Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11977/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 21 giugno 2019 dal Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c), 3, e 187, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Foggia il 17 giugno 2016.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce travisamento del fatto in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze sanitarie a fondamento del prelievo ematico, si tratta di censura volta ad affermare l'inutilizzabilità delle analisi eseguite presso il nosocomio in quanto non precedute dall'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che tuttavia non supera il vaglio di ammissibilità in quanto si confronta solo parzialmente con la motivazione a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si è applicato il principio secondo il quale l'avviso può essere omesso nel caso in cui il conducente si trovi in stato di incoscienza con conseguente impossibilità per la polizia giudiziaria di procedere a tale avviso (Sez. 4, 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881).

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione sul punto, si tratta di censura manifestamente infondata laddove la Corte territoriale ha espresso la propria discrezionale valutazione in merito alla offensività del fatto concreto posto in essere dall'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M1.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 estensore [OSCURATO:PERSONA],esidentd i. errao EmanueliebDì Sqlvo ( uLu, DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 21 giugno 2019 dal Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c), 3, e 187, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Foggia il 17 giugno 2016. Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce travisamento del fatto in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze sanitarie a fondamento del prelievo ematico, si tratta di censura volta ad affermare l'inutilizzabilità delle analisi eseguite presso il nosocomio in quanto non precedute dall'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che tuttavia non supera il vaglio di ammissibilità in quanto si confronta solo parzialmente con la motivazione a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si è applicato il principio secondo il quale l'avviso può essere omesso nel caso in cui il conducente si trovi in stato di incoscienza con conseguente impossibilità per la polizia giudiziaria di procedere a tale avviso (Sez. 4, 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881). Con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione sul punto, si tratta di censura manifestamente infondata laddove la Corte territoriale ha espresso la propria discrezionale valutazione in merito alla offensività del fatto concreto posto in essere dall'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 estensore [OSCURATO:PERSONA],esidentd i. errao EmanueliebDì Sqlvo ( uLu, DEPOSITATO I
Decreto Cassazione n. 11977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris