CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 04323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 0460tv2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i delitti ascrittigli ai capi 1, 2, 3, 5, 6, e 7 della rubrica (ai sensi degli artt. 605, 581, 612, comma 2, 337, 583 quater e 635, comma 2, cod. pen.), prosciogliendolo dal reato di cui al capo 4 per l’intervenuta remissione di querela. 2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”. I motivi addotti nel presente ricorso sono pertanto inammissibili: non rientra nei casi di ricorso previsti la mancata verifica della sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. 2. L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025. Il Consigliere e