CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05157/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30847R.G. anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1191 /2019 depositat a il 19 marzo 2019 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023 Sez. I–RG 30847/2019 camera di consiglio27.10.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― C on atto di citazione notificato il 28 ottobre 2016 , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano in precedenza stipulato un contratto di mutuo ipotecario con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. domandando: che venisse dichiarata l’usurarietà degli interessi moratori convenuti contrattualmente e condannata controparte alla ripetizione dell’indebito maturatoa tale titolo; che venisse in subordine dichiarata la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, e ciò con riguardo alla previsione diun tasso alternativo per il caso fosse venuto meno il parametro di riferimento del tasso corrispettivo; che, in via sempre gradata,fossedichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per mancata indicazionedel TAE(tasso annuo effettivo). Il Tribunale di Milano ha respinto le domande attrici. 2. ― La decisio ne di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza pubblicata il 19 marzo 2019. 3. ― Cattaneo, Castriotti e Bellapianta ricorrono per c assazione avverso quest’ultima pronuncia; lo fanno con un ’ impugnazione articolata in tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1815, comma 2, dell’art. 644, comma 1, c.p., della l. n. 24/2001 e della l. n. 108/1996.Si assume che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto conla disciplina vigente oltre che con il costante orientamento di questa S.C., secondo cui gli interessi moratori vanno computati ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia; si rileva che,in conseguenza, su lla pattuizione usuraria relativa agli interessi di mora opererebbe il disposto dell’art. 1815, comma 2, Sez. I–RG 30847/2019 camera di consiglio27.10.2023 3 c.c., onde non sarebbero dovuti né interessi moratori, n é interessi corrispettivi. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha respinto la domanda principale, avente ad oggetto l’accertamento dell’usurarietà del contratto per l’ asserita esorbitanza degli interessi di mora,ritenendo di non poter condividere l’arresto di Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442, secondo cuiè nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996. Secondo il Giudice distrettuale la differenza ontologica esistente tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori importerebbe che a questi ultimi sia applicabile la sola disciplina previstadall’art. 3 l. n. 108 del 1996, relativa all ’«usura soggettiva». Tale conclusione non può essere condivisa. Va richiamato, sul punto, l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del TEGM(t asso effettivo globale medio) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che,in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il TEG (t asso effettivo globale) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti ; d all'accertamento Sez. I–RG 30847/2019 camera di consiglio27.10.2023 dell'usurarietà discende, poi, l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.(Cass. Sez. U.18 settembre 2020, n. 19597). La Corte di merito mostra di considerare preclusiva , quanto all’esperibilità dell’azione, la circostanza per cui gli appellanti non avevano «dedotto, nemmeno in via di allegazione,di aver corrisposto interessi moratori nel caso di specie». Il rilievo non è tuttavia concludente. Infatti, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati(Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597, cit.) : onde , a fortiori , l’ammissibilità della domanda di accertamento dell’usurarietà non può dipende re dall’avvenuto pagamentodei detti interessi. 2. ― I l secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 t.u.b. e dell’art. 6 delib. CICR del 9 febbraio 2000. I ricorrenti contestano che la mancata indicazionedel TAE all’interno del contratto sia priva di conseguenze sul piano giuridico , così come ritenuto dalla Corte di merito. Il motivo è infondato. Nella vigenza della delib. CICR del 9 febbraio 2000 il TAE (che indica il tasso di interesse comprensivo della capitalizzazione)in tanto deve essere indicato nel contratto, in quanto questo preveda una capitalizzazione infrannuale: lo si desume dall’art. 6 della cit. delibera, il quale, dopo aver previsto che i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato, dispone che «[n]ei casi in cui èprevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base Sez. I–RG 30847/2019 camera di consiglio27.10.2023 annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».Ora, la Corte di appello ha evidenziato che il contratto dedotto in lite escludeva espressamente l’applicazione della capitalizzazione. Deve conseguentemente negarsi che la richiamata prescrizione potesse trovare concreta applicazione. Non concludente si rivela , del resto, l’evocazione dell’art. 117 t.u.b.: vero è che il quarto comma di tale articolo prevede che il contratto debba indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati; ma il tema della riferibilità di tale disposizione alla maggiorazione anatocistica non può, all’evidenza, utilmente porsi con riguardo a un caso, come quello in esame, in cui la capitalizzazioneè stata convenzionalmente esclusa. 3. ― Col terzo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe immotivatamente disatteso la propria istanza di nominadi un consulente tecnico d'ufficio. Il motivo può ritenersi assorbito, dovendosi riservare al Giudice del rinvio ogni valutazione quanto all’opportunità di far luogo all’esperimento di consulenza tecnicain vista della decisione da rendersi con riguardoalle domande proposte in tema di usura. 4. ― In conclusione, va accolto il primo motivo, respinto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, la quale giudicherà in diversa composizione e statuir à pure sulla sorte delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese,alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.