CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 del Giudice di pace di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Ancona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per avere trasgredito l'ordine di lasciare il territorio nazionale, impartitogli a seguito di espulsione amministrativa. 2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. L'unico motivo proposto è titolato come vizio della motivazione. In esso il ricorrente denuncia l'inosservanza della procedura stabilita per la convalida giudiziale del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera; si duole del mancato riesame della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza; sottolinea l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione; lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento di espulsione, adottato senza previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990; insiste sulla natura di atto non vincolato del provvedimento di espulsione e prospetta l'elusione delle garanzie ex art. 13 Cost., insite nella normativa in tema di accompagnamento alla frontiera, di cui eccepisce la illegittimità costituzionale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 del 2020, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché in larga parte avulso dai reai contenuti della sentenza impugnata e, nel resto, manifestamente infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio, in quanto - dopo essere stato espulso dal territorio nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, T.U. imm., e dopo aver ricevuto la conseguente intimazione a lasciare entro sette giorni il territorio stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, stesso T.U. - vi si è ulteriormente trattenuto, in assenza di giustificato motivo.3. L'espulsione, decisa nei suoi confronti dal Prefetto competente, è ineccepibilmente basata sul rilievo, dirimente e incontroverso, della mancanza del permesso di soggiorno, che ne rappresenta base giuridica sufficiente. Il relativo procedimento non è soggetto a previa comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, in quanto esso «è caratterizzato da esigenze di celerità ed è regolato nella sede giurisdizionale secondo le garanzie del giusto processo» (da ultimo, Sez. 1, n. 27773 del 25/06/2008, Fall, Rv. 240860-01). 4. Inconferenti sono così anche le censure che presuppongono la natura giudiziale dell'espulsione (natura che, in questo caso, essa non ha), ovvero la assimilano, quanto a condizioni di applicazione, ad una misura di prevenzione (natura che l'espulsione non può mai assumere). 5. L'espulsione non è stata eseguita mediante accompagnamento alla frontiera (all'interessato è stato intimato, come evidenziato, di allontanarsi autonomamente dall'Italia) e non hanno dunque neppure ragion d'essere le censure che a tale istituto si ricollegano. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/