CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 dicembre 1961
Cassazione n. 47353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CINA) il 01/12/1983 avverso il decreto del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Mariaemanuela GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Trento ha confermato il decreto del Tribunale di Trento in data 2 dicembre 2021 con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di due immobili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ZHANG e Xiao MA, ritenute socialmente pericolose ex artt. 4 e 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] ZHANG e Xiao MA ricorrono, con unico atto a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Oca, denunciando la violazione di legge per mancanza delle condizioni oggettive e soggettive per la disposta misura di prevenzione. In particolare, il ricorso denuncia: - l'errata interpretazione del principio di autonomia rispetto alla sentenza del GUP del Tribunale di Bolzano che, nell'applicare la pena per il concorso di entrambe le prevenute nei delitti di sfruttamento della prostituzione ed altro, ha disposto, così come era stato concordato con il pubblico ministero, la restituzione dei medesimi beni che erano stati sottoposti al sequestro penale, sicché essi non possono essere nuovamente sottoposti ad un provvedimento ablativo in sede di prevenzione; - l'insussistenza della pericolosità sociale generica poiché manca l'abitualità della condotta in quanto la prevenuta ZHANG commetteva per due volte, ma a distanza di quattro anni, il diritto di sfruttamento della prostituzione, non potendosi da ciò desumere l'abitualità del comportamento. Con riguardo alla prevenuta MA difetta l'abitualità poiché la stessa è stata condannata soltanto per i fatti commessi dopo il 2012. Manca la prova, per entrambe le prevenute, della diretta ed effettiva derivazione dei profitti illeciti dal reato di sfruttamento della prostituzione; - il difetto di correlazione temporale tra l'incremento patrimoniale e la pericolosità poiché le prevenute avevano fornito la prova della lecita provenienza e piena disponibilità delle somme, pervenute tramite rimesse dall'estero, impiegate per l'acquisto dell'immobile. 2.1. Il difensore delle ricorrenti ha depositato una memoria con la quale, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché sviluppano motivi non consentiti, generici e reiterativi di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con una motivazione, della cui esistenza non può dubitarsi, che viene criticata in modo generico e con doglianze di merito. I ricorsi, infatti, pur deducendo la violazione di legge, introducono argomenti di fatto che mirano ad una lettura alternativa degli elementi compiutamente già valutati dal giudice della prevenzione. 2. Deve essere anzitutto precisato che i ricorsi contestano la pericolosità per il periodo anteriore e concomitante all'acquisto degli immobili avvenuto nel 2011, mentre il provvedimento impugnato ha datato l'insorgenza della pericolosità di ZHANG già prima del 2010 e fino al 2012, e quella di MA fino al 2012, in relazione alla condanna di entrambe per reiterate condotte di sfruttamento della prostituzione che sono caratterizzate dal dimostrato introito di rilevanti somme di denaro, precisando che MA (figlia di ZHANG) è di fatto l'intestataria fittizia, come il ricorso neppure contesta, dei beni confiscati (sulla confiscabilità dei beni fittiziamente intestati ai famigliari, si veda Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247). È, quindi, evidente, che tutte le deduzioni relative alla asserita mancanza di pericolosità e alla correlazione temporale sono inammissibili perché non si confrontano con il provvedimento impugnato. 2.1. D'altra parte, le deduzioni in punto di adeguatezza della motivazione sono inammissibili perché non consentite nel giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 10 e 27 d.lgs. n 159 del 2011, mentre le restanti deduzioni, che contestano la mancanza della motivazione, sono inammissibili perché manifestamente infondate e generiche. 3. Costituisce consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità quello di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale (ex multis, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364). Nel caso in esame, entrambe le ricorrenti risultano essere state condannate per reati di sfruttamento della prostituzione, sicché sussiste non solo l'accertamento della responsabilità penale, da cui emerge palese il presupposto applicativo della accertata pericolosità sociale, ma anche l'abitualità della condotta illecita, protratta e reiterata per un significativo ambito temporale, che giustifica l'ulteriore presupposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011. 3.1. D'altra parte, se è inapplicabile il principio del divieto di bis in idem tra procedimento penale e procedimento di prevenzione (Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015, Cincinnato, Rv. 265056), a maggior ragione è irrilevante che in sede penale sia stata disposta la restituzione dei beni inizialmente sottoposti a sequestro penale. 4. Sono, del pari, inammissibili le censure concernenti la sproporzione tra incrementi patrimoniali e redditi e quelle sulla legittima provenienza delle somme disponibili sul c\c delle ricorrenti, in quanto il ricorso si presenta generico, rispetto alla coerente e logica motivazione stesa sul punto dai giudici di merito, là dove si limita a prospettare l'esistenza di rimesse di denaro dall'estero che, oltre ad essere prive di causale o provenire (come il ricorso ammette) da evasione fiscale (causale che non giustifica la provenienza: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244), sono state motivatamente collegate all'accertata ingiustificata esportazione di capitali. 4.1. Manifestamente infondata è, del resto, la deduzione secondo la quale manca la prova che il denaro utilizzato per l'acquisto immobiliare derivi dall'attività di sfruttamento della prostituzione, poiché la diretta correlazione non è affatto richiesta ai fini di disporre la misura di prevenzione della confisca. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr