO:PERSONA]Italia al pagamento di tale somme in favore della ricorrente, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio in ragione della soccombenza dovuta dalla minore somma accertata giudizialmente rispetto a quella già depositata presso Cassa depositi e prestiti. 12.Avverso tale provvedimento, L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sedici motivi, con atto notificato in data 19 febbraio 2018, cui ha resistito e Autostrade per L’Italia, con controricorso notificato in data 3 aprile 2018. 13. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che 14.Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. L’ordinanza impugnata sarebbe, ad avviso di parte ricorrente viziata, là dove non ha riconosciuto l’indennità di esproprio secondo il valore commerciale e le indennità di occupazione (temporanea ex art. 49T.U. e d’urgenza ex art. 22 bis T.U. espropri) per la parte di edificio (93 mq) dell’edificio c.d. stecca) ritenendolo erroneamente realizzato in violazione della distanza di rispetto autostradale. In altri termini la corte del merito non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche dell’area circostante la porzione di fabbricato, ricadente nella particella 56 e demolito a seguito di esproprio, che per la presenza di un aggregato di case continue avrebbe dovuta essere considerata quale centro abitato e non come zona agricola. 15.Tale circostanza sarebbe decisiva per il giudizio in quanto, dovendosi parlare di “centro abitato”, la fascia di rispetto autostradale sarebbe da determinare in mt. 25 di estensione, con conseguente esclusione del fabbricato dall’area ricadente in tale fascia di rispetto. 16.Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, il ricorrente deduce che, in virtù dell’esclusione del fabbricato dalla zona ricadente nella fascia di rispetto autostradale, verrebbe meno anche il carattere di abusività del fabbricato. L’ordinanza sarebbe anche in questa parte viziata a causa del mancato rilevamento della presenza di fabbricati continui, e quindi di centro abitato, nelle aree circostanti l’immobile oggetto della procedura ablativa. 17.I due motivi si presentano come inestricabilmente collegati in quanto un eventuale rigetto del primo motivo sarebbe tale da escludere ogni possibilità di accoglimento del secondo. Pertanto tali motivi devono essere congiuntamente esaminati. 18.L’autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, citata dal ricorrente, secondo la quale “la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci [dovendosi] fare riferimento a criteri empirici secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di case continue e vicine (Cons. Stat. 5173/2014)”, non è sufficiente a dimostrare che il giudice del merito abbia omesso di valutare il livello di edificazione dell’area circostante i terreni espropriati. 19.La valutazione dei fatti, censurata dal ricorrente, è stata effettuata dal giudice del merito, che ha tuttavia ritenuto di non poter considerare la presenza continua di fabbricati quale indizio della presenza di un centro abitato, in ragione della destinazione industriale di tali zone ai sensi della rilevante e decisiva documentazione urbanistica (Zona D). 20.Essendo stata valutata la presenza di fabbricati continui ai fini della determinazione, risoltasi in negativo, della presenza di un centro abitato, deve pertanto parimenti ritenersi che le porzioni di immobile ricadenti nella fascia di rispetto stradale, determinata definitivamente in 30 mt., siano abusive. Per tali ragioni i primi due motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. 21.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 bis, co., 5 e degli artt. 37, 38, 40 e 50, del D.P.R. 327/01, nonché dell’art. 42 Cost., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice del merito, ai fini della determinazione dell’indennità, avrebbe considerato quale agricolo il terreno ricadente all’interno della fascia di rispetto autostradale, senza considerare i possibili usi, diversi dall’edificazione, di tale terreno, che ne eleverebbero il valore venale. 22.In tema occorre rilevare, come effettuato da parte ricorrente, che ai sensi della giurisprudenza della CEDU, per come applicata in Italia al seguito delle pronunce della Corte costituzionale n.348 e n. 349/2017 nonché n. 181/2011, ai fini dell’indennità di esproprio è necessario determinare il valore venale del bene. Pertanto, anche in caso di non edificabilità delle aree soggette ad esproprio, devono essere valutati i concreti usi a cui tali aree possono essere adibite per determinarne il valore. 23.Questa Corte individua, tuttavia, due presupposti perché le aree ricomprese nella fascia di rispetto autostradale possano essere valutate nelle loro concrete utilizzazioni: (i) che tali utilizzazioni siano consentite dalla vigente normativa tenendo conto delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie (Cass.8842/2012; Cass 7174/2013; Cass. 23639/2016) e (ii) che la possibilità concreta di utilizzazione intermedia del fondo sia dimostrata dal soggetto espropriato (Cass. 25718/2011). 24.Nel caso di specie occorre rilevare come la corte del merito, qualificando le zone come agricole ai fini del calcolo dell’indennità, abbia implicitamente ritenuto che i due suddetti presupposti non fossero stati soddisfatti o almeno che il ricorrente non abbia dimostrato in concreto la possibilità di utilizzazione intermedia. 25. È inoltre importante rilevare che al caso di specie, trattandosi di terreni ricadenti in fascia di rispetto autostradale, si debba parimenti applicare il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui “il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, non essendo l'area in questione suscettibile di edificazione in nessun caso, dato che vige il divieto assoluto di costruire su di essa (Cass. 2127/2022 ma anche: Cass. 5875/2012; Cass.19132/2006)”. 26. Il terzo motivo di ricorso deve pertanto ritenersi infondato. 27.Il quarto motivo di ricorso è volto a censurare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La decisione della corte di appello di valutare il vincolo derivante dalla servitù costituita sul fondo nel 1968, senza che tale rilievo fosse stato allegato da parte di Autostrade per L’Italia costituirebbe di fatti una pronuncia extra petita. 28.Assume il ricorrente che il rilievo della servitù sia avvenuto solo in un momento successivo al deposito della comparsa di risposta ed introdotto nel giudizio direttamente dal C.T.U. Per tale motivo l’ordinanza sarebbe nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 29.Il rilievo di tale nullità è oggetto anche del quinto motivo di ricorso dove il ricorrente censura l’ordinanza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la corte d’appello non avrebbe dichiarato la produzione dell’atto di costituzione della servitù quale irrituale. Il documento sarebbe stato prodotto solo in sede di osservazioni alla relazione del consulente tecnico di ufficio e dunque tardivamente. 30. Il ricorrente osserva, infine, che la consulenza richiesta dalla Corte d’appello di Ancona si possa configurare come deducente, ovvero volta ad effettuare la valutazione di fatti già accertati. Non può invece essere configurata quale percipiente in quanto non volta a raccogliere la documentazione necessaria a svolgere la stima. 31.Tali motivi di ricorso devono essere valutati congiuntamente in quanto volti a censurare, seppure secondo diverse declinazioni, il medesimo vizio del medesimo capo dell’ordinanza. 32.In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. 33.In tema di materiale rinvenuto dal C.T.U. in assenza di allegazione o deposito delle parti in giudizio, consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che: “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass.32935/2022, ma vedi anche Cass. 25604/2022)“. La deroga al principio di allegazione è stata inoltre declinata in maniera ancora più marcata per consulenze tecniche svolte nell’ambito dei procedimenti di espropriazione, per le quali si afferma che “rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli (Cass. 20232/2016)”. 34. Dirimente è infine la recente pronuncia delle Sezioni Unite 3086/2022 secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, acondizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”. 35.Peraltro la corte d’appello ha giustificato la rilevanza della servitù ai fini della quantificazione delle indennità di causa in ragione della circostanza che l’esistenza della stessa servitù emerge dalla “perizia estimativa del danno conseguente all’esproprio da parte dell’Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].” redatta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e prodotta unitamente al ricorso in opposizione. 36.Pertanto l’introduzione in processo del vincolo di servitù gravante sul fondo, non comporta alcuna nullità dell’ordinanza. 37.Si rigettano quindi il quarto ed il quinto motivo di ricorso. 38.Con il sesto ed il settimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata valutazione di un fatto decisivo per la controversia, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. . 39. Il giudice del merito avrebbemancato di considerare che l’area soggetta a servitù, per come risultante dalla valutazione del C.T.U., non sarebbe coincidente con l’originale mappa attestante le aree asservite, per come redatta nel 1968 al momento della costituzione del vincolo. Secondo l’originale del 1968, la servitù interesserebbe quasi esclusivamente il fondo del vicino. 40. Tale circostanza influirebbe direttamente sulla determinazione dell’indennità, in quanto i terreni ricompresi nell’ambito di tale servitù sono stati considerati dal giudice del merito come non edificabili con conseguente deprezzamento del bene espropriato. 41. Inoltre, tale criticità sarebbe stata rilevata, e tempestivamente contestata, da parte di L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel corso del giudizio di merito. L’omessa valutazione del fatto si sarebbe dunque tradotta in una carenza motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di motivare la propria adesione alle mappe odierne, senza nulla affermare in merito alla discrasia con l’originale del 1968. 42. In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (cfr. Cass.1435/2013; 27568/2017). 43. Bisogna rilevare che l’obbligo motivazionale in capo al giudice deve essere bilanciato con le esigenze di economia processuale e sinteticità degli atti, che parimenti informano il processo civile. Il bilanciamento di tali principi è tale che l’obbligo motivazionale in capo al giudice non deve tradursi in un onere di motivazione di ogni singola risultanza processuale (Cass. 25289/2015), tuttavia, in caso di specifiche contestazioni sollevate dalle parti, l’onere motivazionale del giudice deve necessariamente ricomprendere gli argomenti volti alla confutazione delle specifiche osservazioni proposte. Su tale questione questa Corte si è già espressa nel senso che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 26694/2006 ma vedi anche Cass.11482/2016; Cass. 30364/2019 e Cass. 15733/2022. Si veda a contrario Cass. 8584/2022)”. 44.Nel caso di specie il ricorrente omette tuttavia di riportare con sufficiente precisione quali contestazioni siano state sollevate di fronte al giudice del merito. L’unico richiamo a quanto precisato, ricavabile a pagina 35 del ricorso, ben potrebbe essere riferito alla contestazione relativa al riconoscimentodella servitù, oggetto delle precedenti e distinte doglianze. Era cioè onere del ricorrente precisare adeguatamente le censure mosse alla sentenza, indicando le univoche circostanze relative ad ognuna di esse, con la conseguenza che, in mancanza, il sesto ed il settimo motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili per difetto dei requisiti previsti dell’art. 366 cod. proc. civ. . 45.L’ottavo motivo di ricorso è volto a lamentare la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 22 bis, 37, 49 e 50 D.P.R. 327/01 e l’art. 42 Cost. Il giudice non avrebbe considerato, in violazione di tali norme, le aree sottoposte a servitù quali edificabili. 46. Il motivo, espresso in via subordinata, pone infatti una questione necessariamente collegata alla valutazione dell’incidenza del vincolo di servitù sulle aree oggetto di esproprio, tale che la determinazione dell’incidenza del vincolo sul bene espropriato, valutazione necessariamente rimessa al giudice del merito, deve ritenersi rilevante ai fini della determinazione del valore di tali aree. Tale motivo deve ritenersi assorbito in ragione dell’accoglimento del sesto e del settimo motivo. 47. Con il nono motivo di ricorso il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per non aver il giudice del merito considerato la funzione unitaria, preordinata all’attività imprenditoriale, delle aree espropriate. 48. In particolare si deduce che la funzione unitaria del complesso aumenterebbe il pregiudizio causato dalla procedura ablativa. Tale maggiore pregiudizio avrebbe dovuto essere valutato ai fini del calcolo dell’indennità. 49.Si deve, tuttavia, ritenere che il giudice del merito abbia correttamente tenuto in considerazione la funzione produttiva tipica delle aree soggette ad esproprio ed abbia motivato, in merito all’irrilevanza di tale qualificazione. La corte territoriale, richiamando consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. 5609/1998), ritiene che, ad eccezione di beni che per loro natura hanno vocazione produttiva, l’indennizzo successivo all’espropriazione debba necessariamente essere limitato al valore immobiliare del bene, a nulla rilevando le concrete utilizzazioni che ne fa il proprietario. Non potendosi quindi configurare un omesso esame di fatto decisivo né, tantomeno, una carenza motivazionale, il ricorrente con il nono motivo di ricorso censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione di merito già effettuatadalla corte territoriale. Si deve pertanto ritenere il motivo inammissibile. 50. Con il decimo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 33, D.P.R. 237/01, dell’art. 40, L. 2359/1865 e art. 42 Cost., nella parte in cui l’ordinanza esclude che a causa dell’arretramento del fondo determinatosi per l’accertamento della servitù, debba essere indennizzato ai sensi della soprascritta normativa. 51. Tale motivo, offrendo una valutazione alternativa delle risultanze probatorie, censura parimenti questioni di fatto non ammissibili all’esame di codesta corte. Pertanto deve essere dichiarata la sua inammissibilità. 52.L’undicesimo motivo di ricorso censura l’ordinanza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per un asserita violazione dell’art. 42 Cost., della CEDU e relativo protocollo addizionale. Si sostiene che riconoscere la valutazione delle utilità del bene sottoposto ad esproprio senza tenere conto dell’utilità economica derivante dai canoni di locazione dell’immobile comporti violazione di tali articoli. 53. Il motivo non può trovare accoglimento. La corte d’appello ha infatti tenuto conto dell’utilità economica derivante dall’utilizzazione dell’immobile a fini locativi per determinare il valore venale del bene. (pagg. 14 -15 ordinanza). Il fatto che in tale determinazione l’indennità non sia aumentata dell’esatto importo dei canoni di locazione percepiti e percependi, non è tale da ingenerare alcuna violazione della sopracitata normativa. 54. Con il dodicesimo motivo di ricorso si censura la stima del valore relativamente alla parte non incisa dal vincolo stradale o dal diritto di servitù, rilevando come il giudice non avrebbe computato ai fini dell’indennità il valore del terreno, ma solo quello del fabbricato, in violazione degli artt. 22 bis, 37, 49 e 50 D.P.R. 327/01 e dell’art. 42 Cost. 55. A sostegno di tale ricostruzione in diritto, il ricorrente cita diverse pronunce di questa Corte. Tuttavia, è proprio dall’esame delle pronunce citate che si deve escludere la possibilità di considerare il terreno suscettibile di una separata valorizzazione rispetto dall’immobile ivi insistente. Ad esempio la citata pronuncia di questa Corte 8918/2012 afferma come “nel caso in cui l'espropriazione abbia ad oggetto una costruzione, l'indennità di esproprio va determinata in modo unitario sulla base del valore venale dell'edificio, a norma dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, senza possibilità di distinguere tra valore dell'edificio e valore dell'area di sedime su cui lo stesso sorge”, parimenti la richiamata pronuncia 14020/2002 specifica “in tema di espropriazione per pubblico interesse, il criterio indennitario previsto per le aree edificabili, introdotto dall'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359), non è applicabile all'area di sedime su cui insiste un fabbricato, la quale costituisce parte integrante del fabbricato stesso e fruisce, inscindibilmente, del criterio indennitario previsto dall'art. 39 legge 25 giugno 1865, n. 2359; ne consegue l'impossibilità di valutazione separata ed autonoma dell'area occupata dal fabbricato”. 56.Il principio di diritto così individuato non è smentito da pronunce più recenti. Si deve, quindi, ritenere la ricostruzione effettuata dal ricorrente infondata con conseguente rigetto del motivo di ricorso. 57. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame della stima effettuata dal C.T.U. sul valore venale degli immobili non ricadenti nelle aree soggetta al vincolo autostradale né a quello derivante da servitù. In particolare, il ricorrente riporta che, secondo le valutazioni del perito, il valore venale di tali beni corrisponderebbe ad Euro 125.600,00, incrementato da una percentuale per spese tecniche e oneri vari nonché del margine operativo al lordo delle tasse per una stima complessiva di Euro 173.328,00. 58. Nella prospettazione del ricorrente tali valutazioni non troverebbero alcun riscontro nel provvedimento, integrando il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Tale rilievo è tuttavia infondato. L’ordinanza impugnataprende in considerazione le stime effettuate dal C.T.U., (pagg. 16 e 17), riportando parimenti il ragionamento ed i motivi per cui da tale prima valutazione il consulente, recependo ed argomentando quanto esposto dai tecnici di parte, abbia poi rideterminato il valore complessivo nella somma effettivamente liquidata a titolo di indennizzo. Si deve, pertanto, escludere che tale valutazione non sia stata esaminata dal giudice del merito e susseguentemente rigettare il motivo di ricorso. 59. Con il quattordicesimo motivo di ricorso si censura l’applicazione del coefficiente di vetustà, ritenuta scorretta in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto dei permessi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione prodotti da parte ricorrente. Alla luce di tale documentazione il coefficiente di vetustà avrebbe dovuto essere calcolato in misura più favorevole per il ricorrente. 60. Tale motivo è inammissibile essendo volto a censurare il ragionamento di merito effettuato dal C.T.U. condiviso poi dal giudice. Il ricorrente non dimostra, infatti, che i documenti da lui prodotti non siano stati oggetti di valutazione ai fini del calcolo del coefficiente di vetustà né di aver tempestivamente rilevato tale vizio in sede di legittimità. 61. Con il quindicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 22 bis D.P.R. 327/01 e dell’art. 42 Cost. Il giudice avrebbe calcolato le somme a titolo di occupazione d’urgenza fino al giorno della riconsegna delle aree occupate, in violazione della sopracitata normativa che prevedrebbe, al comma 5 dell’art. 22 bis cit., che tale indennità si dovrebbe calcolare fino al giorno del pagamento dell’indennità di esproprio. 62. Il motivo è infondato in quanto la corte d’appello ha correttamente calcolato l’indennità di occupazione di urgenza fino al momento della corresponsione del pagamento integrale dell’indennità di esproprio, ai sensi del 22 bis, mentre per quanto riguarda la normale indennità di occupazione temporanea, gli articoli 49 e 50 D.P.R. 327/01, prevedono la decorrenza del calcolo al momento della riconsegna del bene. La corte di merito ha quindi correttamente applicato la rilevante normativa. 63. Il sedicesimo motivo di ricorso è volto a contestare la decisione sulla ripartizione delle spese processuali, considerate in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Il ricorrente prospetta di non essere soccombente totale in ragione dell’accoglimento della domanda di rideterminazione della stima. 64. Tale prospettazione è tuttavia infondata in quanto trascura di rilevare come la stima sia stata calcolata per un importo inferiore rispetto a quello quantificato in sede amministrativa. Si deve pertanto ritenere che il ricorrente sia interamente soccombente, come ritenuto dalla corte d’appello, rispetto all’opposizione alla stima proposta avverso l’indennità provvisoria come era stata quantificata. 65.Atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso è respinto e la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo. 66. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legitti
Decreto Cassazione n. 15520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris