CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/6/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]., che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'ìinammissibilità dei ricorsi.4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione a delinquere e furto pluriaggravato continuato, per come rispettivamente contestati. 2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore gli imputati deducendo vizi di motivazione in merito alla configurabilità del reato associativo contestato al capo A), per il quale sono stati condannati i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed all'affermazione di responsabilità per i furti di cui ai capi C), D), F), I) e 3), per come riconosciuta nei confronti dei diversi imputati, nonché in merito alla commisurazione delle pene. Quanto al primo profilo i ricorrenti lamentano che l'apparato argomentativo della sentenza non sarebbe convincente, non spiegando perché sarebbe effettivamente configurabile l'esistenza di un sodalizio criminoso e non debba, invece, ritenersi che i reati fine siano frutto di improvvisati accordi criminosi. In tal senso le presunte basi logistiche dell'associazione ed i mezzi di cui avrebbe disposto altro non sarebbero altro che i campi nomadi abusivi dove vivevano gli imputati e i veicoli provento di furto in uso ad ognuno di essi. Con riguardo invece all'attribuzione ai singoli imputati dei furti summenzionati, la sentenza si sarebbe fondata esclusivamente sull'intestazione delle utenze e sui risultati dei tabulati telefonici ovvero sulla localizzazione del furgone in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Immotivata sarebbe infine la conferma delle severe pene irrogate in primo grado, senza che la Corte abbia considerato la risalenza dei reati per cui si procede, alle condizioni di vita degli imputati ed alla contenuta lesività dei fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La sentenza impugnata ha nella sostanza ritenuto inammissibili i motivi d'appello proposti nell'interesse degli imputati in quanto generici. Giudizio che deve essere condiviso in quanto le censure dei ricorrenti erano intrinsecamente generiche nella contestazione del raggiungimento della prova dell'attribuibilità agli imputati dei furti loro contestati e della configurabilità del reato associativo, ma soprattutto difettavano del necessario confronto con l'articolata motivazione posta a fondamento della pronunzia di primo grado e che aveva in maniera articolata argomentato su tutti i punti oggetto di doglianza, facendo riferimento anche a risultanze probatorie (come, ad esempio, gli esiti delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini preliminari) nemmeno considerate con i gravami di merito. In tal senso, dunque, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio per cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Manifestamente infondate sono dunque le censure proposte con i ricorsi in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati. Non di meno del tutto generiche e versate in fatto si rivelano altresì le doglianze relative alla commisurazione delle pene. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del