Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36761/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Grotto, in parziale riforma delle decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato limitatamente alla condotta descritta al n. 1 del capo di imputazione, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., per mancanza di querela, revocando le connesse statuizioni civili, rideterminando la pena inflitta in relazione alla condotta descritta al n. 3 della medesima imputazione ex art. 342 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine alla dedotta censura sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della predetta causa di non punibilità, stante la minima o nulla capacità offensiva delal concreta condotta.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in relazione ad entrambi i convergenti motivi, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Invero, alcun obbligo di valutazione e motivazione incombeva alla Corte di appello in relazione alla generica censura in appello che invocava l'applicazione della citata causa di non punibilità senza tener conto della specifica ragione del discostamento dal minimo edittale della pena in ragione della ritenuta gravità delle affermazioni offensive dirette, tra gli altri, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.

3. Invero, secondo consolidato orientamento, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 2015), Botta, Rv. 262700).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Grotto, in parziale riforma delle decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato limitatamente alla condotta descritta al n. 1 del capo di imputazione, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., per mancanza di querela, revocando le connesse statuizioni civili, rideterminando la pena inflitta in relazione alla condotta descritta al n. 3 della medesima imputazione ex art. 342 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine alla dedotta censura sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della predetta causa di non punibilità, stante la minima o nulla capacità offensiva delal concreta condotta. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in relazione ad entrambi i convergenti motivi, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Invero, alcun obbligo di valutazione e motivazione incombeva alla Corte di appello in relazione alla generica censura in appello che invocava l'applicazione della citata causa di non punibilità senza tener conto della specifica ragione del discostamento dal minimo edittale della pena in ragione della ritenuta gravità delle affermazioni offensive dirette, tra gli altri, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. 3. Invero, secondo consolidato orientamento, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 2015), Botta, Rv. 262700). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 36761/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris