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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 22590/2023

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Corte d'appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, con la quale gli odierni ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt-. 54,1161 cod.

Nav. e 633, 639 bis cod. pen., consistiti nell'avere occupato spazi demaniali in forza di una concessione demaniale illegittima ed occupato, rispetto ad essa, ulteriori spazi demaniali esorbitanti dalla originaria concessione sine titulo.

1.1. Lamentano, con il primo motivo, violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione agli artt. 54 e 1161 cod. nav., nonché artt. 110, 633 e 639 bis c.p., contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Deducono che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato l'eccezione difensiva concernente il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, posto che la motivazione addotta, circa l'illiceità dell'occupazione del suolo demaniale, sarebbe stata desunta dalla assenza di autorizzazione paesistica e di permesso a costruire, sottintendendo un concorso formale di reati ( con quelli di agli artt. 44 d.p.r. 380/01 e 181 d.lgs,. 42/04), in violazione dell'art.521 cod. proc. pen.

Posto che agli imputati non era stato contestato alcun illecito edilizio.

1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello della memoria depositata in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale si articolavano motivi nuovi in relazione alla richiesta revoca della sanzione della rimozione delle opere in sequestro ed il ripristino dello stato dei luoghi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze svolte dai ricorrenti appaiono generiche per aspecificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi, le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione ( Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

2. Anzitutto, chiarito che l'oggetto della valutazione era circoscritto alla legittimità o meno della condotta di perdurante occupazione delle aree demaniali da parte dei ricorrenti in carenza di concessione, sia quella originariamente, asseritamente, assentita e ritenuta dai giudici di merito itttenratz priva di titolo (Dia e autorizzazione paesistica), sia quella ulteriormente realizzata mediante la collocazione di ombrelloni e sedie et similia per ulteriori 800 metri verso il fronte mare a meno di venti metri dalla battigia, è da escludere una violazione dell'art. 521 cod. proc. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

La giurisprudenza di questa Corte (Sez.

Unite n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez. 3, Sentenza n. 36817 del 14/06/2011, Rv. 251081; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Rv. 254419; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/.2013, Rv. 254419; Sez. 2 ,n. 12328 del 24/10/2018, Rv. 276955), ha da tempo affermato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 3.Nel caso di specie, non può darsi ingresso ai rilevi difensivi poiché i giudici di merito, nel valutare la complessiva condotta di occupazione abusiva del suolo demaniale tenuta dai ricorrenti, hanno delibato, solo in via incidentale, la sussistenza e legittimità degli originari titoli autorizzatori senza che ciò abbia comportato qualsivoglia implicazione processuale diretta sulla contestazione elevata nei confronti deli ricorrenti.

E difatti, la verifica della responsabilità degli imputati, avente ad oggetto la legittimità dell'occupazione effettuata per mezzo dei beni ubicati su area demaniale marittima, implicava necessariamente - allorché nella prospettazione accusatoria l'occupazione abusiva del demanio marittimo si palesava come conseguenza della mancanza del titolo concessorio - che la cognizione del giudice di merito si estendesse a verificare non solo l'esistenza ma anche la legittimità, sul piano di un accertamento sommario, dei provvedimenti che asseritamente legittimavano le opere insistenti sul demanio.

D'altra parte la cognizione del giudice di merito allorchè deve valutare la sussistenza del reato deve intendersi ampia ed estesa anche alla verifica dei presupposti di fatto dell'imputazione; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza dei profili di illegittimità ovvero comunque la loro rilevanza.

Ed invero, pacifico il fatto, ricostruito sulla base di emergenze probatorie oggettive (annotazione di p.g., rilievi fotografici e testimonianza del responsabile dell'Ufficio unico edilizia del Comune di Ischia), i giudici di merito hanno riscontrato la palese illegittimità della concessione e dunque la sussistenza del presupposto integrante il reato sui cui fonda l'illecito penale tenendo conto della condotta complessivamente tenuta dai prevenuti, a prescindere dalla specifica contestazione relativa ai reati edilizi.

Questa Corte ha affermato che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011, Rv. 249871;Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014, Rv. 260612), 4.Quanto al secondo motivo di ricorso si rileva che effettivamente i ricorrenti presentarono una memoria contenente motivi nuovi, ma la Corte d'appello li ha esaminati rispondendo espressamente al par. 1.3 della sentenza impugnata, in termini di infondatezza.

Il rilievo censorio sul punto si appalesa, dunque, generico oltre che manifestamente infondato. 5.Alla luce di tutto quanto premesso deve dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P. Q. M . dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 31 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. •ett osi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, con la quale gli odierni ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt-. 54,1161 cod. Nav. e 633, 639 bis cod. pen., consistiti nell'avere occupato spazi demaniali in forza di una concessione demaniale illegittima ed occupato, rispetto ad essa, ulteriori spazi demaniali esorbitanti dalla originaria concessione sine titulo. 1.1. Lamentano, con il primo motivo, violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione agli artt. 54 e 1161 cod. nav., nonché artt. 110, 633 e 639 bis c.p., contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deducono che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato l'eccezione difensiva concernente il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, posto che la motivazione addotta, circa l'illiceità dell'occupazione del suolo demaniale, sarebbe stata desunta dalla assenza di autorizzazione paesistica e di permesso a costruire, sottintendendo un concorso formale di reati ( con quelli di agli artt. 44 d.p.r. 380/01 e 181 d.lgs,. 42/04), in violazione dell'art.521 cod. proc. pen. Posto che agli imputati non era stato contestato alcun illecito edilizio. 1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello della memoria depositata in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale si articolavano motivi nuovi in relazione alla richiesta revoca della sanzione della rimozione delle opere in sequestro ed il ripristino dello stato dei luoghi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze svolte dai ricorrenti appaiono generiche per aspecificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi, le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione ( Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 2. Anzitutto, chiarito che l'oggetto della valutazione era circoscritto alla legittimità o meno della condotta di perdurante occupazione delle aree demaniali da parte dei ricorrenti in carenza di concessione, sia quella originariamente, asseritamente, assentita e ritenuta dai giudici di merito itttenratz priva di titolo (Dia e autorizzazione paesistica), sia quella ulteriormente realizzata mediante la collocazione di ombrelloni e sedie et similia per ulteriori 800 metri verso il fronte mare a meno di venti metri dalla battigia, è da escludere una violazione dell'art. 521 cod. proc. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. Unite n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez. 3, Sentenza n. 36817 del 14/06/2011, Rv. 251081; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Rv. 254419; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/.2013, Rv. 254419; Sez. 2 ,n. 12328 del 24/10/2018, Rv. 276955), ha da tempo affermato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 3.Nel caso di specie, non può darsi ingresso ai rilevi difensivi poiché i giudici di merito, nel valutare la complessiva condotta di occupazione abusiva del suolo demaniale tenuta dai ricorrenti, hanno delibato, solo in via incidentale, la sussistenza e legittimità degli originari titoli autorizzatori senza che ciò abbia comportato qualsivoglia implicazione processuale diretta sulla contestazione elevata nei confronti deli ricorrenti. E difatti, la verifica della responsabilità degli imputati, avente ad oggetto la legittimità dell'occupazione effettuata per mezzo dei beni ubicati su area demaniale marittima, implicava necessariamente - allorché nella prospettazione accusatoria l'occupazione abusiva del demanio marittimo si palesava come conseguenza della mancanza del titolo concessorio - che la cognizione del giudice di merito si estendesse a verificare non solo l'esistenza ma anche la legittimità, sul piano di un accertamento sommario, dei provvedimenti che asseritamente legittimavano le opere insistenti sul demanio. D'altra parte la cognizione del giudice di merito allorchè deve valutare la sussistenza del reato deve intendersi ampia ed estesa anche alla verifica dei presupposti di fatto dell'imputazione; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza dei profili di illegittimità ovvero comunque la loro rilevanza. Ed invero, pacifico il fatto, ricostruito sulla base di emergenze probatorie oggettive (annotazione di p.g., rilievi fotografici e testimonianza del responsabile dell'Ufficio unico edilizia del Comune di Ischia), i giudici di merito hanno riscontrato la palese illegittimità della concessione e dunque la sussistenza del presupposto integrante il reato sui cui fonda l'illecito penale tenendo conto della condotta complessivamente tenuta dai prevenuti, a prescindere dalla specifica contestazione relativa ai reati edilizi. Questa Corte ha affermato che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011, Rv. 249871;Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014, Rv. 260612), 4.Quanto al secondo motivo di ricorso si rileva che effettivamente i ricorrenti presentarono una memoria contenente motivi nuovi, ma la Corte d'appello li ha esaminati rispondendo espressamente al par. 1.3 della sentenza impugnata, in termini di infondatezza. Il rilievo censorio sul punto si appalesa, dunque, generico oltre che manifestamente infondato. 5.Alla luce di tutto quanto premesso deve dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P. Q. M . dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 31 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. •ett osi
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